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Decisione

60.2008.164

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione/riduzione del danno. spese legali. danni materiali. torto morale

6 ottobre 2008Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi presentati dal procuratore pubblico e dagli eredi fu __________

contro la suddetta sentenza (decisione 13.12.2005, inc. __________);

che

in data 28.8.2006 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto

pubblico presentato dalla coniuge e dai figli della vittima, ma ha accolto i

ricorsi per cassazione del procuratore pubblico e delle parti civili,

annullando la sentenza 13.12.2005 della CCRP in applicazione dell’art. 277 CPP,

rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio (decisione TF __________,

__________ del 28.8.2006);

che

il 12.9.2006, considerati la surriferita decisione del Tribunale federale e

l’annullamento della sua sentenza 13.12.2005, la CCRP ha parzialmente accolto i

ricorsi 29.10.2003 del procuratore pubblico e 3.11.2003 delle parti civili,

annullando la sentenza 23.9.2003 del giudice della Pretura penale e rinviando

la causa ad un altro giudice della stessa Pretura per nuovo giudizio nel senso

dei considerandi (decisione 12.9.2006, inc. __________);

che

con sentenza motivata del 16.2.2007, il presidente della Pretura penale Marco

Kraushaar ha prosciolto IS 1 dall’imputazione in relazione ai fatti descritti

nel decreto di accusa 4.11.2002 (DAC

__________), ordinando il

dissequestro e la restituzione della sua autovettura ["(…) In conclusione questo giudice ritiene che con una percentuale

ipotetica di esito letale di circa 1/3 vi era ancora una buona probabilità che

la morte sarebbe comunque intervenuta; una guida più accorta dell’accusata non

avrebbe quindi consentito di ridurre apprezzabilmente le conseguenze letali

dell’impatto. In altre parole, per usare i termini del Tribunale federale, se

l’accusata si fosse comportata in maniera conforme ai suoi doveri di prudenza

l’evento non sarebbe stato molto probabilmente o sicuramente evitato. (…)" (sentenza con motivazione 16.2.2007, p. 11, inc. __________);

che

adita dal procuratore pubblico e dalle parti civili, in data 3.5.2007 la CCRP

ha respinto, nella misura in cui erano ammissibili, i ricorsi 16.3.2007 e

29.3.2007 presentati avverso la suddetta decisione pretorile (decisione

3.5.2007, inc. __________);

che

il 10.7.2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dalle

parti civili contro la surriferita sentenza emanata dalla CCRP ["(…). Da quanto precede risulta che, anche se IS

1, prestando la dovuta attenzione alla strada, avesse frenato per tempo molto

probabilmente non avrebbe potuto evitare le conseguenze letali per il pedone. È

quindi a ragione che la CCRP ha confermato la sentenza di assoluzione

dell’accusata dall’imputazione di omicidio colposo. (…)" (decisione TF __________ del 10.7.2007, consid. 6)];

che con l’istanza in esame – presentata nel

termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le

ripetibili di almeno CHF 2’700.--, che lo Stato della Repubblica e del Cantone

Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in

seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 64'881.30, oltre interessi, di

cui CHF 31'381.30 per spese legali, CHF 20'700.-- per spese peritali, CHF

4'000.-- per spese di giustizia, CHF 1'800.-- per ripetibili versate al legale

della parte civile, CHF 3'000.-- per danni materiali relativi al sequestro del

veicolo e CHF 4'000.-- per torto morale;

che

va anzitutto rilevato che l’istante ha dapprima affermato che la __________ __________

