Lexipedia

Decisione

60.2008.154

Istanza di indennità per ingiusta carcerazione. spese legali. torto morale

6 ottobre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,

segnatamente a sapere se il diritto valga solo in caso di totale

proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella

fattispecie in esame;

che

l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che

l’imputato ha diritto ad un’indennità anche se è stato solo parzialmente

assolto (FF 2006 p. 1231);

che

nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore

dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato

ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di

Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);

che

la Camera dei ricorsi penali ritiene di principio, nella propria

giurisprudenza, che un’indennità sia possibile solo in presenza di un

proscioglimento totale dell’accusato;

che

considera tuttavia prosciolto l’accusato assolto da imputazioni

indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero

riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re

S.K., inc. __________);

che

l’art. 317 CPP non si applica pertanto ai casi in cui le accuse che hanno

portato alla condanna e quelle per cui c’è stato un proscioglimento sono

riferite al medesimo fatto o complesso di fatti (decisione 7.12.2005 in re

M.S., inc. __________, confermata dall’Alta Corte con giudizio 1P.35/2006 del

7.3.2006);

che

nel caso concreto le imputazioni di ripetuta rapina ed abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati oggetto del decreto di abbandono 16.5.2007 (ABB __________)

e quelle di ripetuta truffa e falsità in documenti dalle quali IS 1 è stato

prosciolto con sentenza 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani

(inc. __________), erano indipendenti da quelle di contravvenzione alla legge

federale sugli stupefacenti e di contravvenzione alla legge federale sul

trasporto pubblico per le quali l’istante è stato condannato;

che

di conseguenza, non concernendo i suddetti reati il medesimo complesso di fatti,

l’art. 317 CPP è di principio applicabile al caso concreto;

che, come già sopraccitato,

l’accusato prosciolto ha diritto ex art. 317 ss. CPP di richiedere a questa

Camera, entro il termine di un anno dalla sentenza di assoluzione, la rifusione

delle spese di patrocinio, oltre al risarcimento dei danni materiali e alla

riparazione del torto morale;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine

degli avvocati (TOA), abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso

concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata, applicando

i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per

l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore

e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che IS 1 chiede la “piena

rimunerazione” delle note d’onorario dei suoi patrocinatori avv. __________

ed avv. __________;

che l’istante ha preferito

richiedere, con istanze 13.8.2007 e 20.12.2007, direttamente la rifusione delle

sue spese legali al giudice dell’istruzione e dell’arresto ex art. 7 Lag;

che secondo l’art. 6 cpv. 2

Lag il patrocinatore, in caso di gratuito patrocinio, ha diritto al 70%

dell’onorario previsto dalla Tariffa dell’ordine degli avvocati;

che il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha ammesso, per la nota professionale presentata

il 13.8.2007 dall’avv. __________ un onorario di 30 ore “(…) alla tariffa

usuale”, per un totale pari a CHF 5'350.-- (cfr. sentenza giudice

dell’istruzione e dell’arresto 12.10.2007, inc. 2006.45802);

che a IS 1 può essere

riconosciuto pertanto il 30% mancante pari a CHF 2'150.-- [(CHF 250.--/ora per

30 ore) – CHF 5'350];

che il giudice

dell’istruzione e dell’arresto ha inoltre ammesso, per la nota professionale

presentata il 20.12.2007 dall’avv. __________ un onorario di 6 ore e 30 minuti “(…)

alla tariffa usuale (FRS 180.- all’ora)”, per un totale pari a CHF 1’170.--

(cfr. sentenza giudice dell’istruzione e dell’arresto 16.1.2008, inc.

2006/45802);

che anche in questo caso

all’istante può essere riconosciuto il 30% mancante pari a CHF 455.-- [CHF 70.--/ora

per 6 ore e 30 minuti);

che l’IVA sull’importo totale

ammonta a CHF 198.--;

che al qui istante va pertanto

rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 2’803.--;

Considerandi

che interessi di mora per questa

posta di danno non sono pretesi (cfr. scritto 26.5.2008 dell’avv. __________);

che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP

si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;

che

la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento

del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,

conformemente agli art. 42 ss. CO

(DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109

n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell'accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für

ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota

5);

che nella prima fase occorre stabilire un

importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere

un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione

della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari

motivi che ne giustifichino una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del

5.5.1997

e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di

transenna, anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R.,

inc. 60.2001.111);

che

nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;

che

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

IS 1 è stato fermato il 12.10.2006 (AI 4) e scarcerato il 28.11.2006 (AI 34/35);

che

pertanto in ossequio alla prassi in materia, per i 48 giorni di detenzione ingiustamente

sofferta gli viene assegnata la somma di CHF 9'600.-- (CHF 200.--/giorno);

che

occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere

una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di

quest’importo;

che

l’istante ha in merito affermato che egli avrebbe inoltre diritto “(…) ad

una adeguata riparazione del torto morale subito a seguito delle ingiuste e

soprattutto infamanti accuse di truffa e falsificazione di documenti, entrambe

palesemente infondate (ed anche strampalate). Non ci si può esimere

dall’osservare che in realtà il Procuratore pubblico sembrerebbe aver forzato

le ipotesi di truffa e falso in documenti per cercare di eliminare a posteriori

le conseguenze economiche dell’ingiusta carcerazione subita dall’istante a

seguito della rapina” (istanza di indennità 13.5.2008, p. 4);

che

nondimeno non sembrerebbe che IS 1 abbia patito pregiudizi fisici/psichici superiori

a quelli normalmente legati ad un procedimento penale rispettivamente alla

privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell’importo di CHF

9'600.--): egli non ha in effetti prodotto alcun certificato medico attestante

una specifica sofferenza, né dimostrato, peraltro, in altro modo un

qualsivoglia nocumento;

che,

a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 9'600.--, oltre

interessi dal 28.11.2006 (ossia dalla data di scarcerazione, come da prassi),

importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione

sociale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che

il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto

d’abbandono 16.5.2007, dalla sentenza del giudice della Pretura penale Damiano

Stefani 27.11.2007 e da questo stesso giudizio;

che

l’istante chiede inoltre le “(…) spese di patrocinio occasionate dalla

presente vertenza. La nota d’onorario verrà trasmessa successivamente”

(istanza di indennità 13.5.2008, p. 4);

che

il patrocinatore del qui istante ha dunque inviato in data 19.5.2008 (poi completata

in data 27.5.2008) una sua nota d’onorario riguardante alcune prestazioni inerenti

il periodo tra il 24.12.2007 ed il 13.5.2008/26.5.2008 (data dell’inoltro

dell’istanza di indennità e del suo complemento);

che,

nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità,

questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la

determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare

in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari, per cui l’onere lavorativo può essere considerato limitato;

che

inoltre alcune prestazioni della nota d’onorario 19.5.2008/27.5.2008 non risultano

riconducibili alla presente procedura (“lett. a GIAR” del 6.2.2008);

che

va pertanto ammesso, tenuto conto del solo parziale accoglimento dell’istanza,

un importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che, alla luce delle suddette

considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 12'903.--,

di cui CHF 2'803.-- per spese legali, CHF 9'600.--, oltre interessi, per torto

morale e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, solo parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 80.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di abbandono 16.5.2007 del procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________)

e della sentenza 27.11.2007 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc.

__________) rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 12'903.--, oltre interessi del 5%

su CHF 9'600.-- dal 28.11.2006.

2.La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--,

per complessivi CHF 800.-- (ottocento), sono poste a carico di IS 1, __________,

__________, in ragione di CHF 80.-- (ottanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster