60.2008.154
Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. torto morale
6 ottobre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2008.154
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.154
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.5.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto d’abbandono 16.5.2007
emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________) e nel
giudizio 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 16.5.2008 del
procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 26.5.2008 del Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, che si rimette anch’esso al
giudizio di questa Camera, contestando nondimeno l’indennità richiesta per
torto morale di CHF 1'400.--: “(…) la vicenda non ha avuto un’ampia
risonanza a livello mediatico, ragione per cui non si può affermare che nel caso
concreto le citate accuse mosse al signor IS 1 ne abbiano compromesso pubblicamente
la reputazione. Inoltre, l’interessato non ha prodotto alcun certificato medico
attestante una specifica sofferenza fisica o psichica derivante dal
procedimento penale”;
visto lo scritto 26.5.2008 del
patrocinatore del qui istante che a complemento dell’istanza in oggetto chiede “(…)
la piena rimunerazione delle prestazioni svolte dal nostro studio legale (dedotto
l’importo già riconosciuto dal GIAR)”;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 12.10.2006 IS 1 è stato arrestato con l’accusa di rapina ripetuta (AI 4,
inc. MP __________);
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e di bisogni dell’istruttoria (AI 6);
che
con decisione 13.10.2006 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
nominato l’avv. __________ quale difensore d’ufficio di IS 1 ponendolo al beneficio
del gratuito patrocinio (AI 7);
che
in data 30.10.2006 il procuratore pubblico ha esteso l’accusa nei confronti
dell’accusato per “(…) contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a
LS) e alla violazione dell’art. 147 CP (…)” in relazione ad alcune carte di
credito di proprietà di terzi da lui trovate ed utilizzate (verbale di interrogatorio
30.10.2006, AI 12);
che
in data 28.11.2006 il procuratore pubblico ha esteso l’accusa nei confronti
dell’accusato “(…) al reato di contravvenzione alla LF sul trasporto
pubblico (art. 41 LTP)” (verbale di interrogatorio 28.11.2006, AI 34);
che in stessa
data l’accusato è stato scarcerato (AI 34/35);
che
con decreto 16.5.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale limitatamente ai titoli di ripetuta rapina ed abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati, per l’assenza di prove certe a carico dell’accusato ed
in applicazione del principio “in dubio pro reo” (ABB __________);
che
con decreto 16.5.2007 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale del Cantone Ticino IS 1 e ha proposto la sua condanna alla
pena pecuniaria di CHF 1'800.--, corrispondente a 60 aliquote da CHF 30.-- “(…)
da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 48”, sospesa condizionalmente,
alla multa di CHF 100.-- ed al versamento alle parti civili dell’importo
complessivo di CHF 520.-- a titolo di risarcimento, siccome ritenuto colpevole di
ripetuta truffa per avere, “(…) per procacciare a sé o ad altri un indebito
profitto, usando illecitamente le carte di credito American Express sottratte a
__________ il 09.10.2006 e da lui rinvenute sulla pubblica via il medesimo
giorno, ingannato con astuzia inducendoli ad atti pregiudizievoli al proprio
patrimonio: (…) il consulente di vendita della Stazione di servizio __________
(…), pagando generi alimentari per un importo imprecisato; (…), tentato di
ingannare con astuzia il gerente del Negozio __________ SA non riuscendo
nell’intento in quanto nel frattempo le carte erano state bloccate; (…) tentato
di ingannare i consulenti di vendita della __________ SA non riuscendo
nell’intento in quanto le carte erano state nel frattempo bloccate”, di
falsità in documenti per avere “(…) a __________ (…), per procacciarsi un
indebito profitto e al fine di commettere il reato descritto al punto 1.1.,
abusato della firma autentica di __________ firmando lo scontrino d’acquisto
con l’effettivo nome del titolare della carta di credito”, di contravvenzione
alla LStup per avere “(…) senza essere autorizzato, (…), consumato
personalmente un imprecisato quantitativo di oppiacei e di cocaina” e di
contravvenzione alla LTP per avere “(…) viaggiato utilizzando i mezzi
pubblici della __________ e i treni locali delle __________ senza essere in
possesso di un valido titolo di trasporto” (DA __________);
che con scritto 1.6.2007 IS 1
ha interposto formale opposizione al decreto d’accusa;
che in data 13.8.2007
l’istante ha chiesto al giudice dell’istruzione e dell’arresto la tassazione
della nota d’onorario dal 13.10.2006 al 9.7.2007 del suo patrocinatore;
che con decisione 12.10.2007
il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha approvato la nota
d’onorario del patrocinatore del qui istante per un importo complessivo di CHF
6'142.45 [CHF 5'350.-- (onorario) + CHF 358.-- (spese) + CHF 433.85 (IVA)];
che
con decisione 19.10.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha
nominato l’avv. PR 1 quale difensore d’ufficio di IS 1, in sostituzione
dell’avv. __________ (che aveva revocato il mandato per cessazione di
attività), con conferma del gratuito patrocinio (AI 10, inc. Pretura penale __________);
che con decisione 27.11.2007
il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto IS 1 dall’accusa
di truffa e di falsità in documenti, dichiarandolo nel contempo autore
colpevole di contravvenzione alla LStup ed alla LTP, condannandolo alla multa
di CHF 100.-- [“pena parzialmente aggiuntiva alla pena di 15 (…) giorni di
detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di anni 3 e fr.