(di seguito __________) presso la quale essa aveva concluso "una copertura RC auto e casco totale", ha anticipato le spese di patrocinio, della perizia

di difesa, le tasse di giustizia e le ripetibili, essendo intervenuta in

qualità di assicurazione di protezione giuridica, e che quest’ultima, dopo la

conclusione del procedimento penale, l’ha invitata a presentare un’istanza ex

art. 317 ss. CPP (istanza 19/20.5.2008, p. 11 e 12; cfr. anche copia scritto

12.10.2007 della __________, doc. F ivi annesso);

che

nelle sue osservazioni 2/5.6.2008 la Divisione della giustizia, richiamando una

decisione di questa Camera, ha postulato la reiezione del gravame riguardo alla

richiesta di rimborso delle spese assunte dalla __________ come assicuratore di

protezione giuridica (doc. 4);

che

con replica 14/15.7.2008 l’avv. PR 1 ha prodotto copia di uno scritto datato

11.7.2008 della __________ e copia della polizza del contratto d’assicurazione

stipulato tra quest’ultima e __________ __________ e IS 1, da cui risulta che

non è stata conclusa alcuna assicurazione "Protezione giuridica per veicoli",

rettificando in tal senso il contenuto dello scritto 12.10.2007 (doc. F annesso

all’istanza 19/20.5.2008), precisando inoltre che "(…) la __________ ha anticipato le spese in questione senza alcuna

obbligazione contrattuale", confermando parimenti la sua richiesta

d’indennità 19/20.5.2008 (scritto 14/15.7.2008 e documenti ivi annessi, doc. 6);

che

con duplica 24/25.7.2008 la Divisione della giustizia ha osservato che se

questa Camera dovesse risarcire alla qui istante le surriferite spese, quest’ultima

è tenuta a restituire alla __________ la somma riconosciuta a titolo di

risarcimento, onde evitare un indebito arricchimento da parte sua (doc. 8);

che

con scritto 25/29.8.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato di aver ricevuto "(…) formale istruzione irrevocabile da IS 1 di

occuparmi dell’incasso dell’indennità che sarà riconosciuta da cod. Camera e di

versare alla __________ Assicurazioni ogni importo che sarà riconosciuto a

fronte di importi anticipati dall’assicurazione. Il presente scritto è

controfirmato per conferma da IS 1 " (doc. 9);

che

con scritto 3.9.2008 trasmesso all’avv. PR 1 questa Camera ha chiesto per quale

motivo negli scritti 12.10.2007 (doc. F annesso all’istanza 19/20.5.2008) e

11.7.2008 (doc. 6) della __________ non figura il numero di polizza __________

e per quale motivo è stato indicato "sinistro

casco totale", quando il contratto 18.10.1999 prevede un

premio per casco parziale (doc. 10);

che

con scritto 16/18.9.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato a questa Camera che la __________

ha confermato che l’unico contratto d’assicurazione esistente tra le parti è

quello datato 18.10.1999 no. __________, che questo numero non va confuso con

il numero del sinistro, che l’assicurazione ha aperto due incarti di sinistro,

che "essenziale ai fini della procedura che ci

occupa resta il fatto che il contratto di assicurazione 18.10.1999 non assicurava

la protezione giuridica per veicoli",

confermando contestualmente che "(…) nel caso concreto, l’assicurazione ha

anticipato le spese legali e di perizia senza obbligo contrattuale, per contestare

una responsabilità della sua assicurata ed evitare un risarcimento a proprio

carico", e precisando infine che la qui istante è

figlia dell’ispettore sinistri presso la __________ e che ciò non avrebbe in

ogni modo "(…) influito nella trattazione del caso da

parte dell’assicurazione" (doc. 11);

che

tenuto conto di quanto sopra esposto e considerata la documentazione prodotta

dalla qui istante, in particolare la copia del contratto d’assicurazione __________,

risulta, in effetti, che la stessa non ha stipulato con la __________

l’assicurazione "protezione giuridica per veicoli" (doc. 6) e pertanto non dispone di una siffatta assicurazione;

che

di conseguenza la __________ ha anticipato le surriferite spese non in veste di

assicurazione di protezione giuridica e senza alcun obbligo contrattuale,

avendo quindi un credito in restituzione nei confronti della qui istante;

che in queste circostanze non si giustifica

negare a IS 1 il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP in relazione

alle citate spese: si deve di conseguenza entrare nel merito della sua richiesta;

