60.2008.161
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
29 luglio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.161
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.161
Lugano
29 luglio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 3/20.5.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di alcuni procedimenti penali ai quali era stato parte;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 16/20.5.2008;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di due denuncie del 2.4.2007 sporte dal qui istante nei confronti di __________,
il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________),
sfociati, con altri procedimenti riferiti a terze persone, in un decreto
d’accusa del 23.5.2007 (DA __________), cresciuto in giudicato.
2. Con
la presente istanza, IS 1 chiede di potere visionare gli incarti relativi alle
sue denuncie nei confronti di __________.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale querelante e parte
civile) ai procedimenti nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata, ritenuto
come il DA sia stato emanato senza deposito atti: non vi sono elementi per
rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo della ex parte.
6. L’istanza
è accolta. I due incarti penali (inc. MP __________ e __________) potranno essere
esaminati presso questa Camera.
7. La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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