60.2008.164
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione/riduzione del danno. spese legali. danni materiali. torto morale
6 ottobre 2008Italiano31 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
60.2008.164
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione/riduzione del danno. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
art. 319a CPP-TI
Incarto n.
60.2008.164
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.5.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.2.2007 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) –
confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d’appello il 3.5.2007 (inc. __________), e dal Tribunale federale il
10.7.2007 (__________) –, un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 28/30.5.2008 del presidente
della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da formulare,
rimettendosi nel contempo al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate altresì le osservazioni
2/5.6.2008 della Divisione della giustizia e 20/23.6.2008 del procuratore
pubblico Mario Branda, nonché la replica 14/15.7.2008 di IS 1 e la duplica
24/25.7.2008 della Divisione della giustizia, di cui si dirà – laddove necessario
– in corso di motivazione;
preso atto che il procuratore pubblico e il
presidente della Pretura penale non hanno presentato osservazioni alla replica
14/15.7.2008 di IS 1;
ritenuto che con scritto 25/29.8.2008, con
riferimento alla duplica 24/25.7.2008 presentata dalla Divisione della
giustizia, l’avv. PR 1 ha comunicato di aver ricevuto "(…) formale istruzione irrevocabile da IS 1 di occuparmi dell’incasso
dell’indennità che sarà riconosciuta da cod. Camera e di versare alla __________
Assicurazioni ogni importo che sarà riconosciuto a fronte di importi anticipati
dall’assicurazione. Il presente scritto è controfirmato per conferma da IS 1 " (doc. 9);
ritenuto infine che con scritto
16/18.9.2008 l’avv. PR 1, a seguito della richiesta 3.9.2008 di questa Camera,
ha fornito alcune delucidazioni riguardo al contratto concluso dalla sua
cliente con la sua assicurazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 4.11.2002 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi
all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1
siccome ritenuta colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP "per avere, a __________, il __________, circolando con
l’automobile __________ targata __________, nottetempo, nell’abitato,
percorrendo un tratto rettilineo in discesa illuminato a chiazze da luce
pubblica, tenendo accese le luci anabbaglianti, approssimandosi ad un passaggio
pedonale, omesso di prestare la dovuta attenzione e prudenza e di adattare la
velocità alle condizioni di visibilità, per cui non s’avvide della presenza sul
campo stradale del pedone __________ __________ e lo urtò, procurandogli per
negligenza lesioni tali che ne causarono il decesso sul posto";
che
ha proposto la sua condanna alla pena di quarantacinque giorni di detenzione,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, ordinando il dissequestro e
la restituzione all’accusata dell’autovettura __________ __________, sequestrata
dalla Polizia il giorno dell’incidente (DAC __________);
che
con scritto 6/7.11.2002 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa (AI 54);
che
il 23.11.2003 il giudice della Pretura penale Giovanni
Celio ha prosciolto IS 1 dall’accusa di omicidio colposo, ordinando il
dissequestro e la restituzione dell’autovettura __________ __________ a suo
favore (sentenza con motivazione 23.9.2003, inc. __________);
che
con giudizio 13.12.2005 la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale
d’appello (di seguito CCRP) ha respinto, nella misura in cui erano ammissibili,
Fatti
i ricorsi presentati dal procuratore pubblico e dagli eredi fu __________
contro la suddetta sentenza (decisione 13.12.2005, inc. __________);
che
in data 28.8.2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto
pubblico presentato dalla coniuge e dai figli della vittima, ma ha accolto i
ricorsi per cassazione del procuratore pubblico e delle parti civili,
annullando la sentenza 13.12.2005 della CCRP in applicazione dell’art. 277 CPP,
rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio (decisione TF __________,
__________ del 28.8.2006);
che
il 12.9.2006, considerati la surriferita decisione del Tribunale federale e
l’annullamento della sua sentenza 13.12.2005, la CCRP ha parzialmente accolto i
ricorsi 29.10.2003 del procuratore pubblico e 3.11.2003 delle parti civili,
annullando la sentenza 23.9.2003 del giudice della Pretura penale e rinviando
la causa ad un altro giudice della stessa Pretura per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi (decisione 12.9.2006, inc. __________);
che
con sentenza motivata del 16.2.2007, il presidente della Pretura penale Marco
Kraushaar ha prosciolto IS 1 dall’imputazione in relazione ai fatti descritti
nel decreto di accusa 4.11.2002 (DAC
__________), ordinando il
dissequestro e la restituzione della sua autovettura ["(…) In conclusione questo giudice ritiene che con una percentuale
ipotetica di esito letale di circa 1/3 vi era ancora una buona probabilità che
la morte sarebbe comunque intervenuta; una guida più accorta dell’accusata non
avrebbe quindi consentito di ridurre apprezzabilmente le conseguenze letali
dell’impatto. In altre parole, per usare i termini del Tribunale federale, se
l’accusata si fosse comportata in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza
l’evento non sarebbe stato molto probabilmente o sicuramente evitato. (…)" (sentenza con motivazione 16.2.2007, p. 11, inc. __________);
che
adita dal procuratore pubblico e dalle parti civili, in data 3.5.2007 la CCRP
ha respinto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi 16.3.2007 e
29.3.2007 presentati avverso la suddetta decisione pretorile (decisione
3.5.2007, inc. __________);
che
il 10.7.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dalle
parti civili contro la surriferita sentenza emanata dalla CCRP ["(…). Da quanto precede risulta che, anche se IS
1, prestando la dovuta attenzione alla strada, avesse frenato per tempo molto
probabilmente non avrebbe potuto evitare le conseguenze letali per il pedone. È
quindi a ragione che la CCRP ha confermato la sentenza di assoluzione
dell’accusata dall’imputazione di omicidio colposo. (…)" (decisione TF __________ del 10.7.2007, consid. 6)];
che con l’istanza in esame – presentata nel
termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le
ripetibili di almeno CHF 2’700.--, che lo Stato della Repubblica e del Cantone
Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in
seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 64'881.30, oltre interessi, di
cui CHF 31'381.30 per spese legali, CHF 20'700.-- per spese peritali, CHF
4'000.-- per spese di giustizia, CHF 1'800.-- per ripetibili versate al legale
della parte civile, CHF 3'000.-- per danni materiali relativi al sequestro del
veicolo e CHF 4'000.-- per torto morale;
che
va anzitutto rilevato che l’istante ha dapprima affermato che la __________ __________
(di seguito __________) presso la quale essa aveva concluso "una copertura RC auto e casco totale", ha anticipato le spese di patrocinio, della perizia
di difesa, le tasse di giustizia e le ripetibili, essendo intervenuta in
qualità di assicurazione di protezione giuridica, e che quest’ultima, dopo la
conclusione del procedimento penale, l’ha invitata a presentare un’istanza ex
art. 317 ss. CPP (istanza 19/20.5.2008, p. 11 e 12; cfr. anche copia scritto
12.10.2007 della __________, doc. F ivi annesso);
che
nelle sue osservazioni 2/5.6.2008 la Divisione della giustizia, richiamando una
decisione di questa Camera, ha postulato la reiezione del gravame riguardo alla
richiesta di rimborso delle spese assunte dalla __________ come assicuratore di
protezione giuridica (doc. 4);
che
con replica 14/15.7.2008 l’avv. PR 1 ha prodotto copia di uno scritto datato
11.7.2008 della __________ e copia della polizza del contratto d’assicurazione
stipulato tra quest’ultima e __________ __________ e IS 1, da cui risulta che
non è stata conclusa alcuna assicurazione "Protezione giuridica per veicoli",
rettificando in tal senso il contenuto dello scritto 12.10.2007 (doc. F annesso
all’istanza 19/20.5.2008), precisando inoltre che "(…) la __________ ha anticipato le spese in questione senza alcuna
obbligazione contrattuale", confermando parimenti la sua richiesta
d’indennità 19/20.5.2008 (scritto 14/15.7.2008 e documenti ivi annessi, doc. 6);
che
con duplica 24/25.7.2008 la Divisione della giustizia ha osservato che se
questa Camera dovesse risarcire alla qui istante le surriferite spese, quest’ultima
è tenuta a restituire alla __________ la somma riconosciuta a titolo di
risarcimento, onde evitare un indebito arricchimento da parte sua (doc. 8);
che
con scritto 25/29.8.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato di aver ricevuto "(…) formale istruzione irrevocabile da IS 1 di
occuparmi dell’incasso dell’indennità che sarà riconosciuta da cod. Camera e di
versare alla __________ Assicurazioni ogni importo che sarà riconosciuto a
fronte di importi anticipati dall’assicurazione. Il presente scritto è
controfirmato per conferma da IS 1 " (doc. 9);
che
con scritto 3.9.2008 trasmesso all’avv. PR 1 questa Camera ha chiesto per quale
motivo negli scritti 12.10.2007 (doc. F annesso all’istanza 19/20.5.2008) e
11.7.2008 (doc. 6) della __________ non figura il numero di polizza __________
e per quale motivo è stato indicato "sinistro
casco totale", quando il contratto 18.10.1999 prevede un
premio per casco parziale (doc. 10);
che
con scritto 16/18.9.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato a questa Camera che la __________
ha confermato che l’unico contratto d’assicurazione esistente tra le parti è
quello datato 18.10.1999 no. __________, che questo numero non va confuso con
il numero del sinistro, che l’assicurazione ha aperto due incarti di sinistro,
che "essenziale ai fini della procedura che ci
occupa resta il fatto che il contratto di assicurazione 18.10.1999 non assicurava
la protezione giuridica per veicoli",
confermando contestualmente che "(…) nel caso concreto, l’assicurazione ha
anticipato le spese legali e di perizia senza obbligo contrattuale, per contestare
una responsabilità della sua assicurata ed evitare un risarcimento a proprio
carico", e precisando infine che la qui istante è
figlia dell’ispettore sinistri presso la __________ e che ciò non avrebbe in
ogni modo "(…) influito nella trattazione del caso da
parte dell’assicurazione" (doc. 11);
che
tenuto conto di quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta
dalla qui istante, in particolare la copia del contratto d’assicurazione __________,
risulta, in effetti, che la stessa non ha stipulato con la __________
l’assicurazione "protezione giuridica per veicoli" (doc. 6) e pertanto non dispone di una siffatta assicurazione;
che
di conseguenza la __________ ha anticipato le surriferite spese non in veste di
assicurazione di protezione giuridica e senza alcun obbligo contrattuale,
avendo quindi un credito in restituzione nei confronti della qui istante;
che in queste circostanze non si giustifica
negare a IS 1 il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP in relazione
alle citate spese: si deve di conseguenza entrare nel merito della sua richiesta;
che
il procuratore pubblico invoca l’applicazione dell’art. 319a CPP (secondo cui,
in particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave
esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto);
che
al proposito osserva che "(…) la sentenza di merito – che nega,
rispetto al comportamento di IS 1, una negligenza causale rilevante dal profilo
penale – riconosce, tuttavia, un comportamento negligente da parte sua, nella
misura in cui era “disattenta” e non ha assolutamente visto il pedone se non
dopo averlo investito"
e che "ora è evidente che se l’accusata prosciolta avesse tenuto un
comportamento adeguato e non fosse stata rilevabile questa “mancanza di
attenzione”, il procedimento sarebbe stato molto più breve e si sarebbe
concluso prima con un non luogo a procedere e con risparmio di costi
processuali per tutti" (cfr.
osservazioni PP 20/23.6.2008, p.1);
che
sostiene altresì che se "(…)
non vi fosse stata la sua negligenza (prima condizione per la realizzazione del
reato di omicidio colposo), non si sarebbero neppure posti, successivamente, i
complessi problemi collegati all’interruzione o meno del rapporto di causalità
adeguata. Il procedimento si sarebbe cioè risolto con l’istruttoria
predibattimentale" e che "di questo evidentemente va tenuto
conto nella commisurazione dell’indennità ex art. 317 CPPT"
(osservazioni PP 20/23.6.2008, p. 1, doc. 5);
che
le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere
o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o
se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare
od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente
se l’accusato ha
determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed.,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 10);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF __________ del 10.4.2007);
che benché nella sua decisione 28.8.2006 il Tribunale federale ha in
particolare esposto che "(…). Nel caso concreto è stato accertato che
l’automobilista non ha visto il pedone né durante il suo primo passaggio da
sinistra verso destra, né durante il riattraversa mento da destra verso
sinistra. Si pone dunque la questione di sapere se questo fatto sia
conciliabile con i doveri di prudenza di un conducente in una simile situazione", che "(…).
Omettendo di prestare attenzione alla strada, per di più in prossimità di un
passaggio pedonale, l’automobilista ha consapevolmente corso il prevedibile
rischio che sulla carreggiata apparissero ostacoli improvvisi, senza avere più
la possibilità di reagire per tempo", che "l’improvvisa apparizione di un pedone anziano, ad una
decina di metri da un passaggio pedonale, non è quindi un evento talmente
imprevedibile e sorprendente da interrompere il nesso di causalità adeguata" e che "in
questo senso il comportamento colpevolmente disattento dell’automobilista era
idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della
vita, a cagionare o a favorire un evento come quello che si è concretamente verificato" (decisione
TF __________ del 28.8.2006, consid. 4.6 e 4.6.3);
occorre considerare che il
presidente della Pretura penale è nondimeno giunto alla conclusione che se
anche nell’ipotesi in cui IS 1 avesse assunto un comportamento conforme ai suoi
doveri di prudenza, l’impatto e le sue conseguenze letali non sarebbero stati
molto probabilmente o sicuramente evitati (decisione con motivazione
16.11.2007, p. 11, inc. __________);
che inoltre, se l’eventuale negligenza (rimproverata in ambito penale)
non è stata ritenuta causale in quella sede, la medesima negligenza non può
diventare in questa sede fattore di esclusione o di riduzione dell’indennizzo,
perché contraddittorio e contrario al giudizio di proscioglimento ed alla
presunzione di innocenza;
che la durata del procedimento penale non può essere imputato a IS 1,
considerato che le parti civili e il procuratore pubblico hanno impugnato le
decisioni pretorili e ritenuto inoltre che il Tribunale federale ha in sintesi
stabilito che l’autorità cantonale non ha approfondito la fattispecie;
che per questi motivi non si giustifica negare rispettivamente ridurre
a IS 1 il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, op.
cit., n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.
cit., § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia avv. PR 1 di CHF 31'381.30 [di cui CHF 29'115.-- a titolo di onorario
(107.80 ore a CHF 270.--/ora), CHF 2'266.30 di spese e CHF 2'384.90 di IVA
(doc. B1 e doc. B2 annessi all’istanza 19/20.5.2008)];
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 25.7.2001 (AI 28, inc. __________) e ha assistito
IS 1 nel corso dell’intero procedimento penale e in questa sede;
che
egli ritiene che nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di
una tariffa oraria di CHF 270.--, evidenziando l’estrema complessità della
fattispecie, sia dal profilo giuridico, sia dal profilo tecnico;
che
Considerandi
a comprova della complessità della fattispecie evidenzia l’intervento da parte
di diversi periti giunti a conclusioni contrastanti, il fatto di aver
rovesciato le conclusioni del magistrato inquirente [facendo "(…) prevalere, in tutta una serie di gradi di giudizio,
le conclusioni del perito tecnico di difesa, in particolare la circostanza – in
un primo tempo completamente ignorata – che il pedone era stato investito in
occasione di un secondo attraversamento della strada" (istanza 19/20.5.2008, p. 9)], e l’iter
procedurale travagliato (perizie, controperizie, ricostruzione della dinamica
dell’incidente in loco, dibattimento pubblico, ricorso alla CCRP e al TF,
rinvio da parte del TF, ulteriore dibattimento pubblico, ricorso alla CCRP e al
TF);
che
il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti e un impegno significativo da parte dell’avv. PR 1;
che
ciò emerge da un’attenta lettura degli atti,
segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti
della sua assistita, alla ricostruzione della dinamica dell’incidente rispettivamente
alla sua sussunzione alle norme della LCStr (di non sempre facile
interpretazione) e all’iter processuale travagliato;
che la complessità sia fattuale sia
giuridica della fattispecie risulta in particolare dalle perizie agli atti e
dalle decisioni emanate dalle istanze cantonali e dal Tribunale federale;
che
a giudizio di questa Camera si giustifica ammettere la tariffa oraria di CHF
270.
--, come postulato, trattandosi di un caso complesso in relazione alle
prestazioni antecedenti alla presente istanza;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che,
tutto ciò premesso, dal dispendio orario indicato in 107.80 minuti (pari a 107
ore e 50 minuti) vengono dedotti 120 minuti inerenti la redazione delle
osservazioni presentate alla CCRP ("25.11.2003 redatto osservazioni Ministero pubblico con cpc
cliente" e "1.12.2003 redatto osservazioni avv. __________ con
cpc cliente"), ritenuto
che sono già state riconosciute due ore per l’esame incarto (prestazioni del
19.11.2003
e del 20.11.2003);
10.
minuti inerenti la prestazione del 29.11.2001 "preso atto scritto da PP Branda " (AI
35), 10 minuti inerenti la
prestazione del 17.1.2003 "preso
atto scritto 15.1 MP a Pretura penale" (doc. 1), 10 minuti inerenti la prestazione del 10.2.2003
"preso atto ordinanza
apertura Pretura penale" (doc. 2), 10 minuti inerenti la prestazione del 26.3.2003 "preso atto citazione da Pretura
penale" (doc. 8) e 5 minuti inerenti la prestazione del 21.2.2007 "preso atto lettera avv. __________ a Pretura
penale" (doc. 45), trattandosi di scritti di poche righe;
che
pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 105 ore e 5 minuti a 270.--/ora,
come postulato, per complessivi CHF 28'372.50;
che
a questa somma va dedotta l’indennità per ripetibili assegnata all’istante
dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 13.12.2005 pari a
complessivi CHF 3’000.-- (cfr. sentenza 13.12.2005, p. 19, inc. __________);
che
a ciò vanno aggiunte le spese ammesse in CHF 2’266.30, come postulato;
che
l’IVA ammonta a CHF 2'100.55 (al 7.6% calcolata su CHF 27'638.80);
che a IS 1 va di conseguenza
rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 29'739.35;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925.
p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406.
e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2
)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 postula la rifusione di complessivi CHF
20'700.-- concernenti le spese per gli interventi da parte del perito tecnico
di difesa ing. __________ __________ (note professionali 14.11.2001 e
19.2
, doc. C1 e C2 annessi all’istanza 19/20.5.2008);
che
riguardo al suo primo intervento, pari a CHF 8'900.--, evidenzia che "(…),
grazie alla perizia di difesa, le conclusioni del perito giudiziario sono state
lasciate cadere e, dal primo giudizio in Pretura in poi, si è ritenuto in modo
sempre più fermo e consolidato che l’incidente era avvenuto in occasione di un
secondo improvviso attraversamento della strada da parte del pedone" (istanza 19/20.5.2008, p. 10, e doc. C1 ivi annesso);
che
circa il suo secondo intervento, "(…) in occasione della procedura su rinvio (…)", pari a
CHF 11'800.--, osserva che "(…). Il Pretore aveva disposto un rapporto peritale e
un complemento a cura di un nuovo perito giudiziario, l’ing. __________ __________.
Il perito di difesa intervenne nella verifica e nella valutazione delle
conclusioni del nuovo perito. L’ing. __________ intervenne in particolare al dibattimento,
dove Giudice e parti concordarono la posa di nuovi quesiti al perito giudiziario,
rendendo possibile il giudizio sulle questioni poste dal Tribunale federale" (istanza 19/20.5.2008, p. 10, e doc. C2 ivi annesso);
che
dalle sentenze pretorili del 23.9.2003 (inc. __________) e del 16.2.2007 (inc. __________)
emerge che l’operato del perito di parte è stato indubbiamente utile ai fini
del giudizio;
che
all’istante va quindi risarcito l’importo di CHF 20'700.-- quali spese per l’intervento del perito di parte, come
postulato;
che
l’istante domanda la somma di CHF 4'000.-- per le tasse di giustizia di cui
alla decisione TF __________ del 28.8.2006 che le sono state accollate, come
opponente, producendo la relativa fattura (doc. D1 annesso all’istanza 19/20.5.2008);
che
tasse di giustizia e spese corrisposte nel corso di un procedimento penale sfociato
in un proscioglimento possono – di principio, riservati manifesti abusi –
essere rifuse in applicazione dell’art. 317 CPP, esse costituendo un danno;
che
dalla surriferita decisione emerge che il Tribunale penale ha posto a carico
dell’opponente (IS 1) le tassa di giustizia pari a CHF 4'000.-- in relazione ai
ricorsi per cassazione presentati dal procuratore pubblico e dalle parti civili
(TF __________ del 28.8.2006, p. 17);
che occorre nondimeno rilevare che il Tribunale federale, in relazione
al ricorso per cassazione del procuratore pubblico e delle parti civili, ha in
particolare esposto quanto segue:
“L'evento tuttavia, perché possa essere imputato
all'automobilista, oltre ad essere prevedibile, doveva essere anche evitabile.
Orbene è vero che la conducente, anche se avesse prestato la dovuta attenzione,
difficilmente sarebbe riuscita ad evitare completamente l'impatto col pedone in
un così breve lasso di tempo e di spazio (circa 27,6 m per una velocità di 50
km/h), tenuto conto di un tempo di reazione di 1 secondo (v. André
Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna
1996, pag. 301): in teoria tali condizioni spazio-temporali le avrebbero permesso
di arrestare l'auto dopo 24,2 m, ma questo alla difficile condizione di accorgersi
subito che il pedone, sbucato da dietro la siepe, aveva intenzione di
attraversare. D'altro canto però, se essa avesse perlomeno frenato (eventualmente
dando anche un colpo di clacson e/o leggermente sterzando sulla sinistra), come
avrebbe potuto e dovuto fare se fosse stata attenta alla strada ed al
marciapiede, l'impatto sarebbe senz'altro stato meno brutale, e quindi con un
minore rischio di esito letale. Omettendo di considerare questo aspetto della
fattispecie l'autorità cantonale non ha correttamente applicato i principi
della cosiddetta causalità ipotetica. Il giudice del merito aveva del resto a
disposizione a questo proposito una dichiarazione peritale agli atti secondo
cui ad una velocità di circa 30 km/h vi è una probabilità di morte di circa il
10%, contro una probabilità del 70/75% in caso di investimento a 50 km/h (v.
sentenza di primo grado pag. 12). Né si può ignorare il fatto che
l'automobilista ha iniziato a frenare solo dopo avere percorso altri venti
metri dall'urto, cosa che evidentemente ha aggravato ulteriormente il rischio
di esito letale. Su questi aspetti della fattispecie mancano tuttavia
sufficienti accertamenti e la sentenza impugnata è silente, per cui la causa va
rinviata all'autorità cantonale in applicazione dell'art. 277 PP perché
provveda al completamento degli accertamenti e pronunci un nuovo giudizio in
base ad essi" (decisione __________ 28.8.2006, consid. 4.6.4 e 5.2);
che
la causa è stata in sostanza rinviata all’autorità cantonale per la
completazione degli accertamenti, non avendo quest’ultima correttamente
applicato i principi della causalità ipotetica, in particolare con riferimento
all’evitabilità;
che
si giustifica pertanto risarcire all’istante l’importo di CHF 4'000.-- per le
tasse di giustizia, che sono
evidentemente in nesso di causalità naturale adeguato con il procedimento
penale;
che
postula inoltre il risarcimento di CHF 1'800.-- che ha dovuto versare alle
parti civili a titolo di ripetibili ridotte nell’ambito della decisione
12.9.2006
emanata dalla Corte di cassazione e revisione penale (inc. __________
e __________);
che
la CCRP ha al proposito osservato che "(…). Le parti civili, che davanti a questa Corte
chiedevano la condanna dell’imputata, ottengono causa vinta sul principio,
ancorché non sia dato di sapere quale sarà il verdetto finale nel caso specifico.
Nelle circostanze descritte appare equo dunque che IS 1 rifonda loro
un’indennità di fr. 1'800.-- per ripetibili ridotte" (decisione 17.9.2006, p. 6, inc. __________ e __________);
che,
essendo l’istante stata prosciolta dalle accuse mosse nei suoi confronti,
appare corretto rimborsarle anche questo l’importo (CHF 1'800.--);
che
postula infine a titolo di risarcimento del danno materiale per il nocumento
subito a seguito del sequestro della sua autovettura – rimasta sequestrata dal
giorno dell’incidente (febbraio 2000) fino alla conclusione del procedimento
penale nel mese di luglio 2007 – complessivamente CHF 3'000.--, di cui CHF
2'500.-- quale valore residuo del veicolo (relitto) (doc. E1 ed E2 annessi
all’istanza 19/20.5.2008) e CHF 500.-- per i costi di trasporto e di
rottamazione (doc. E3 annesso all’istanza 19/20.5.2008);
che
la suddetta pretesa – debitamente comprovata e documentata (doc. E1 – E3
annessi all’istanza 19/20.5.2008) – appare giustificata e va pertanto integralmente
risarcita;
che,
quale danno materiale, va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 29'500.--
(CHF 20'700.-- inerenti le spese del
perito, CHF 4'000.-- di cui
alla decisione TF __________ 28.8.2006, CHF 1'800.-- di cui alla decisione CCRP 17.9.2006, p. 6, inc. ____________________ e infine CHF 3'000.-- in relazione al sequestro della
sua autovettura), oltre interessi al 5% dal 10.7.2007, come domandato;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del
pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova
che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni,
sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere
stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della
sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula la somma di CHF 4'000.-- a titolo di risarcimento per torto
morale, avendo subito un grave pregiudizio a seguito del procedimento penale
aperto nei suoi confronti;
che
il suo patrocinatore rileva che la sua assistita, nata nel __________, "(…) figlia __________ di una famiglia di origine __________
da sempre residente in Ticino", di professione __________, persona "semplice e mite",
al momento in cui è accaduto l’incidente aveva __________ anni (istanza
19/20.5.2008, p. 12);
che
"(…) il fatto stesso di essere stata
coinvolta in un incidente drammatico, che aveva provocato conseguenze estreme
per l’altro protagonista, l’aveva profondamente sconvolta", che aveva partecipato al funerale della vittima "(…) con forte coinvolgimento emotivo", che "per la giovane è stato quindi un duro
trauma vedersi oggetto di un’inchiesta per omicidio colposo", ricordando parimenti che l’inchiesta è stata
particolarmente laboriosa e il suo iter processuale travagliato (istanza
19/20.5.2008, p. 12 e 13);
che
al proposito ha prodotto un certificato medico datato 6.11.2007 rilasciato dal
dr. med. __________ __________ __________, che ha attestato di "(…) aver avuto in cura la Signora IS 1 dopo
l’incidente occorsole il 17.02.2000. Essa era molto scossa e ho dovuto
indirizzarla ad una collega specializzata nelle terapie delle sindromi
post-traumatiche. A partire dal 2003, in seguito alle procedure giudiziarie in
corso, la Signora IS 1 ha nuovamente richiesto l’aiuto medico a causa di importanti
disturbi neurovegetativi dovuti allo stress psicologico cui la sottoponeva
l’iter giudiziario, vissuto come persecutorio nei suoi confronti" (copia certificato medico 6.11.2007, doc. G annesso
all’istanza 19/20.5.2008);
che
non vi è dubbio che all’istante siano state rivolte delle accuse gravi che
hanno avuto delle ripercussioni a livello personale – desumibile anche dal fatto
che la vittima a seguito dell’impatto sia deceduta – come avvalorato dal
suddetto certificato;
che
la durata del procedimento penale – il cui iter è stato lungo e travagliato e
ha comportato due dibattimenti pubblici – ha indubbiamente segnato la sua
persona, senza dimenticare la sua giovane età;
che, in siffatte circostanze, a giudizio di
questa Camera ha subito una violazione della personalità di una certa gravità;
che,
tutto ciò considerato, questa Camera ritiene che un riconoscimento del torto
morale di CHF 3'000.-- sia giustificato;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza;
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla
sentenza 16.2.2007 del giudice della Pretura penale (inc. __________), confermata
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello il
3.5.2007
(inc. __________) e dal Tribunale federale il 10.7.2007 (__________),
e dalla presente decisione;
che
protesta le ripetibili di almeno CHF 2'700.-- (10 ore a CHF 270.--/ora);
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv
(art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento
del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato e ritenuto quasi l’integrale accoglimento dell’istanza
– va ammesso un importo di CHF 1'800.--, comprendente onorario (CHF 250.--/ora,
come da prassi di questa Camera), spese ed IVA;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 64'039.35, di cui CHF 29'739.35
per spese legali, CHF 29'500.-- per danni materiali, CHF 3'000.-- per torto
morale, oltre interessi, e CHF 1'800.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1'600.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'700.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 70.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 16.2.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d’appello il 3.5.2007 (inc. __________), e dal Tribunale federale il
10.7.2007 (__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 64'039.35, oltre interessi al 5% dal
27.10.2007 su CHF 29'500.-- e dal 19.5.2008 su CHF 32'739.35.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'600.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1’700.-- (millesettecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 70.-- (settanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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