60.2008.146
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
19 maggio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.146
Data decisione, Autorità:
19.05.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.146
Lugano
19 maggio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29.4/2.5.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un
incarto penale in relazione ad una richiesta di permesso per l’acquisto di
armi da fuoco;
richiamato lo scritto 7/8.5.2008 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, mediante il quale si rimette al
prudente giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 9/13.5.2008 di PI
1, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1 (inc. __________)
per titolo di danneggiamento. Il procedimento si è concluso con l’emanazione di
un decreto d’accusa in data 14.3.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. A
seguito di una richiesta per l’acquisto di tre armi da fuoco e delle verifiche
operate in polizia, l’Ufficio istante chiede di poter accedere agli atti del
procedimento penale surriferito. Come esposto in entrata, il sostituto procuratore
pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre che PI 1 ha
preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm
e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza
va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla presente decisione destinata
alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al Ministero
pubblico.
6. Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è accolta ai
sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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