200.-- di multa (…) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 22 novembre 2004” (sentenza 27.11.2007, inc. __________,
p. 13)] ed al versamento alle parti civili dell’importo complessivo di CHF
420.-- a titolo di risarcimento (sentenza 27.11.2007, inc. __________);
che in data 20.12.2007 l’istante
ha chiesto al giudice dell’istruzione e dell’arresto la tassazione della nota
d’onorario dal 16.10.2007 al 20.12.2007 del suo patrocinatore;
che con decisione 16.1.2008
il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha approvato la nota d’onorario
del patrocinatore del qui istante per un importo complessivo di CHF 1'375.10
[CHF 1'170.-- (onorario) + CHF 108.-- (spese) + CHF 97.10 (IVA)];
che con l’istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che
lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli,
quale risarcimento del danno sofferto per torto morale in seguito al procedimento
penale, “(…) un’indennità non inferiore fr. 11'000.-- più interessi (…)”;
che con scritto 26.5.2008 il
patrocinatore del qui istante ha inoltre chiesto “(…) la piena rimunerazione
delle prestazioni svolte dal nostro studio legale (dedotto l’importo già
riconosciuto dal GIAR)”;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
occorre determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda con il
termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP;
che
Fatti
i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,
segnatamente a sapere se il diritto valga solo in caso di totale
proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella
fattispecie in esame;
che
l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che
l’imputato ha diritto ad un’indennità anche se è stato solo parzialmente
assolto (FF 2006 p. 1231);
che
nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore
dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato
ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di
Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);
che
la Camera dei ricorsi penali ritiene di principio, nella propria
giurisprudenza, che un’indennità sia possibile solo in presenza di un
proscioglimento totale dell’accusato;
che
considera tuttavia prosciolto l’accusato assolto da imputazioni
indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re
S.K., inc. __________);
che
l’art. 317 CPP non si applica pertanto ai casi in cui le accuse che hanno
portato alla condanna e quelle per cui c’è stato un proscioglimento sono
riferite al medesimo fatto o complesso di fatti (decisione 7.12.2005 in re
M.S., inc. __________, confermata dall’Alta Corte con giudizio 1P.35/2006 del
7.3.2006);
che
nel caso concreto le imputazioni di ripetuta rapina ed abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati oggetto del decreto di abbandono 16.5.2007 (ABB __________)
e quelle di ripetuta truffa e falsità in documenti dalle quali IS 1 è stato
prosciolto con sentenza 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani
(inc. __________), erano indipendenti da quelle di contravvenzione alla legge
federale sugli stupefacenti e di contravvenzione alla legge federale sul
trasporto pubblico per le quali l’istante è stato condannato;
che
di conseguenza, non concernendo i suddetti reati il medesimo complesso di fatti,
l’art. 317 CPP è di principio applicabile al caso concreto;
che, come già sopraccitato,
l’accusato prosciolto ha diritto ex art. 317 ss. CPP di richiedere a questa
Camera, entro il termine di un anno dalla sentenza di assoluzione, la rifusione
delle spese di patrocinio, oltre al risarcimento dei danni materiali e alla
riparazione del torto morale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine
degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso
concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando
i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che IS 1 chiede la “piena
rimunerazione” delle note d’onorario dei suoi patrocinatori avv. __________
ed avv. __________;
che l’istante ha preferito
richiedere, con istanze 13.8.2007 e 20.12.2007, direttamente la rifusione delle
sue spese legali al giudice dell’istruzione e dell’arresto ex art. 7 Lag;
che secondo l’art. 6 cpv. 2
Lag il patrocinatore, in caso di gratuito patrocinio, ha diritto al 70%
dell’onorario previsto dalla Tariffa dell’ordine degli avvocati;
che il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso, per la nota professionale presentata
il 13.8.2007 dall’avv. __________ un onorario di 30 ore “(…) alla tariffa
usuale”, per un totale pari a CHF 5'350.-- (cfr. sentenza giudice
dell’istruzione e dell’arresto 12.10.2007, inc. 2006.45802);
che a IS 1 può essere
riconosciuto pertanto il 30% mancante pari a CHF 2'150.-- [(CHF 250.--/ora per
30 ore) – CHF 5'350];
che il giudice
dell’istruzione e dell’arresto ha inoltre ammesso, per la nota professionale
presentata il 20.12.2007 dall’avv. __________ un onorario di 6 ore e 30 minuti “(…)
alla tariffa usuale (FRS 180.- all’ora)”, per un totale pari a CHF 1’170.--
(cfr. sentenza giudice dell’istruzione e dell’arresto 16.1.2008, inc.