che

il procuratore pubblico invoca l’applicazione dell’art. 319a CPP (secondo cui,

in particolare, l’indennità può essere negata o ridotta nel caso di colpa grave

esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto);

che

al proposito osserva che "(…) la sentenza di merito – che nega,

rispetto al comportamento di IS 1, una negligenza causale rilevante dal profilo

penale – riconosce, tuttavia, un comportamento negligente da parte sua, nella

misura in cui era “disattenta” e non ha assolutamente visto il pedone se non

dopo averlo investito"

e che "ora è evidente che se l’accusata prosciolta avesse tenuto un

comportamento adeguato e non fosse stata rilevabile questa “mancanza di

attenzione”, il procedimento sarebbe stato molto più breve e si sarebbe

concluso prima con un non luogo a procedere e con risparmio di costi

processuali per tutti" (cfr.

osservazioni PP 20/23.6.2008, p.1);

che

sostiene altresì che se "(…)

non vi fosse stata la sua negligenza (prima condizione per la realizzazione del

reato di omicidio colposo), non si sarebbero neppure posti, successivamente, i

complessi problemi collegati all’interruzione o meno del rapporto di causalità

adeguata. Il procedimento si sarebbe cioè risolto con l’istruttoria

predibattimentale" e che "di questo evidentemente va tenuto

conto nella commisurazione dell’indennità ex art. 317 CPPT"

(osservazioni PP 20/23.6.2008, p. 1, doc. 5);

che

le norme indicate concretizzano l’art. 44 CO, che permette al giudice di escludere

o ridurre il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o

se le circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare

od aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente

se l’accusato ha

determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione

oppure ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed.,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 10);

che

il rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per

determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione

dell'indennità (decisione TF __________ del 10.4.2007);

che benché nella sua decisione 28.8.2006 il Tribunale federale ha in

particolare esposto che "(…). Nel caso concreto è stato accertato che

l’automobilista non ha visto il pedone né durante il suo primo passaggio da

sinistra verso destra, né durante il riattraversa mento da destra verso

sinistra. Si pone dunque la questione di sapere se questo fatto sia

conciliabile con i doveri di prudenza di un conducente in una simile situazione", che "(…).

Omettendo di prestare attenzione alla strada, per di più in prossimità di un

passaggio pedonale, l’automobilista ha consapevolmente corso il prevedibile

rischio che sulla carreggiata apparissero ostacoli improvvisi, senza avere più

la possibilità di reagire per tempo", che "l’improvvisa apparizione di un pedone anziano, ad una

decina di metri da un passaggio pedonale, non è quindi un evento talmente

imprevedibile e sorprendente da interrompere il nesso di causalità adeguata" e che "in

questo senso il comportamento colpevolmente disattento dell’automobilista era

idoneo, secondo l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della

vita, a cagionare o a favorire un evento come quello che si è concretamente verificato" (decisione

TF __________ del 28.8.2006, consid. 4.6 e 4.6.3);

occorre considerare che il

presidente della Pretura penale è nondimeno giunto alla conclusione che se

anche nell’ipotesi in cui IS 1 avesse assunto un comportamento conforme ai suoi

doveri di prudenza, l’impatto e le sue conseguenze letali non sarebbero stati

molto probabilmente o sicuramente evitati (decisione con motivazione

16.11.2007, p. 11, inc. __________);

che inoltre, se l’eventuale negligenza (rimproverata in ambito penale)

non è stata ritenuta causale in quella sede, la medesima negligenza non può

diventare in questa sede fattore di esclusione o di riduzione dell’indennizzo,

perché contraddittorio e contrario al giudizio di proscioglimento ed alla

presunzione di innocenza;

che la durata del procedimento penale non può essere imputato a IS 1,

considerato che le parti civili e il procuratore pubblico hanno impugnato le

decisioni pretorili e ritenuto inoltre che il Tribunale federale ha in sintesi

stabilito che l’autorità cantonale non ha approfondito la fattispecie;

che per questi motivi non si giustifica negare rispettivamente ridurre

a IS 1 il diritto all’indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;

che

giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo

dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato

da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella

forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni

materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, op.

