60.2008.162
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
4 dicembre 2009Italiano52 min
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Numero d'incarto:
60.2008.162
Data decisione, Autorità:
04.12.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.162
Lugano
4 dicembre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19.5.2008
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 20.9.2007
della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 10/11.6.2008 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar, 18/19.6.2008 della Divisione
della giustizia e 23/25.6.2008 del procuratore generale Bruno Balestra;
preso atto che, su richiesta 29.5.2008 di
questa Camera, il 3/4.6.2008 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le
altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
assicurazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
Fatti
a. Con
decreto 24.5.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti
alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di complicità in ripetuta violazione
del segreto d’ufficio giusta i combinati art. 320 cifra 1 / 25 CP “per
avere, a __________, in tre occasioni, il 12.09.2001, il 02.10.2001 e il
27.10.2001, tramite l’ufficio di consulenza __________ di cui è titolare
unitamente al marito __________, aiutato lo stesso a rivelare segreti di cui
egli ha avuto notizia per la sua specifica funzione di giurista dell’allora
Dipartimento dell’istruzione e della cultura, e meglio, per avere, nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo, in rappresentanza del marito __________,
tramite la società semplice __________, indicando, nel ricorso inviato il
12.09.2001 al Tribunale amministrativo cantonale contro la risoluzione n. __________
del 04.09.2001 del Consiglio di Stato in materia disciplinare relativa al
licenziamento dello stesso, i nominativi di venti dipendenti
dell’Amministrazione cantonale, nonché in ulteriore documentazione trasmessa in
data 27.10.2001 nell’ambito della medesima procedura i nominativi di altri tre
dipendenti dell’Amministrazione, ed infine nell’invio, sempre per conto del
marito, in data 02.10.2001 di un estratto del suddetto ricorso e ulteriore
documentazione ad un deputato al Gran Consiglio i nominativi di ventiquattro dipendenti
dell’Amministrazione, aiutato il marito a rivelare sia i nomi che le
circostanze specifiche di casi relativi a funzionari dell’Amministrazione cantonale
di cui si è occupato il Dipartimento dell’istruzione e della cultura, in qualità
di autorità amministrativa e disciplinare; fattispecie di cui il marito ha
avuto conoscenza quale giurista all’interno di questo Dipartimento”. Ha di
conseguenza proposto la sua condanna alla pena di dieci giorni di detenzione,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese (DA __________) [doc. 97].
Lo
stesso giorno il procuratore generale ha, parimenti, deferito __________ – in detenzione
preventiva dal 24.8.2000 al 22.9.2000 – davanti alla Pretura penale siccome
ritenuto colpevole di denuncia mendace e di ripetuta violazione del segreto
d’ufficio (decreto di accusa 24.5.2005, DA __________) [ha invece abbandonato
il procedimento promosso per tentata truffa, tentata estorsione, diffamazione,
calunnia, minaccia, corruzione attiva/passiva e violazione del segreto
d’ufficio (ABB __________)].
Il
30/31.5.2005 entrambi hanno interposto opposizione ai decreti.
b. Con
sentenza 6.10.2005 il presidente della Pretura penale Marco Kraushaar ha dichiarato
IS 1 autrice colpevole di complicità in ripetuta violazione del segreto
d’ufficio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel suddetto decreto
di accusa (eccetto per l’invio in data 2.10.2001 di un estratto del ricorso
12.9.2001 e di ulteriore documentazione ad un deputato al Gran Consiglio) e
l’ha condannata alla pena di tre giorni di detenzione, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e
delle spese.
__________
è stato prosciolto dal reato di denuncia mendace e condannato – alla pena di
cinque giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di due anni, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese – per
titolo di ripetuta violazione del segreto d’ufficio (eccetto per l’invio in
data 2.10.2001 di un estratto del ricorso 12.9.2001 e di ulteriore documentazione
ad un granconsigliere) [inc. __________] (doc. 114).
c. Con
giudizio 12.12.2006 la Corte di cassazione e di revisione penale ha, nella misura
in cui era ammissibile, accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________
e di IS 1 prosciogliendoli dall’accusa di ripetuta violazione del segreto
d’ufficio e di ripetuta complicità in violazione del segreto d’ufficio
rispettivamente ha, nella misura in cui era ammissibile, parzialmente accolto
il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale nel senso che __________
è stato riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace ed è stato condannato
alla pena di dieci giorni di detenzione (sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni) [inc. __________] (doc. 148).
d. Il
21.8.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto pubblico –
nella misura in cui era ammissibile – ed il ricorso per cassazione di __________
rispettivamente ha parzialmente accolto – nella misura in cui era ammissibile –
il ricorso per cassazione del procuratore generale (annullando il giudizio
impugnato e rinviando la causa all’autorità cantonale per nuova decisione).
L’Alta
Corte – con riferimento al gravame del magistrato inquirente in capo alla posizione
di IS 1 (p. 13 ss. del ricorso per cassazione 5.2.2007 del procuratore generale,
doc. 156) – ha esaminato il reato giusta l’art. 320 cifra 1 CP in merito allo
scritto inviato il 2.10.2001 dalla qui istante ad un granconsigliere, giungendo
alla conclusione che l’ipotesi accusatoria non fosse adempiuta (n. 5.10.2.1,
5.10.2.2, 5.10.2.2.1, 5.10.2.2.2, p. 23 ss.); in merito al ricorso 12.9.2001 e
successivo memoriale 27.10.2001 trasmessi al Tribunale cantonale amministrativo,
il Tribunale federale ha esplicitamente esaminato la posizione di __________,
giungendo alla conclusione che “la sentenza cantonale, che misconosce la
nozione di segreto di funzione, viola il diritto federale. L’impugnativa del
Ministero pubblico è pertanto accolta e la causa rinviata alla corte cantonale
perché esamini le ulteriori condizioni dell’infrazione” (n. 5.10.2.3,
5.10.2.3.1, 5.10.2.3.2, p. 25 ss.). Non ha esaminato, sebbene il magistrato
inquirente avesse censurato il giudizio della Corte di cassazione e di
revisione penale su questo punto (ricorso per cassazione 5.2.2007, p. 13 ss., doc.
156), la posizione di IS 1 in capo agli scritti 12.9.2001 e 27.10.2001.
Al
considerando 5.11 (p. 27), quale riassunto delle conclusioni della sentenza,
l’Alta Corte ha indicato che “in quanto ammissibile, il ricorso del
Ministero pubblico è parzialmente accolto. Esso è respinto nella misura in cui
contesta il proscioglimento di IS 1” (inc. __________, __________ e __________)
[doc. 160].
e. Con
sentenza 20.9.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha – nella misura
in cui erano ammissibili – respinto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________,
accolto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di IS 1 [“(…) nel senso che –
annullati i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che la concernono –
essa è prosciolta dall’imputazione di ripetuta complicità in violazione del
segreto d’ufficio” (p. 11, inc. __________)] e parzialmente accolto il ricorso
per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale [“(…) nel senso che __________
– oltre che per ripetuta violazione del segreto d’ufficio – è riconosciuto
autore colpevole di denuncia mendace per avere a __________, tramite scritti
anonimi 7/28/30.7.2000 inviati ad autorità federali e membri dell’autorità cantonale,
denunciato come colpevoli di un crimine o di un delitto __________, __________,
__________, __________ e __________” (p. 11, inc. __________)] rinviando
gli atti al presidente della Pretura penale per la (ri)commisurazione della
pena e per la fissazione della tassa di giustizia e delle spese di prima sede
(inc. __________).
La
Corte, al considerando n. 2 del giudizio 20.9.2007, ha ritenuto che “il
Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa all’autorità cantonale
perché statuisca di nuovo sul ricorso del procuratore generale riguardante sia
il reato di denuncia mendace che la violazione del segreto d’ufficio da parte
di __________. Non è più in discussione per contro il proscioglimento di IS 1
dall’imputazione di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio
(consid. 5.10.2.2.2 pag. 24-25, consid. 5.11 pag. 27)” (p. 4, inc. __________).
