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Decisione

60.2008.163

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

28 luglio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

18.1.2008 (NLP __________).

2. Con

la presente istanza, il nuovo patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere

accesso agli atti del procedimento penale, per aspetti assicurativi del caso;

il procuratore generale ha comunicato il proprio nulla osta all’accoglimento

della richiesta.

3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,

che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche

alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),

stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

Considerandi

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) al procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi

sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo

della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso questa Camera.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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