60.2008.163
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
28 luglio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.163
Data decisione, Autorità:
28.07.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.163
Lugano
28 luglio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.5.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 29.5/3.6.2008
del procuratore generale Bruno Balestra, con le quali comunica il proprio nulla
osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) contro
diversi agenti di polizia a seguito di fatti che hanno visto IS 1 quale
vittima. Il procedimento penale è sfociato in un primo decreto di non luogo a
procedere del 16.12.2004 (NLP __________) e, dopo l’accoglimento di una
richiesta di completazione da parte di questa Camera ed il relativo rinvio al
Ministero pubblico, in un secondo decreto di non luogo a procedere del
Fatti
18.1.2008 (NLP __________).
2. Con
la presente istanza, il nuovo patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere
accesso agli atti del procedimento penale, per aspetti assicurativi del caso;
il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento
della richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
Considerandi
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi
sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo
della ex parte.
6.
L’istanza
è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso questa Camera.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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