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Decisione

60.2008.151

Istanza di ispezione degli atti

19 maggio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.151

Data decisione, Autorità:

19.05.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.151

Lugano

19 maggio

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenutosi)

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.4/2.5.2008

presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nel

contesto di un procedimento penale aperto a __________, l’istante è accusato di

aver procurato una bomba a mano, una pistola ed un mitragliatore in vista dell’__________

dal penitenziario “__________” tentata in data __________.

Considerandi

2.

Per

difendersi da tale accusa, il patrocinatore dell’istante ha chiesto copia della

sentenza finale del procedimento aperto in Ticino a seguito della __________ __________

(sentenza del __________).

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, con la propria richiesta (ed i relativi allegati) l’istante

giustifica un interesse giuridico legittimo ad ottenere copia di una decisione,

peraltro resa dopo un dibattimento pubblico con grande seguito sui media. In

considerazione anche del tempo trascorso, non ci sono motivi di interesse

pubblico contrari.

5.

L’istanza

è accolta. Copia della sentenza richiesta sarà allegata alla presente decisione

inviata all’istante.

6.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, c/o avv. PR 1, __________.

3. Intimazione:

-

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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