Al considerando n. 9 la Corte ha indicato che “per l’attribuzione delle
ripetibili di prima sede si rinvia IS 1, dandosene il caso, alla procedura prevista
dall’art. 317 CPP” (p. 10, inc. __________) [doc. 161].
f. Con
giudizio 12.2.2008 il presidente della Pretura penale ha condannato __________
alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (dieci aliquote giornaliere a CHF
30.--/aliquota), già dedotto il carcere preventivo sofferto di trenta giorni,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, ed al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese (inc. __________) [doc. 114 bis]. La
sentenza, senza motivazione, è cresciuta in giudicato.
g. Con
istanza 19.5.2008 – fondata sugli art. 317 ss. CPP – IS 1 domanda, protestando
le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versarle, quale risarcimento del danno materiale/morale sofferto
in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 344'769.15, di cui CHF
58'555.80, oltre interessi, per spese legali, CHF 103'013.35, oltre interessi,
per danno materiale, CHF 150’000.00 per torto morale e CHF 33'200.00, oltre interessi,
per ripetibili.
L’istante,
che sarebbe pacificamente legittimata a presentare la richiesta, tempestiva,
rileva che nei confronti del marito – arrestato il 24.8.2000 e rilasciato dopo
trenta giorni – sarebbero immediatamente scattati pesanti provvedimenti, che
avrebbero avuto ripercussioni anche nei confronti suoi e dei figli (1985, 1987
e 1993). Nel periodo agosto 2000 – autunno 2001 si sarebbe attivata
all’inverosimile per difendere il marito e la famiglia, occupazione che
l’avrebbe distolta dalla sua attività professionale. Avrebbe infatti dovuto iniziare,
in ragione delle difficoltà finanziarie dovute al blocco della metà dello
stipendio del marito, dei conti personali e dell’impossibilità di __________ di
trovarsi un lavoro (perché ancora alle dipendenze dello Stato), un’attività in
proprio quale consulente legale (affiliazione alla Cassa cantonale di
compensazione quale indipendente dall’1.3.2001). Avrebbe aperto, con il marito,
lo studio di consulenza legale __________.
L’allora
Dipartimento dell’istruzione e della cultura (ora Decs), per tenersi buona la
contitolare, avrebbe assegnato a __________ un mandato di consulenza, successivamente
oggetto di attenzione da parte dei parlamentari e della stampa, circostanza che
avrebbe ulteriormente danneggiato il suo fisico ed il suo morale.
Ripercorre
poi i fatti con riferimento alla fase preliminare del procedimento penale (a
cui avrebbe dato avvio lo scritto 14.11.2001 del consigliere di Stato Gabriele
Gendotti all’allora procuratore generale Luca Marcellini), alla fase
istruttoria fino al decreto di accusa (quando, per difendersi dalle accuse di
violazione del segreto d’ufficio, sarebbe stata costretta ad attivarsi presso
più istituzioni giudiziarie / pubbliche e verso terzi, trascurando la sua
attività di consulente), alla fase preprocessuale fino al dibattimento ed alla
sentenza del presidente della Pretura penale (processo al quale la stampa
avrebbe dedicato ampio spazio, immortalando ripetutamente IS 1, con gravissimo
danno di immagine personale e, soprattutto, professionale), alla fase dal ricorso
alla sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale, alla fase dei
ricorsi al Tribunale federale e della relativa sentenza, alla fase – infine –
della seconda decisione della Corte di cassazione e di revisione penale, di
data 20.9.2007.
Espone
poi i disposti di legge e la giurisprudenza applicabili.
L’istante,
circa il risarcimento delle spese legali e delle spese giudiziarie, rileva che
è pendente presso il Consiglio di moderazione il suo ricorso 10.1.2008 contro
la decisione 10.12.2007 della Commissione di verifica dell’Ordine degli
avvocati in materia di tassazione della nota professionale 27.3.2007
dell’allora suo legale avv. __________, __________ [procedura nel frattempo
conclusasi]. Spiega poi le ragioni per cui non avrebbe potuto beneficiare
dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Infine,
elenca le poste del danno, con riferimento alle spese legali (CHF 58'555.80),
al danno materiale [spese ed interessi di mora per procedure esecutive (CHF
7'547.00), oneri bancari (CHF 3'059.95), mancato incasso di onorari e di spese esecutive
anticipate (CHF 182.00), perdita di guadagno (CHF 90'250.00, pari a 361 ore a
CHF 250.--/ora), spese di scritturazione e postali (CHF 1'974.40)], alle ripetibili
(CHF 33'200.00) ed al torto morale [CHF 150'000.00, per tenere conto, segnatamente,
del fatto che avrebbe subito “(…) una serie terrificante, ma comprovata, di
attacchi, di soprusi, di insulti anonimi al telefono, di villanie, di oltraggi
e improperi contro di lei e i suoi familiari, di volgarità per strada (nei
confronti suoi e della figlia adottiva __________), di atteggiamenti razzisti,
di feroci allusioni, così come di atteggiamenti vessatori da parte di almeno un
commissario già a partire dalla fase successiva all’arresto del marito, (…)”
(istanza 19.5.2008, p. 75)].
Delle
ulteriori argomentazioni – così come delle osservazioni della Divisione della
giustizia e del procuratore generale – si dirà, per quanto necessario, nei
successivi considerandi in diritto.
Considerandi
1.
Giusta
l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o
liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a
procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese
di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del
torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse,
2.
ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI /
K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1.
ss.).
L’indennità
prevista dall’art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno (rifusione)
delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni
materiali, nonché nella riparazione del torto morale, la cui
determinazione è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice. Per la
definizione dell’ammontare, delle modalità e dell’estensione dell’indennità si
applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le
regole generali degli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N.
OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2. ed., Berna 2005, n. 1854 ss.).
L’onere della prova incombe all’istante,
motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere documentata e
fondata su fatti precisi (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93
e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; N. OBERHOLZER, op. cit., n. 1854;
rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del
20.7.1988
della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e
questo malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto,
appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi
necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che
l’istanza debba essere introdotta entro un anno [art. 320 cpv. 1 CPP] (N.
SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP,
p. 508).
2.
Per
semplificare l’esame dell’istanza, occorre preliminarmente fare alcune precisazioni,
per focalizzare e delimitare i fatti rilevanti alla base della presente
procedura ed escludere quelli non direttamente pertinenti.
2.1
Anzitutto
occorre chiaramente distinguere la posizione dell’istante rispetto a quella del
marito, con riferimento ai diversi procedimenti penali che li hanno visti
protagonisti.
2.2
Il
primo procedimento, inc. MP __________, iniziato nel mese di agosto del 2000,
riguarda principalmente, se non esclusivamente, il marito: si tratta del
procedimento che ha avuto la rilevanza pubblica principale, se non quasi esclusiva.
Il
procedimento inc. MP __________ si è poi esteso ad altre persone (anche con un
altro numero d’incarto, inc. MP __________ per possibili episodi di corruzione
all’interno dell’amministrazione (ipotesi di reato: corruzione passiva,
accettazione di doni): per alcune di queste altre persone sono poi stati
emanati dei decreti di non luogo a procedere (il 3.8.2004, NLP __________, __________,
__________, allegati all’AI 107, inc. MP __________, allegati all’AI 27, inc. MP
__________).
In
questo primo procedimento l’istante ha un ruolo assolutamente secondario e marginale.
Non è mai stata sentita da un procuratore pubblico, ma unicamente tre volte in
polizia (il 24.8.2000 dalle 19.05 alle 22.30, il 27.9.2000 dalle 09.30 alle
12.15
ed il 12.10.2000 dalle 10.00 alle 10.20, classatore 4b, inc. MP __________).
In queste tre occasioni è stata invero sentita quale indiziata (dei reati di
denuncia mendace, calunnia e diffamazione), sostanzialmente più per una cautela
procedurale (unitamente alla facoltà di non rispondere in quanto moglie
dell’accusato) che non per un quadro indiziario a suo carico.
Tant’é
che il procedimento nei suoi confronti non ha avuto alcun seguito. Si può al
massimo ipotizzare la raccolta d’informazioni preliminari: non è mai stata
promossa l’accusa e non è neppure stato emanato un decreto di non luogo a procedere.
C’è
stato un ordine di perquisizione e sequestro bancario del 21.2.2001 (doc. 272,
allegato all’istanza): che menziona anche il nome della qui istante (accanto a
quello del marito). Lo stesso è però riferito alle ipotesi di accusa di truffa,
corruzione attiva e passiva, ed altri reati: ipotesi legate all’attività dei
pubblici funzionari inchiestati. Ipotesi diverse rispetto alla denuncia
mendace, calunnia o diffamazione, per le quali non si sarebbe giustificato un
simile provvedimento.
Il
diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento compete, come detto,
all’accusato, ovvero a colui nei confronti del quale il procuratore
pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP). Lo scopo delle informazioni
preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da
sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione
formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP). In questa
fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non
necessita generalmente dell’assistenza di un difensore. La qualità di parte
processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da
quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e,
segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di
partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP). La giurisprudenza cantonale
ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi
su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di
un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI,
Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.). E’ quindi da
considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato,
oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla
sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.). La necessità della
presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi dell’indagato sono
colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà di fatto e di
diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono necessario un patrocinatore.
In ambito penale ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007). Nei casi in cui la verosimile aspettativa
di pena è di pochi mesi si devono considerare le difficoltà giuridiche e fattuali
della procedura, alle quali l’interessato non è in grado di far fronte (per es.
la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di
difendersi efficacemente nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del
31.10
]. Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove
entri in considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di
poco conto, è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione
TF 1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice
di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.).
Rispetto
a questo primo procedimento, applicando la citata giurisprudenza di questa
Camera, si deve escludere che l’istante abbia rivestito il ruolo di accusata (sostanziale
e non formale) ai sensi dell’art. 317 CPP.
In
tutto questo procedimento, l’istante è stata sentita unicamente tre volte in polizia,
e gli altri provvedimenti l’hanno toccata non personalmente e direttamente
quale accusata, ma unicamente indirettamente quale moglie dell’accusato
principale.
Neppure
risulta che in questa fase l’istante sia stata oggetto di attenzioni mediatiche
in relazione al procedimento inc. MP __________.
A
conferma di ciò, nell’istanza in esame, il procedimento a carico del marito
(con riferimento all’arresto e di riflesso ai successivi pesanti provvedimenti)
è trattato nel capitolo “Antefatti” (p. da 3 a 8). Nell’istanza si
indica (p. 5) che la moglie si è attivata per difendere suo marito e la sua
famiglia. In nessun modo si adduce la necessità d’interventi per la propria difesa
personalmente in sede penale: neppure si adducono conseguenze tali da poter
acquisire la veste di accusata ai sensi dell’art. 317 CPP.
Anche
la “proditoria campagna mediatica”, di cui sarebbe stata vittima la qui
istante (istanza, p. 4), con riferimento ai doc. da 293 a 305 (ovvero agli
articoli che divulgano la vicenda penale dell’istante, come indicato
nell’indice dei documenti, istanza, p. 104), si riferisce ad un periodo
successivo (relativo ai dibattimenti o alle sentenze). Irrilevanti sono poi in
questo contesto i documenti da 357 a 672 (pure menzionati a pag. 4
dell’istanza), in quanto riferiti agli attacchi a mezzo stampa al marito, come
indicato nell’elenco atti dell’istanza (p. 105).
Per
il primo procedimento (inc. MP __________) a carico del marito e di altre persone,
l’istante nulla può, personalmente e direttamente, vantare in questa sede e con
riferimento all’art. 317 CPP.
2.3
Il
secondo procedimento, rubricato con il numero d’incarto MP __________, prende
le mosse da due segnalazioni operate al Ministero pubblico dal Dipartimento
dell’istruzione e della cultura del 19.9.2001 e del 14.11.2001, riferite ad un
ricorso 12.9.2001 al TRAM e ad una domanda di inchiesta parlamentare del
6.11.2001
(AI 1 e 2, inc. MP __________).
Questo
incarto è rimasto negletto o “dormiente” fino almeno al 23.8.2004,
momento in cui il nuovo procuratore generale in carica ha emesso una citazione
per un teste (AI 3, inc. MP __________).
L’istante
(ed il marito) sono venuti a conoscenza di questo procedimento nel corso del
mese di settembre del 2004 (lettera 6.9.2004, AI 8, inc. MP __________).
Questo
procedimento è poi sfociato nel deposito atti del 14.3.2005 (AI 55), nella
chiusura dell’istruttoria del 3.5.2005 (AI 60), e (per l’istante) nel decreto
d’accusa del 24.5.2005 (DA __________) per complicità in ripetuta violazione
del segreto d’ufficio (doc. 97, allegato all’istanza) e nelle successive sentenze.
Temporalmente,
solo a partire da inizio settembre 2004, l’istante viene a conoscenza di questo
procedimento.
Conseguentemente,
tutto quanto intervenuto prima di detta data è ininfluente sulla sua posizione.
2.4
Il
secondo procedimento, originato dalle segnalazioni 19.9.2001 e 14.11.2001, si
attiva il 23.8.2004 (AI 3, inc. MP __________). In questo procedimento
l’istante era patrocinata dall’avvocato __________, che aveva precedentemente
assunto il mandato di patrocinio del marito a far tempo dal 4.2.2004 (AI 66,
inc. MP __________).
Nel
procedimento che qui ci interessa (inc. MP __________), il patrocinatore interviene
la prima volta in data 6.9.2004 (AI 8, inc. MP __________).
Esaminando
gli atti del procedimento inc. MP __________, ed in relazione alle spese di
patrocinio, negli interventi del patrocinatore si possono distinguere quelli a
favore dell’istante, quelli a favore del marito, quelli a favore di entrambi.
Nella
fase preliminare e istruttoria, l’unico intervento specificatamente a favore
dell’istante è la partecipazione al verbale d’interrogatorio del 17.2.2005 (AI
53, dalle 15.00 alle 16.05).
Gli
interventi effettuati in questa fase per entrambi i coniugi patrocinati sono:
l’istanza di ricusa del procuratore generale del 27.9.2004 (AI 23), le repliche
nella ricusa 22.10.2004 (AI 29) e 29.11.2004 (AI 42), gli scritti 28.1.2005 (AI
49), 7.3.2005 (AI 54), 7.4.2005 (AI 56), 18.4.2005 (AI 57), il reclamo al giudice
dell’istruzione e dell’arresto per denegata giustizia del 28.4.2005 (AI 59).
Gli
altri interventi sono riferiti al marito, o esclusivamente, o principalmente:
gli scritti 14.9.2004 (AI 15), 22.9.2004 (AI 19), 23.9.2004 (AI 21), 7.10.2004
(AI 24); la partecipazione all’interrogatorio del 21.9.2004 (AI 17); il ricorso
al giudice dell’istruzione e dell’arresto del 27.9.2004 (AI 22) con i relativi
fax del 4.11.2004 (AI 31) e del 19.11.2004, (AI 37).
Dopo
l’emanazione del decreto d’accusa del 24.5.2005 (DA __________), il patrocinatore
ha presentato l’opposizione riferita all’istante in data 30.5.2005.
Nell’incarto
della Pretura penale riferito all’istante (inc. __________), non vi sono altri
scritti del patrocinatore.
Nel
parallelo incarto del marito (inc. __________), troviamo, riferito unicamente
all’istante, lo scritto 28.9.2005 (doc. 17).
Gli
scritti 15.6.2005 (doc. 2), 4.7.2005 (doc. 6), 12.7.2005 (doc. 9), 3.10.2005
(doc. 23) e 6.10.2005 (doc. 25) sono riferiti ad entrambi i coniugi.
Sono
riferiti solo al marito gli scritti 19.7.2005 (doc. 10) e 11.8.2005 (doc. 13).
Occorre ovviamente tener presente l’intervento del patrocinatore al dibattimento
in Pretura penale, svoltosi il 5/6.10.2005.
Nella
procedura avanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________)
occorre considerare il ricorso 10.11.2005 presentato dal patrocinatore per
entrambi i coniugi, nonché le osservazioni 5.12.2005 presentate al ricorso in
cassazione del procuratore generale.
Per
la procedura avanti al Tribunale federale, non vi sono interventi del
patrocinatore a favore della qui istante, come emerge peraltro anche
dall’istanza (p. 21).
3.
Con
riferimento al secondo procedimento (inc. MP __________), occorre osservare
come la posizione processuale dell’istante sia andata scemando nel corso dei diversi
gradi di giudizio che hanno caratterizzato il procedimento. Il suo proscioglimento
è stato solo in parte l’esito di una vera e propria assoluzione motivata, e per
il resto più l’esito di un groviglio procedurale che non il frutto di una vera
e propria argomentata assoluzione.
Nella
decisione del TF del 21.8.2007 l’Alta Corte ha esaminato il reato dell’art. 320
cifra 1 CP con riferimento ai tre scritti contemplati nei decreti d’accusa (DA __________
e __________).
In
merito allo scritto 2.10.2001 inviato a un gran consigliere, l’Alta Corte è
giunta alla conclusione che l’ipotesi accusatoria non fosse adempiuta (n.
5.10.2
, 5.10.2.2, 5.10.2.2.1, 5.10.2.2.2, p. 23 ss.), e ciò in particolare
con riferimento alla posizione dell’istante (n. 5.10.2.2.2, p. 24/25).
In
merito al ricorso 12.9.2001 e successivo memoriale 27.10.2001 trasmessi al Tribunale
cantonale amministrativo, l’Alta Corte ha esaminato la posizione di __________ giungendo
alla conclusione che “la sentenza cantonale, che misconosce la nozione di
segreto di funzione, viola il diritto federale. L’impugnativa del Ministero
pubblico è pertanto accolta e la causa rinviata alla corte cantonale perché
esamini le ulteriori condizioni dell’infrazione” (n. 5.10.2.3, 5.10.2.3.1,
5.10.2.3
, p. 25 ss.). Non ha più esaminato la posizione di IS 1 che pur aveva
firmato detti scritti del 12.9.2001 e del 27.10.2001, e ciò sebbene il
magistrato inquirente avesse censurato il giudizio della Corte di cassazione e
di revisione penale su questo punto (ricorso per cassazione 5.2.2007, p. 13
ss., doc. 156).
Al
considerando 5.11 (p. 27), quale riassunto delle conclusioni della sentenza,
l’Alta Corte ha indicato che “in quanto ammissibile, il ricorso del
Ministero pubblico è parzialmente accolto. Esso è respinto nella misura in cui
contesta il proscioglimento di IS 1“(inc. __________, __________ e __________)
[doc. 160].
Nella
sentenza 20.9.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale:
-
nella misura in cui era
ammissibile, ha respinto il ricorso per cassazione 10.11.2005 di __________;
-
ha accolto il ricorso
per cassazione 10.11.2005 di IS 1 [“(…) nel senso che – annullati i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che la concernono – essa è
prosciolta dall’imputazione di ripetuta complicità in violazione del segreto
d’ufficio” (p. 11, inc. __________)];
-
ha parzialmente accolto
il ricorso per cassazione 15.11.2005 del procuratore generale [“(…) nel
senso che __________ – oltre che per ripetuta violazione del segreto d’ufficio
– è riconosciuto autore colpevole di denuncia mendace (…);”
-
ha rinviato gli atti al
presidente della Pretura penale per la (ri)commisurazione della pena e per la
fissazione della tassa di giustizia e delle spese di prima sede (inc. __________).
La
Corte, al considerando n. 2 del giudizio 20.9.2007, ha ritenuto che “il
Tribunale federale ha disposto il rinvio della causa all’autorità cantonale
perché statuisca di nuovo sul ricorso del procuratore generale riguardante sia
il reato di denuncia mendace che la violazione del segreto d’ufficio da parte
di __________. Non è più in discussione per contro il proscioglimento di IS 1 dall’imputazione
di complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio” (consid.
5.10.2.2.2, p. 24-25, consid. 5.11, p. 27) (p. 4, inc. __________).
Nel
successivo giudizio del 12.2.2008 (inc. __________), con riferimento alla sentenza
del TF del 21.8.2007, la Pretura penale ha condannato il marito __________,
oltre che per denuncia mendace, per ripetuta violazione del segreto d’ufficio,
per i fatti oggetto del DA __________ del 24.5.2005 (escluso lo scritto
2.1.2001), ossia per gli scritti 12.9.2001 (ricorso) e 27.10.2001 (memoriale)
al TRAM. Entrambi questi scritti sono stati firmati dalla qui istante.
Per
i medesimi fatti (o meglio scritti), è stato condannato il marito e non la
moglie, pur essendo quest’ultima la firmataria dei due documenti, senza che
fosse indicata un’argomentazione nel merito a giustificazione del differente
trattamento.
Come
rilevato dal procuratore generale nelle proprie osservazioni del 23.6.2008 (p.
3), per la posizione dell’istante si è trattato di “(…) un’inavvertenza,
alla quale ha rinunciato a chiedere formale interpretazione ai sensi dell’art.
129 cpv. 1 LTF”.
Questa
situazione, giuridicamente insoddisfacente, ma non addebitabile all’istante,
non mette in discussione il fatto che, con riferimento al secondo procedimento
(inc. MP __________), l’istante debba essere ritenuta quale accusata prosciolta.
4. Rifusione
spese di patrocinio
4.1.
Nello
stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica
la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli
avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile al caso concreto
essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata – applicando i parametri
giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione.
Giusta
l’art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre,
per l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari,
l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in
ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA.
Pertanto,
con riserva per procedimenti ed altri atti particolarmente impegnativi (art. 41
TOA), CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3’000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali.
Entro
tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali
dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e
l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità (DTF 122 I
1).
Il
Consiglio di moderazione ha fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità dei fatti, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.--
dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo.
Nel
riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore.
In questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno,
della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito
del procedimento. In altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo
quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un
ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso.
4.2.
Nel
presente caso, si può ammettere che ci si trova in presenza di un procedimento
particolarmente impegnativo ai sensi dell’art. 41 TOA, di modo che può essere superato
il limite di CHF 3'000.-- surriferito.
4.3.
Per
determinare in concreto le spese di patrocinio risarcibili, occorre per un
verso considerare che il patrocinatore ha rappresentato entrambi i coniugi, e
per altro verso che la nota del patrocinatore è stata oggetto di contestazione.
4.4.
La
doppia rappresentanza da parte del difensore, in presenza di un’unica fattura,
senza individualizzazione delle prestazioni, richiede di suddividere le stesse
tra i due patrocinati. La suddivisione può essere effettuata sia applicando una
chiave di ripartizione percentuale che tenga conto delle imputazioni e del
lavoro prestato, sia esaminando in concreto le prestazioni fatte dal difensore
per ogni singolo patrocinato.
Per
la chiave di ripartizione si deve tener conto che l’istante aveva un’unica
imputazione (complicità in ripetuta violazione del segreto d’ufficio, DA __________),
mentre il marito era confrontato a due imputazioni (denuncia mendace e ripetuta
violazione del segreto d’ufficio, DA __________) a dipendenza di due differenti
procedimenti (inc. MP __________ ed inc. MP __________).
L’imputazione
relativa al segreto d’ufficio, per entrambi i coniugi, riguardava i medesimi
fatti.
Si
può astrattamente suddividere l’attività del difensore, principalmente riferita
al marito dell’istante, equamente (al 50%) tra le due imputazioni (denuncia
mendace e violazione del segreto d’ufficio) e i due procedimenti. Si possono
ulteriormente suddividere le prestazioni riferite a quest’ultima imputazione
(procedimento inc. MP __________) a metà tra i due coniugi, considerato come i
fatti erano identici e le argomentazioni sostanzialmente simili (25% a testa).
Questa
chiave di ripartizione appare più giustificata, financo generosa, se confrontata
con l’esame specifico delle singole prestazioni, riferite al solo procedimento
che ha coinvolto l’istante (inc. MP __________), come effettuato al punto 2.4.
Dallo
stesso si può ritenere che almeno la metà delle prestazioni nel procedimento inc.
MP __________ sono effettuate per il solo marito, una parte per entrambi i coniugi,
e solo pochissimi atti sono operati esclusivamente per l’istante.
Sommando
le prestazioni (poche) effettuate unicamente per l’istante a metà di quelle
prestate per entrambi i coniugi, si può quantificare l’attività del
patrocinatore in favore dell’istante ad un massimo del 25/30%, per uno solo dei
procedimenti, ritenuto che per l’altro non ci sono prestazioni conteggiabili a
favore dell’istante.
Il
riconoscimento di una percentuale del 25% dell’insieme delle prestazioni del patrocinatore
(riferite a entrambi i procedimenti e ad entrambi i coniugi) appare certamente
prudente e corretto, financo generoso.
Certamente
è esclusa, perché non corrispondente agli atti ed alle prestazioni fatte, una
suddivisione al 50%, come richiesto nell’istanza.
4.5.
Per
la determinazione delle prestazioni e dell’onorario del difensore, come ricordato,
è insorto un contenzioso tra le parti. Il difensore ha esposto inizialmente un conteggio
di 614 ore a CHF 350.00 l’ora, per un totale (IVA compresa) di CHF 235'123.00,
importo poi ridotto del 50%, a CHF 117'271.10 (istanza, p. 30).
L’istante
ed il coniuge hanno contestato detto conteggio, riconoscendo un dispendio
orario di 270 ore e una tariffa oraria di CHF 170.00, per un totale di CHF
45'900.00: dedotti gli acconti versati di CHF 18'010.00, veniva ammesso un
saldo di CHF 27'847.50 (istanza, p. 30).
Il
difensore sottoponeva la propria nota professionale alla Commissione di
verifica dell’Ordine degli avvocati con istanza 18.5.2007. Con decisione
10.12.2007 (allegato 194) la Commissione ha valutato in 300 ore il dispendio
orario, sostanzialmente partendo dalle ore riconosciute (270), negando una
deduzione operata di 29.5 ore (per il tempo dedicato dall’istante e dal marito
alla raccolta del materiale di stampa e di preparazione dell’allegato).
La
Commissione non ha proceduto nella decisione ad un esame specifico delle singole
posizioni e ad un calcolo del dispendio di tempo necessario.
Al
dispendio orario di 300 ore, la Commissione ha applicato una tariffa oraria di
CHF 300.00 all’ora, arrivando ad un risultato finale di CHF 90'000.00 di
onorario, a cui vanno aggiunti CHF 4'285.60 per le spese (non contestate).
Il
successivo ricorso inoltrato il 10.1.2008 dall’istante e dal marito al
Consiglio di moderazione è stato dichiarato irricevibile in data 4.3.2009 (inc.
__________).
4.6.
Applicando
la chiave di suddivisione delle posizioni tra marito e moglie al dispendio
orario, così come ammesso dalla Commissione, si ottiene un risultato di 75 ore
per l’istante. Si tratta di un dispendio importante, se si tiene conto
dell’imputazione (non certo grave) e del coinvolgimento della moglie
(accessorio rispetto al marito).
4.7.
Questa
Camera, come esposto al considerando 4.1., ammette onorari corrispondenti ad
una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri
corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore o delle parti
medesime.
Prestazioni
che esulano dai bisogni di patrocinio non sono quindi riconosciute. In questo
senso lo Stato non si assume spese per prestazioni destinate ad opere di
sostegno morale o di aiuto sociale (decisione 21.12.2007 del Consiglio di moderazione
in re avv. X., inc. 19.2006.12; cfr. anche decisione 1.12.2006 di questa Camera
in re Y., inc. CRP 60.2006.156) o cagionate da un cliente impegnativo,
ovvero che interpella il legale oltre il necessario.
Il
dispendio orario per colloqui difesa-cliente, ad esempio, è ammesso unicamente
per quanto indispensabile per il patrocinio: analoghe considerazioni valgono
anche per la corrispondenza tra patrocinato e legale.
Nel
presente caso, dall’esame degli atti del procedimento e dei documenti allegati
all’istanza, si deve constatare una produzione di documenti da parte
dell’istante e del marito enorme, ma anche prolissa ed eccessiva,
sproporzionata rispetto all’imputazione: questa enorme produzione di documenti ha
conseguentemente impegnato il patrocinatore oltre un normale rapporto con i
patrocinati. Per questo motivo si giustifica una riduzione del numero delle ore
ammesse, nel numero di 10, scendendo a 65 ore.
4.8.
Per
la tariffa oraria, nei casi ordinari questa Camera riconosce un importo di CHF
250.00 all’ora. In casi più complessi, questa Camera ha già ammesso anche una tariffa
oraria di CHF 300.00.
La
Commissione di verifica (decisione 10.12.2007, p. 12, allegato 194) ha riconosciuto
una tariffa oraria di CHF 300.00.
Un
esame della fattispecie e delle imputazioni, limitatamente a quelle di
violazione del segreto d’ufficio, porterebbe a ritenere che non si possa
parlare di complessità dei fatti.
Applicando
la tariffa oraria (CHF 250.00) alle 75 ore, si ottiene un risultato di CHF
18'750.00.
Applicando
la tariffa maggiorata (CHF 300.00) al dispendio orario ridotto di 65 ore, si
ottiene CHF 19'500.00.
Applicando
la tariffa ordinaria (CHF 250.00) al dispendio orario ridotto, si ottiene CHF
16'250.00.
Per
non penalizzare eccessivamente l’istante, con una doppia riduzione, si può ammettere
un importo arrotondato a CHF 18'000.00.
4.9.
Un
calcolo approssimativo del dispendio orario per l’incarto MP __________ per l’istante,
sulla base di quanto indicato al punto 4.4., conferma il dispendio ammesso (di
75, ridotto a 65 ore): ammettendo (in ragione della chiave di ripartizione tra
marito e istante, ovvero il 25% per quest’ultima) 15 ore per la procedura di
cassazione (su un totale di 60 perciò), 5 ore per le giornate di dibattimento
in Pretura (su un totale di 20), 10 ore di preparazione (su un totale di 40) ,
6 ore di colloqui con la cliente (su un totale di 24), 6 ore di lettura
documenti e incarto (su un totale di 24), 2 ore di interrogatorio dell’istante
del 17.2.2005, 15 ore per le procedure avanti al giudice dell’istruzione e
dell’arresto (ricusa ed un reclamo, su un totale di 60) e 6 ore per scritti
vari (su un totale di 24). Il risultato ottenuto sono 65 ore.
4.10.
All’importo
di CHF 18'000.00 per onorario, va aggiunto l’importo del 25% delle spese,
ovvero CHF 1'071.40 (1/4 di CHF 4'285.60), e quello dell’IVA di CHF 1'449.40 (ovvero
il 7,6% di CHF 19'071.40). In conclusione è pertanto ammesso un importo di CHF 20'520.80.
Per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza.
4.11.
Per
quanto attiene alla richiesta di rimborso delle spese giudiziarie, si ammettono
CHF 500.00 per la decisione di questa Camera del 10.1.2005 (AI 44, inc. MP __________),
CHF 50.00 per la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto del
3.11.2004 (AI 30, inc. MP __________), CHF 154.00 per le fotocopie (allegato
167), per complessivi CHF 704.00, oltre interessi – come postulato – dal
12.12.2006 (data posteriore all’effettivo pagamento delle fatture).
5. Risarcimento
del danno materiale
5.1.
Secondo
la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire,
era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri
che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312),
per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno
pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans
e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p.
422), che l'istante deve fondare su fatti precisi e documentati (DTF 113 IV 93
e 107 IV 155).
Questa
interpretazione si applica evidentemente anche alle nuove norme in vigore
dall’1.1.1996.
La
perdita di guadagno non concerne quindi unicamente il mancato guadagno durante
il periodo della detenzione o quello derivante dalla rottura del contratto di
lavoro a seguito dell’arresto, bensì anche tutti gli altri danni posteriori
alla detenzione, a condizione che venga stabilito un nesso di causalità
adeguata tra la detenzione o il procedimento penale ed il danno invocato.
L’accusato deve quindi dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell'accusa o della detenzione (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale bernoise et
jurassienne, Neuchâtel, 1984, no. 742 ss.).
Per
la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, op.
cit., n. 1854).
5.2.
La
posizione principale di danno fatta valere dall’istante è una perdita di
guadagno con riferimento alla sua attività di consulente giuridico e di contitolare
dello studio di consulenza __________.
A
seguito della situazione venutasi a creare con l’arresto del marito, l’istante,
fino ad allora madre e casalinga, ha iniziato un’attività indipendente di
consulenza giuridica in proprio (istanza, p. 44), ottenendo l’affiliazione alla
Cassa ai sensi della LAVS in data 2.10.2001, con effetto retroattivo all’1.3.2001
(allegato 1a). Analogamente ha fatto il marito in data 31.10.2001, con effetto
al 1°.9.2001 (allegato 1b).
L’istante,
dopo aver esposto l’attività dello studio di consulenza e della __________
(istanza, p. 46/47) e richiamati i principi relativi alla perdita di guadagno,
considera tale tutte le ore utilizzate per garantire la propria difesa
dall’accusa di violazione del segreto d’ufficio, che sarebbero così state
sottratte all’attività di consulente legale (istanza, p. 49).
La
perdita di guadagno sarebbe definita dal tempo totale dedicato alla preparazione
della propria difesa, applicando la tariffa oraria TOA media di CHF 250.00, con
riferimento alla giurisprudenza di questa Camera per le spese di patrocinio (istanza,
p. 50).
Il
calcolo del tempo esposto nell’istanza arriva ad un totale di 361 ore e 8
minuti: applicando la tariffa di CHF 250.00, ne risulta una perdita di guadagno
rivendicata di CHF 90'250.00, oltre interessi del 5% dal 12.12.2006 (istanza,
p. 60/61).
5.3.
Una
simile pretesa di danno non può essere accolta, e ciò a diverso titolo, ciò che
dispensa questa Camera dall’onere di effettuare la laboriosa verifica della correttezza
del calcolo del tempo esposto nell’istanza.
La
perdita di guadagno non corrisponde a un danno effettivo, ma solo teorico, e
per di più manifestamente sproporzionato rispetto all’imputazione.
Pur
ammettendo (ipoteticamente) che l’istante abbia dedicato quanto indicato (361
ore e 8 minuti) alla preparazione della sua difesa, in nessun modo ha provato
che questo tempo le abbia impedito di svolgere la sua attività di consulente
legale.
In
nessun modo l’istante ha dimostrato, ma anche solo cercato di rendere verosimile,
che, in ragione del tempo dedicato alla propria difesa, abbia dovuto declinare
o non abbia potuto assumere dei mandati di consulenza, oppure che abbia dovuto
revocare dei mandati già assunti per mancanza di tempo.
La
pretesa dell’istante parte da un assunto puramente astratto, secondo cui ogni
ora dedicata alla propria difesa corrisponda sistematicamente ad una mancata
ora di consulenza, generando in tal modo un mancato guadagno.
Un
simile assunto non è anzitutto provato o reso verosimile dall’istanza: è anche
difficilmente verosimile.
Una
simile modalità di costruzione del danno dà per scontata una possibile attività
dell’istante a tempo pieno quale consulente. Facendo un simile calcolo teorico,
con i parametri utilizzati dell’istante, questa avrebbe dovuto fatturare CHF
480'000.00 l’anno (48 settimane, per 40 ore settimanali, a CHF 250.00 all’ora).
Oltre
che irreale, simile ipotesi si scontra con la circostanza che l’attività dello
studio di consulenza era proprio agli esordi. Inoltre, nello studio operava
(già dal 2001) anche il marito, di modo che i coniugi potevano sostituirsi
nella consulenza giuridica.
A
titolo puramente abbondanziale va richiamato l’art. 44 CO, in virtù del quale il danneggiato è tenuto, per
quanto possibile, a ridurre e a contenere il danno.
Lo
stato professionale di indipendente dell’istante le permetteva certamente una flessibilità
nell’organizzazione del proprio tempo, tale da poter coordinare e conciliare
gli impegni dipendenti dal procedimento penale con gli impegni professionali.
Facendo
un calcolo ipotetico, con i dati indicati dall’istante [361 ore e 8 minuti, dal
24.4.2002 (istanza, p. 51) al settembre 2007 (istanza, p. 59)], spalmando le
ore sul tempo (ovvero su cinque anni e mezzo), si ottiene un risultato di 65,63
ore l’anno, di 1,25 ore la settimana.
Il
danno, quale mancato guadagno, è inoltre insostenibile anche per altri
argomenti.
C’è
una manifesta sproporzione tra l’imputazione e gli atti del procedimento (inc.
MP __________) per un verso, gli scritti ed i documenti prodotti per altro
verso. Una produzione manifestamente eccessiva, prolissa.
La
manifesta sproporzione è data a maggior ragione se si considerano le ore già
riconosciute per le spese di patrocinio, sempre tenendo presente l’imputazione.
La
tariffa oraria applicata, con riferimento alla TOA, non ha nessun fondamento,
non essendo l’istante né giurista, né avvocato.
5.4.
Neppure
può essere ammessa la pretesa per spese di scritturazione, così come esposta
nell’istanza (p. 69).
Anzitutto
perché non è applicabile la TOA all’istante, come indicato al punto precedente.
Inoltre,
per l’evidente sproporzione del numero di pagine prodotte, rispetto
all’imputazione e al procedimento.
Questa
Camera ritiene equo riconoscere un importo di CHF 350.00 per gli scritti e per
le spese postali, oltre interessi – come in precedenza – dal 19.5.2008.
5.5.
Per
le pretese riferite alle ripetibili, avanzate nell’istanza (p. 71-73), occorre
distinguere.
L’importo
di CHF 3'200.00, riferito al giudizio della CCRP del 12.12.2006, è già esigibile
sulla base di detto giudizio, senza che debba essere ulteriormente riconosciuto
da questa Camera in questa sede.
5.6.
Nella
posizione del danno, l’istante fa valere le spese e gli interessi di mora per
procedure esecutive subite dall’istante (p. 39) e gli oneri bancari (interessi
di mora su oneri ipotecari, p. 42). La pretesa va respinta per due ordini di
considerazioni.
In
nessun modo viene evidenziato un nesso tra queste posizioni di danno fatte
valere ed il procedimento penale inc. MP __________. Senza entrare nel merito
di ogni singola posizione, si può dire che in generale manca totalmente una
prova che detti costi siano la conseguenza diretta del procedimento per violazione
del segreto d’ufficio, peraltro attivatosi solo nella seconda metà del 2004,
come visto.
Al
contrario, dai verbali dell’inc. MP __________ emerge chiaramente come
l’istante ed il marito avessero già nel 2000 delle difficoltà economiche, in relazione
alla costruzione ed agli altri lavori di miglioria nella casa di __________
(verbale 24.8.2000 di __________, p. 1 e 2, classatore 4a, inc. MP __________;
verbale dell’istante 24.8.2000 in polizia, p. 1, classatore 4b, inc. MP __________).
La
sospensione prima (nell’agosto 2000) e la successiva destituzione del marito
(settembre 2001) hanno ovviamente ulteriormente peggiorato la situazione finanziaria.
In
nessun modo si intravvede un nesso tra il procedimento per violazione del segreto
d’ufficio a carico della qui istante (iniziato dopo la destituzione del marito,
attivatosi solo nell’agosto 2004) e questa situazione, in parte preesistente,
in parte aggravatasi prima della seconda metà del 2004.
6. Riparazione
del torto morale
6.1.
L’indennità prevista dall’art. 317 CPP si
estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto.
La
determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7).
L’art.
49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo. E’ necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in
particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla
reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone
venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).
L’accusato
che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento
restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale
unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori”
(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il
semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una
grave violazione della sua personalità.
6.2.
L’istante
avanza una pretesa di indennità per torto morale in ragione di una serie di
attacchi, di soprusi, di insulti anonimi al telefono, di villanie, di oltraggi
e di improperi contro di lei e contro i suoi familiari, di volgarità per
strada, di atteggiamenti razzisti, di feroci allusioni, di atteggiamenti
vessatori, e ciò dall’arresto del marito (istanza, p. 75).
Più
dettagliatamente, l’istanza elenca attacchi da parte delle autorità penali (p.
76-78), azioni intimidatorie e penalizzanti da parte di autorità amministrative
(p. 78-81), attacchi da terzi (p. 81-83), attacchi a mezzo stampa contro di lei
(p. 83-86) e contro il marito (p. 86-90), attacchi alla dignità professionale
(p. 90). L’indennità pretesa ammonta a CHF 150'000.00, quale risultante di un
importo di CHF 25'000.00 per ogni anno di durata del procedimento, dal
settembre 2001 al settembre 2007 (p. 91).
6.3.
Preliminarmente,
per esaminare le pretese avanzate dall’istante, occorre chiaramente distinguere
quella che è la sua posizione da quella del marito.
Occorre
distinguere quelli che sono gli inconvenienti derivati all’istante dal procedimento
promosso anche contro di lei (per violazione del segreto d’ufficio, inc. MP __________)
rispetto alle ripercussioni da lei indirettamente subite a seguito del procedimento
aperto in precedenza a carico del solo marito (inc. MP __________).
Solo
per le prime questa Camera può entrare nel merito, con riferimento all’art. 317
CPP, che consente di indennizzare unicamente chi è stato assolto o liberato da
ogni accusa, ma non permette di indennizzare danni o lesioni occorsi a terze
persone (sentenza 20.4.2007, in re M.S., inc. CRP 20.2006.223), che possono
semmai essere fatti valere in altra sede.
L’istanza
in nessun modo opera detta distinzione, assommando al contrario quanto è
successo in relazione ad entrambi i procedimenti, come risulta ad esempio alla
pagina 75, laddove si fa riferimento all’arresto del marito e al fatto di
essere la moglie “__________”.
6.4.
Dal
punto di vista temporale, e come già detto (punto 2.4.), occorre ricordare che
il procedimento che ha visto coinvolta l’istante, pur essendo originato dalle
segnalazioni del 19.9.2001 e del 14.11.2001 (AI 1 e 2, inc. MP __________), si
è attivato solo il 23.8.2004, ed è venuto a conoscenza dell’istante (e del
marito) ad inizio settembre 2004.
Tutti
gli inconvenienti ed i possibili soprusi precedenti a detta data non sono
perciò collegabili al procedimento in ragione del quale si pretende un risarcimento
ed un’indennità.
6.5.
Alla
luce di queste due premesse, gli argomenti e gli episodi esposti nell’istanza a
sostegno della pretesa indennità per torto morale diminuiscono di numero e di importanza.
Nel
capitolo dedicato ai pretesi attacchi da parte delle autorità penali (p.
76-78), il sequestro di beni e dei conti bancari e le intercettazioni
telefoniche, le limitazioni al diritto di visita al marito, le fughe di notizie
sono riferiti al procedimento a carico del marito (inc. MP __________). La
diffida esecutiva (allegato 273) è riferita alla situazione economica in
generale.
Sono
riferibili al procedimento inc. MP __________ solo l’interrogatorio del
17.2.2005 (durato circa un’ora e nel corso del quale si è peraltro avvalsa del
diritto di non rispondere) nonché i reclami al giudice dell’istruzione e
dell’arresto e i ricorsi del procuratore generale alla CCRP e al TF. Si tratta
di atti procedurali usuali, non tali da generare inconvenienti tali da
giustificare un risarcimento del torto morale.
Nel
capitolo delle azioni intimidatorie di autorità amministrative (p. 78-81), la
vicenda del mandato del DIC ed il relativo atteggiamento assunto dal Consiglio
di Stato sono precedenti il 23.8.2004. Questi rimproveri, così come quelli
mossi alle autorità fiscali, non sono la conseguenza del procedimento penale inc.
MP __________.
Nel
capitolo attacchi da terzi (p. 81-83), gli scritti indicati (AI 38 e AI 61, AI
63, AI 64) sono precedenti il 23.8.2004 e inseriti nel procedimento inc. MP __________.
Gli altri scritti (allegati 274, 275, 276, 277, 278 e 279) sono tutti del 2000
o del 2001.
Nel
capitolo attacchi a mezzo stampa (p. 83-90), la parte specificatamente riferita
all’istante è esposta a p. 85/86, con riferimento agli articoli allegati da 293
a 305.
Si
tratta degli articoli riferiti al dibattimento svolto in Pretura penale
(allegati 293-299), al giudizio in cassazione (allegati 300-301), al giudizio
del TF (allegati 302-304) e al nuovo dibattimento in Pretura penale (allegato
305).
Negli
stessi è effettivamente riportato il nome dell’istante, ma sempre come semplice
menzione, quale moglie dell’imputato principale, rinviata a processo con lui.
Nessuno di questi articoli è specificatamente dedicato all’istante, unicamente
o prevalentemente.
Il
capitolo relativo agli articoli riferiti al marito non è rilevante e pertinente
in questo ambito.
Nel
capitolo relativo agli attacchi alla dignità professionale (p. 90), non sono
riferiti episodi specifici con protagonista l’istante.
6.6.
Distinguendo
tra il procedimento a carico unicamente del marito (inc. MP __________) e
quello a carico di entrambi (inc. MP __________), ritenuto inoltre che
nell’ottica dell’art. 317 CPP in questa sede possono essere indennizzate unicamente
le conseguenze dirette del procedimento che l’ha vista coinvolta (con il marito),
e non le conseguenze indirette derivatele dall’altro procedimento a carico del
solo marito, in considerazione di quanto esposto al punto precedente, si deve
concludere che non è data una grave violazione della personalità dell’istante,
tale da giustificare un’indennità per torto morale.
Appare
di meridiana evidenza che il procedimento penale che ha fatto più rumore e che
ha avuto più attenzione mediatica sia stato quello che ha portato all’arresto
del marito.
E’
vero che a partire da un certo momento, questo primo procedimento (inc. MP __________)
si è intrecciato anche con il secondo (inc. MP __________), ma sostanzialmente
allo stadio del pubblico dibattimento (in Pretura penale) e delle successive
sentenze emanate, quindi nel momento in cui un procedimento penale ha per sua
natura degli effetti esterni e pubblici.
Ma
anche in questa fase, l’attenzione è sempre stata posta sulla figura del marito
dell’istante, sia per il clamore creato dalla prima procedura, sia per il suo
ruolo pubblico professionale.
L’istante
è sempre e solo rimasta una figura marginale e secondaria: gli inconvenienti
subiti sono indiretta conseguenza della sua vicinanza al marito, che peraltro
ha coinvolto l’istante nella vicenda della violazione del segreto d’ufficio,
per la quale (vicenda) peraltro il marito è stato condannato.
Nell’istanza
non si opera in nessun modo una distinzione tra i due surriferiti procedimenti.
Al contrario, l’istante confonde e cumula i due procedimenti, mettendo molto
l’accento sugli effetti del primo procedimento, prestando poca attenzione a
quelli del secondo.
7. 7.1.
Nell’istanza
viene frequentemente menzionato l’aspetto della durata del procedimento, senza
però che sia specificatamente o direttamente sollevata una violazione del
principio della celerità, e da questa venga derivata una pretesa di indennizzo.
Indirettamente però, nel modo di quantificazione della pretesa del torto morale,
la durata gioca un ruolo determinante.
7.2.
In
termini generali, il principio della celerità proibisce l’emanazione di
decisione con ritardo ingiustificato, ovvero quando la decisione non è resa
entro un termine ragionevole, tenendo conto della natura della procedura e di
tutte le circostanze (decisione TF 1P.107/2006 del 20.3.2006, cons. 2, p. 5).
Nella
propria giurisprudenza, e in casi particolari, questa Camera ha già ammesso che
una violazione del principio della celerità potesse avere quale conseguenza il
riconoscimento di un’indennizzazione (sentenza 26.7.2006 in re. T.P., inc. CRP
60.2005.165).
7.3.
Nell’ottica
della celerità, si deve constatare che il procedimento che ha visto coinvolta
anche l’istante è stato originato dalle due segnalazioni del 19.9.2001 e del
14.11.2001 (AI 1 e 2, inc. MP __________).
Il
procedimento è però rimasto inoperoso fino al 23.8.2004, data in cui il nuovo
procuratore generale in carica l’ha attivato, spiccando una citazione.
L’istante,
come il coniuge, hanno saputo del procedimento inc. MP __________ ad inizio
settembre 2004.
Quest’ultimo
è il momento determinante per stabilire l’inizio del procedimento, in base alla
giurisprudenza relativa al principio della celerità.
Il
procedimento inc. MP __________ è rimasto nella fase delle informazioni preliminari
per l’istante fino al 17.2.2005 (promozione dell’accusa nel verbale AI 53):
occorre però considerare che dal 27.9.2004 (momento della presentazione
dell’istanza di ricusa del procuratore generale, AI 23) fino al 10.1.2005 (data
della decisione di questa Camera che ha respinto l’istanza di ricusa, AI 44),
il procedimento penale è rimasto inevitabilmente fermo.
In
data 3.5.2005 è stata chiusa la fase istruttoria (AI 60), ed in data 24.4.2005
è stato emanato il DA __________ a carico dell’istante.
Il
dibattimento presso la Pretura penale si è svolto il 5/6.10.2005.
La
sentenza della CCRP è del 12.12.2006 (allegato 148): la decisione del TF è di
data 21.8.2007 (allegato 160).
In
base a queste considerazioni, si deve escludere una violazione del principio
della celerità nella conduzione del procedimento.
7.4.
In
relazione all’istanza presentata in questa sede, la stessa è stata introdotta
il 19.5.2008. Lo scambio di allegati è terminato nel mese di giugno 2008. In data 11.2.2009 il marito della qui istante ha pure inoltrato un’istanza ex art. 317 CPP
(inc. __________). In questa seconda istanza lo scambio degli allegati è
terminato il 9.6.2009.
Le
connessioni evidenti tra le due istanze hanno di fatto imposto un esame contestuale
delle medesime. Come indicato nello scritto 5.9.2009 di questa Camera, la
successiva istanza del marito ha indirettamente ritardato l’evasione della
presente istanza.
La
complessità e la prolissità delle due istanze, il numero dei documenti
prodotti, la voluminosità di uno dei due incarti (inc. MP __________) hanno
ovviamente richiesto dei tempi di evasione di una certa importanza.
8. Eventuale
riduzione
8.1.
Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Camera,
l’applicazione dell’art. 44 cpv. 1 CO permette al giudice di escludere o
ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se
le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare
od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato,
segnatamente se
l’accusato ha determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 1559;
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10). Lo scopo è quello
di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debbano sopportare i
costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento riprovevole di
un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006, inc. 60.2004.395; 13.1.2006,
inc. 60.2005.76; 14.3.2006, inc. 60.2003.421; 10.7.2006, inc. 60.2005.344;
28.6.2006, inc. 60.2005.240; 24.7.2006, inc. 60.2005.424).
L’art. 319a CPP (secondo cui, in particolare,
l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o
concolpa dell’accusato prosciolto) concretizza l’art. 44 CO.
8.2.
Nel presente caso, per i medesimi fatti e per la
medesima imputazione, l’istante è stata prosciolta, mentre che il marito è
stato condannato. Il comportamento per cui è stata promossa l’accusa e per cui
è stato emanato il decreto d’accusa (DA __________), oltre che penalmente
rilevante (per il marito), viola anche gli obblighi amministrativi legati allo
statuto di funzionario, a cui il marito era legato.
Nel presente caso non è però addebitabile alla moglie
la violazione delle norme amministrative.
Anzitutto perché l’istante non aveva lo statuto di
funzionaria dello Stato.
Inoltre e soprattutto, perché le informazioni coperte
dal segreto d’ufficio erano note al marito, per la sua duratura attività al
DIC. Quest’ultimo ha partecipato certamente in modo attivo alla redazione degli
scritti al TRAM. Avendo il marito, giurista e funzionario dello Stato,
utilizzato ampiamente queste informazioni riservate, all’istante (non giurista
e non funzionaria) non può essere mosso un rimprovero di tipo amministrativo.
9. L’istanza
è solo parzialmente accolta. Riassumendo, sono riconosciuti CHF 21'574.80 (CHF
20'520.80 punto 4.10., CHF 704.00 punto 4.11., CHF 350.00 punto 5.4.), oltre
interessi.
10. La
tassa di giustizia à determinata in base alla Legge sulla tariffa giudiziaria,
versione precedente alla modifica entrata in vigore il 1°.1.2009, che all’art.
17 prevede, per un valore di causa da CHF 200'000.00 a CHF 500'000.00, una tassa di giustizia da CHF 2'000.00 a CHF 10'000.00. Nel presente caso, la tassa di giustizia, di CHF 6'000.00, e le spese, di CHF 100.00, sono a
carico dell’istante per il 94%, ovvero per CHF 5'734.00, tenendo conto del solo
ridotto accoglimento dell’istanza.
11. Considerato
l’accoglimento minimo dell’istanza, non si riconoscono ripetibili di nessun genere.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 317 CPP ed ogni altra
disposizione applicabile alla fattispecie,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 12.12.2006 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
confermato dal Tribunale federale il 21.8.2007 (inc. __________, __________ e __________),
ed al giudizio 20.9.2007 della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 21'574.80, oltre interessi del 5% dal 19.5.2008
su CHF 20'870.80 e dal 12.12.2006 su CHF 704.00.
2. La
tassa di giustizia di CHF 6’000.00 e le spese di CHF 100.00, per complessivi
CHF 6’100.00, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 5'734.00.
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza
dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto
pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss.
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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