cit., n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op.

cit., § 109 n. 1 ss.);

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di

ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della

Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con

riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua

abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al

principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,

disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia avv. PR 1 di CHF 31'381.30 [di cui CHF 29'115.-- a titolo di onorario

(107.80 ore a CHF 270.--/ora), CHF 2'266.30 di spese e CHF 2'384.90 di IVA

(doc. B1 e doc. B2 annessi all’istanza 19/20.5.2008)];

che

l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 25.7.2001 (AI 28, inc. __________) e ha assistito

IS 1 nel corso dell’intero procedimento penale e in questa sede;

che

egli ritiene che nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di

una tariffa oraria di CHF 270.--, evidenziando l’estrema complessità della

fattispecie, sia dal profilo giuridico, sia dal profilo tecnico;

che

Considerandi

a comprova della complessità della fattispecie evidenzia l’intervento da parte

di diversi periti giunti a conclusioni contrastanti, il fatto di aver

rovesciato le conclusioni del magistrato inquirente [facendo "(…) prevalere, in tutta una serie di gradi di giudizio,

le conclusioni del perito tecnico di difesa, in particolare la circostanza – in

un primo tempo completamente ignorata – che il pedone era stato investito in

occasione di un secondo attraversamento della strada" (istanza 19/20.5.2008, p. 9)], e l’iter

procedurale travagliato (perizie, controperizie, ricostruzione della dinamica

dell’incidente in loco, dibattimento pubblico, ricorso alla CCRP e al TF,

rinvio da parte del TF, ulteriore dibattimento pubblico, ricorso alla CCRP e al

TF);

che

il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non

indifferenti e un impegno significativo da parte dell’avv. PR 1;

che

ciò emerge da un’attenta lettura degli atti,

segnatamente con riferimento alla gravità delle accuse mosse nei confronti

della sua assistita, alla ricostruzione della dinamica dell’incidente rispettivamente

alla sua sussunzione alle norme della LCStr (di non sempre facile

interpretazione) e all’iter processuale travagliato;

che la complessità sia fattuale sia

giuridica della fattispecie risulta in particolare dalle perizie agli atti e

dalle decisioni emanate dalle istanze cantonali e dal Tribunale federale;

che

a giudizio di questa Camera si giustifica ammettere la tariffa oraria di CHF

270.

--, come postulato, trattandosi di un caso complesso in relazione alle

prestazioni antecedenti alla presente istanza;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che,

tutto ciò premesso, dal dispendio orario indicato in 107.80 minuti (pari a 107

ore e 50 minuti) vengono dedotti 120 minuti inerenti la redazione delle

osservazioni presentate alla CCRP ("25.11.2003 redatto osservazioni Ministero pubblico con cpc

cliente" e "1.12.2003 redatto osservazioni avv. __________ con

cpc cliente"), ritenuto

che sono già state riconosciute due ore per l’esame incarto (prestazioni del

19.11.2003

e del 20.11.2003);

10.

minuti inerenti la prestazione del 29.11.2001 "preso atto scritto da PP Branda " (AI

35), 10 minuti inerenti la

prestazione del 17.1.2003 "preso

atto scritto 15.1 MP a Pretura penale" (doc. 1), 10 minuti inerenti la prestazione del 10.2.2003

"preso atto ordinanza

apertura Pretura penale" (doc. 2), 10 minuti inerenti la prestazione del 26.3.2003 "preso atto citazione da Pretura

penale" (doc. 8) e 5 minuti inerenti la prestazione del 21.2.2007 "preso atto lettera avv. __________ a Pretura

penale" (doc. 45), trattandosi di scritti di poche righe;

che

pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 105 ore e 5 minuti a 270.--/ora,

come postulato, per complessivi CHF 28'372.50;

che

a questa somma va dedotta l’indennità per ripetibili assegnata all’istante

dalla Corte di cassazione e di revisione penale con sentenza 13.12.2005 pari a

complessivi CHF 3’000.-- (cfr. sentenza 13.12.2005, p. 19, inc. __________);

che

a ciò vanno aggiunte le spese ammesse in CHF 2’266.30, come postulato;

che

l’IVA ammonta a CHF 2'100.55 (al 7.6% calcolata su CHF 27'638.80);

che a IS 1 va di conseguenza

rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 29'739.35;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925.

