60.2008.149
Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante
13 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.149
Data decisione, Autorità:
13.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Istituto delle assicurazioni sociali quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.149
Lugano
13 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7/8.5.2008
presentata dall’
IS 1, ,
tendente ad ottenere un’autorizzazione di
principio per l’accesso agli atti di incarti penali;
ritenuto che, data la richiesta formulata,
non si imponeva uno scambio di allegati;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con la presente procedura,
l’istituto istante chiede che, in relazione alle pratiche di regresso verso
terzi responsabili (art. 72 ss. LPGA), gli sia concessa un’autorizzazione
generale per l’accesso agli incarti penali connessi con la fattispecie oggetto
di regresso, e ciò con riferimento all’art. 32 LPGA e ad una vecchia giurisprudenza
di questa Camera (decisione del 23.7.1990, inc. CRP __________).
2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3. In
precedenti decisioni, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un interesse giuridico
legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP in casi in cui l’istituto istante voleva
verificare l’eventualità di un regresso (decisione 26.11.2007, inc. __________).
4. Alla
luce di un incontro tra il presidente di questa Camera ed i responsabili dell’istituto
istante, per chiarire le situazioni che richiedono la necessità di visionare
atti penali, e con riferimento all’art. 32 LPGA, viene con la presente concessa
un’autorizzazione generale a favore dell’IS 1, servizio regressi, per accedere
agli atti di procedimenti penali, a condizione che dimostri all’autorità penale
che è stato incaricato di valutare, nel concreto caso, l’eventualità di un regresso.
5. Non si prelevano tassa di giustizia e
spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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