60.2008.145
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
29 luglio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.145
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.145
Lugano
29 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.4/2.5.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale in relazione ad una richiesta di restituzione di
armi;
richiamate le osservazioni 6.5.2008 del
procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi alla
richiesta;
richiamato lo scritto 16/19.5.2008 di PI 1,
con il quale comunica di non avere particolari osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________)
conclusosi con un decreto d’accusa del 3.12.2007 (DA __________) per titolo di
minaccia, infrazione alla LArm e atti contro la pubblica incolumità. Il decreto
d’accusa è cresciuto in giudicato in data 7.1.2008.
2. In
relazione alla richiesta di restituzione di un’arma da fuoco a suo tempo
sequestrata, la Sezione istante chiede di poter avere accesso agli atti del
procedimento penale. Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi,
mentre PI 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della
LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza
va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione
destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al
Ministero pubblico.
6. Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è accolta ai
sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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