p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406.

e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2

)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che IS 1 postula la rifusione di complessivi CHF

20'700.-- concernenti le spese per gli interventi da parte del perito tecnico

di difesa ing. __________ __________ (note professionali 14.11.2001 e

19.2

, doc. C1 e C2 annessi all’istanza 19/20.5.2008);

che

riguardo al suo primo intervento, pari a CHF 8'900.--, evidenzia che "(…),

grazie alla perizia di difesa, le conclusioni del perito giudiziario sono state

lasciate cadere e, dal primo giudizio in Pretura in poi, si è ritenuto in modo

sempre più fermo e consolidato che l’incidente era avvenuto in occasione di un

secondo improvviso attraversamento della strada da parte del pedone" (istanza 19/20.5.2008, p. 10, e doc. C1 ivi annesso);

che

circa il suo secondo intervento, "(…) in occasione della procedura su rinvio (…)", pari a

CHF 11'800.--, osserva che "(…). Il Pretore aveva disposto un rapporto peritale e

un complemento a cura di un nuovo perito giudiziario, l’ing. __________ __________.

Il perito di difesa intervenne nella verifica e nella valutazione delle

conclusioni del nuovo perito. L’ing. __________ intervenne in particolare al dibattimento,

dove Giudice e parti concordarono la posa di nuovi quesiti al perito giudiziario,

rendendo possibile il giudizio sulle questioni poste dal Tribunale federale" (istanza 19/20.5.2008, p. 10, e doc. C2 ivi annesso);

che

dalle sentenze pretorili del 23.9.2003 (inc. __________) e del 16.2.2007 (inc. __________)

emerge che l’operato del perito di parte è stato indubbiamente utile ai fini

del giudizio;

che

all’istante va quindi risarcito l’importo di CHF 20'700.-- quali spese per l’intervento del perito di parte, come

postulato;

che

l’istante domanda la somma di CHF 4'000.-- per le tasse di giustizia di cui

alla decisione TF __________ del 28.8.2006 che le sono state accollate, come

opponente, producendo la relativa fattura (doc. D1 annesso all’istanza 19/20.5.2008);

che

tasse di giustizia e spese corrisposte nel corso di un procedimento penale sfociato

in un proscioglimento possono – di principio, riservati manifesti abusi –

essere rifuse in applicazione dell’art. 317 CPP, esse costituendo un danno;

che

dalla surriferita decisione emerge che il Tribunale penale ha posto a carico

dell’opponente (IS 1) le tassa di giustizia pari a CHF 4'000.-- in relazione ai

ricorsi per cassazione presentati dal procuratore pubblico e dalle parti civili

(TF __________ del 28.8.2006, p. 17);

che occorre nondimeno rilevare che il Tribunale federale, in relazione

al ricorso per cassazione del procuratore pubblico e delle parti civili, ha in

particolare esposto quanto segue:

“L'evento tuttavia, perché possa essere imputato

all'automobilista, oltre ad essere prevedibile, doveva essere anche evitabile.

Orbene è vero che la conducente, anche se avesse prestato la dovuta attenzione,

difficilmente sarebbe riuscita ad evitare completamente l'impatto col pedone in

un così breve lasso di tempo e di spazio (circa 27,6 m per una velocità di 50

km/h), tenuto conto di un tempo di reazione di 1 secondo (v. André

Bussy/Baptiste Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3a ed., Losanna

1996, pag. 301): in teoria tali condizioni spazio-temporali le avrebbero permesso

di arrestare l'auto dopo 24,2 m, ma questo alla difficile condizione di accorgersi

subito che il pedone, sbucato da dietro la siepe, aveva intenzione di

attraversare. D'altro canto però, se essa avesse perlomeno frenato (eventualmente

dando anche un colpo di clacson e/o leggermente sterzando sulla sinistra), come

avrebbe potuto e dovuto fare se fosse stata attenta alla strada ed al

marciapiede, l'impatto sarebbe senz'altro stato meno brutale, e quindi con un

minore rischio di esito letale. Omettendo di considerare questo aspetto della

fattispecie l'autorità cantonale non ha correttamente applicato i principi

della cosiddetta causalità ipotetica. Il giudice del merito aveva del resto a

disposizione a questo proposito una dichiarazione peritale agli atti secondo

cui ad una velocità di circa 30 km/h vi è una probabilità di morte di circa il

10%, contro una probabilità del 70/75% in caso di investimento a 50 km/h (v.

sentenza di primo grado pag. 12). Né si può ignorare il fatto che

l'automobilista ha iniziato a frenare solo dopo avere percorso altri venti

metri dall'urto, cosa che evidentemente ha aggravato ulteriormente il rischio

di esito letale. Su questi aspetti della fattispecie mancano tuttavia

sufficienti accertamenti e la sentenza impugnata è silente, per cui la causa va

rinviata all'autorità cantonale in applicazione dell'art. 277 PP perché

provveda al completamento degli accertamenti e pronunci un nuovo giudizio in

base ad essi" (decisione __________ 28.8.2006, consid. 4.6.4 e 5.2);

che

la causa è stata in sostanza rinviata all’autorità cantonale per la

completazione degli accertamenti, non avendo quest’ultima correttamente

applicato i principi della causalità ipotetica, in particolare con riferimento

all’evitabilità;

che

si giustifica pertanto risarcire all’istante l’importo di CHF 4'000.-- per le

tasse di giustizia, che sono

evidentemente in nesso di causalità naturale adeguato con il procedimento

penale;

che

postula inoltre il risarcimento di CHF 1'800.-- che ha dovuto versare alle

parti civili a titolo di ripetibili ridotte nell’ambito della decisione

12.9.2006

emanata dalla Corte di cassazione e revisione penale (inc. __________

e __________);

che

la CCRP ha al proposito osservato che "(…). Le parti civili, che davanti a questa Corte

chiedevano la condanna dell’imputata, ottengono causa vinta sul principio,

ancorché non sia dato di sapere quale sarà il verdetto finale nel caso specifico.

Nelle circostanze descritte appare equo dunque che IS 1 rifonda loro

un’indennità di fr. 1'800.-- per ripetibili ridotte" (decisione 17.9.2006, p. 6, inc. __________ e __________);

che,

essendo l’istante stata prosciolta dalle accuse mosse nei suoi confronti,

appare corretto rimborsarle anche questo l’importo (CHF 1'800.--);

che

postula infine a titolo di risarcimento del danno materiale per il nocumento

subito a seguito del sequestro della sua autovettura – rimasta sequestrata dal

giorno dell’incidente (febbraio 2000) fino alla conclusione del procedimento

penale nel mese di luglio 2007 – complessivamente CHF 3'000.--, di cui CHF

2'500.-- quale valore residuo del veicolo (relitto) (doc. E1 ed E2 annessi

all’istanza 19/20.5.2008) e CHF 500.-- per i costi di trasporto e di

rottamazione (doc. E3 annesso all’istanza 19/20.5.2008);

che

la suddetta pretesa – debitamente comprovata e documentata (doc. E1 – E3

annessi all’istanza 19/20.5.2008) – appare giustificata e va pertanto integralmente

risarcita;

che,

quale danno materiale, va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 29'500.--

(CHF 20'700.-- inerenti le spese del

perito, CHF 4'000.-- di cui

alla decisione TF __________ 28.8.2006, CHF 1'800.-- di cui alla decisione CCRP 17.9.2006, p. 6, inc. ____________________ e infine CHF 3'000.-- in relazione al sequestro della

sua autovettura), oltre interessi al 5% dal 10.7.2007, come domandato;

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP

si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del

pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova

che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni,

sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere

stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della

sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 postula la somma di CHF 4'000.-- a titolo di risarcimento per torto

morale, avendo subito un grave pregiudizio a seguito del procedimento penale

aperto nei suoi confronti;

che

il suo patrocinatore rileva che la sua assistita, nata nel __________, "(…) figlia __________ di una famiglia di origine __________

da sempre residente in Ticino", di professione __________, persona "semplice e mite",

al momento in cui è accaduto l’incidente aveva __________ anni (istanza

19/20.5.2008, p. 12);

che

"(…) il fatto stesso di essere stata

coinvolta in un incidente drammatico, che aveva provocato conseguenze estreme

per l’altro protagonista, l’aveva profondamente sconvolta", che aveva partecipato al funerale della vittima "(…) con forte coinvolgimento emotivo", che "per la giovane è stato quindi un duro

trauma vedersi oggetto di un’inchiesta per omicidio colposo", ricordando parimenti che l’inchiesta è stata

particolarmente laboriosa e il suo iter processuale travagliato (istanza

19/20.5.2008, p. 12 e 13);

che

al proposito ha prodotto un certificato medico datato 6.11.2007 rilasciato dal

dr. med. __________ __________ __________, che ha attestato di "(…) aver avuto in cura la Signora IS 1 dopo

l’incidente occorsole il 17.02.2000. Essa era molto scossa e ho dovuto

indirizzarla ad una collega specializzata nelle terapie delle sindromi

post-traumatiche. A partire dal 2003, in seguito alle procedure giudiziarie in

corso, la Signora IS 1 ha nuovamente richiesto l’aiuto medico a causa di importanti

disturbi neurovegetativi dovuti allo stress psicologico cui la sottoponeva

l’iter giudiziario, vissuto come persecutorio nei suoi confronti" (copia certificato medico 6.11.2007, doc. G annesso

all’istanza 19/20.5.2008);

che

non vi è dubbio che all’istante siano state rivolte delle accuse gravi che

hanno avuto delle ripercussioni a livello personale – desumibile anche dal fatto

che la vittima a seguito dell’impatto sia deceduta – come avvalorato dal

suddetto certificato;

che

la durata del procedimento penale – il cui iter è stato lungo e travagliato e

ha comportato due dibattimenti pubblici – ha indubbiamente segnato la sua

persona, senza dimenticare la sua giovane età;

che, in siffatte circostanze, a giudizio di

questa Camera ha subito una violazione della personalità di una certa gravità;

che,

tutto ciò considerato, questa Camera ritiene che un riconoscimento del torto

morale di CHF 3'000.-- sia giustificato;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 19.5.2008 della presente istanza;

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla

sentenza 16.2.2007 del giudice della Pretura penale (inc. __________), confermata

dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello il

3.5.2007

(inc. __________) e dal Tribunale federale il 10.7.2007 (__________),

e dalla presente decisione;

che

protesta le ripetibili di almeno CHF 2'700.-- (10 ore a CHF 270.--/ora);

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv

(art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento

del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato e ritenuto quasi l’integrale accoglimento dell’istanza

– va ammesso un importo di CHF 1'800.--, comprendente onorario (CHF 250.--/ora,

come da prassi di questa Camera), spese ed IVA;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 64'039.35, di cui CHF 29'739.35

per spese legali, CHF 29'500.-- per danni materiali, CHF 3'000.-- per torto

morale, oltre interessi, e CHF 1'800.-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1'600.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'700.--, sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 70.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 16.2.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del

Tribunale d’appello il 3.5.2007 (inc. __________), e dal Tribunale federale il

10.7.2007 (__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità

giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 64'039.35, oltre interessi al 5% dal

27.10.2007 su CHF 29'500.-- e dal 19.5.2008 su CHF 32'739.35.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'600.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1’700.-- (millesettecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 70.-- (settanta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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