2006/45802);
che anche in questo caso
all’istante può essere riconosciuto il 30% mancante pari a CHF 455.-- [CHF 70.--/ora
per 6 ore e 30 minuti);
che l’IVA sull’importo totale
ammonta a CHF 198.--;
che al qui istante va pertanto
rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 2’803.--;
Considerandi
che interessi di mora per questa
posta di danno non sono pretesi (cfr. scritto 26.5.2008 dell’avv. __________);
che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP
si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109
n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für
ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota
5);
che nella prima fase occorre stabilire un
importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari
motivi che ne giustifichino una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del
5.5.1997
e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di
transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,
inc. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
IS 1 è stato fermato il 12.10.2006 (AI 4) e scarcerato il 28.11.2006 (AI 34/35);
che
pertanto in ossequio alla prassi in materia, per i 48 giorni di detenzione ingiustamente
sofferta gli viene assegnata la somma di CHF 9'600.-- (CHF 200.--/giorno);
che
occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere
una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di
quest’importo;
che
l’istante ha in merito affermato che egli avrebbe inoltre diritto “(…) ad
una adeguata riparazione del torto morale subito a seguito delle ingiuste e
soprattutto infamanti accuse di truffa e falsificazione di documenti, entrambe
palesemente infondate (ed anche strampalate). Non ci si può esimere
dall’osservare che in realtà il Procuratore pubblico sembrerebbe aver forzato
le ipotesi di truffa e falso in documenti per cercare di eliminare a posteriori
le conseguenze economiche dell’ingiusta carcerazione subita dall’istante a
seguito della rapina” (istanza di indennità 13.5.2008, p. 4);
che
nondimeno non sembrerebbe che IS 1 abbia patito pregiudizi fisici/psichici superiori
a quelli normalmente legati ad un procedimento penale rispettivamente alla
privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF
9'600.--): egli non ha in effetti prodotto alcun certificato medico attestante
una specifica sofferenza, né dimostrato, peraltro, in altro modo un
qualsivoglia nocumento;
che,
a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 9'600.--, oltre
interessi dal 28.11.2006 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi),
importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione
sociale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che
il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto
d’abbandono 16.5.2007, dalla sentenza del giudice della Pretura penale Damiano
Stefani 27.11.2007 e da questo stesso giudizio;
che
l’istante chiede inoltre le “(…) spese di patrocinio occasionate dalla
presente vertenza. La nota d’onorario verrà trasmessa successivamente”
(istanza di indennità 13.5.2008, p. 4);
che
il patrocinatore del qui istante ha dunque inviato in data 19.5.2008 (poi completata
in data 27.5.2008) una sua nota d’onorario riguardante alcune prestazioni inerenti
il periodo tra il 24.12.2007 ed il 13.5.2008/26.5.2008 (data dell’inoltro
dell’istanza di indennità e del suo complemento);
che,
nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità,
questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la
determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare
in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari, per cui l’onere lavorativo può essere considerato limitato;
che
inoltre alcune prestazioni della nota d’onorario 19.5.2008/27.5.2008 non risultano
riconducibili alla presente procedura (“lett. a GIAR” del 6.2.2008);
che
va pertanto ammesso, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza,
un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che, alla luce delle suddette
considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 12'903.--,
di cui CHF 2'803.-- per spese legali, CHF 9'600.--, oltre interessi, per torto
morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, solo parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 80.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al decreto di abbandono 16.5.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________)
e della sentenza 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc.
__________) rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 12'903.--, oltre interessi del 5%
su CHF 9'600.-- dal 28.11.2006.
2.La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--,
per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, __________,
__________, in ragione di CHF 80.-- (ottanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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