60.2008.175
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento
18 settembre 2008Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.175
Data decisione, Autorità:
18.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
art. 319a CPP-TI
Incarto n.
60.2008.175
Lugano
18 settembre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele
Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza
28/29.5.2008 presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
(motivato) 13.6.2008 emanato dal procuratore pubblico Monica Galliker (ABB __________),
un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 6/9.6.2008 della
Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il
Ministero pubblico;
richiamate altresì le osservazioni
13/16.6.2008 del procuratore pubblico, di cui si dirà – laddove necessario – in
seguito;
considerato che dopo l’introduzione del
presente gravame il procuratore pubblico, su richiesta di una parte civile, in
data 13.6.2008 ha emanato il decreto di abbandono motivato (ABB __________),
nel frattempo cresciuto in giudicato;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con esposto datato 3.3.1993 la __________, __________ (di seguito __________),
ha sporto denuncia penale nei confronti di IS 1 – che è stato alle sue
dipendenze quale gestore finanziario presso la succursale di __________ –, per
le ipotesi di reato di appropriazione indebita e amministrazione infedele, sostenendo
che quest’ultimo avrebbe commesso delle malversazioni ai suoi danni per la
somma che rasenta i tre milioni di franchi (AI 1);
che
lo stesso giorno IS 1 è stato arrestato su ordine dell’allora procuratore
pubblico Fabrizio Eggenschwiler, con contestuale promozione dell’accusa per
titolo di appropriazione indebita e amministrazione infedele (AI 2 e AI 3);
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto Fausto Celio per l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza a suo carico e di preminenti motivi di interesse
pubblico (pericolo di fuga e bisogni dell’istruzione) (AI 3);
che
la promozione dell’accusa è stata estesa anche alle ipotesi di reato di falsità
in documenti, di truffa e di amministrazione infedele aggravata (cfr. verbali
d’interrogatorio del qui istante agli atti);
che
l’accusato è stato scarcerato il 7.4.1993, previo deposito del passaporto,
della carta d’identità e della cauzione di CHF 10'000.--, con l’impegno di non
abbandonare il territorio elvetico (se non mediante l’autorizzazione del
magistrato inquirente), di presentarsi regolarmente alle citazioni e a rimanere
a disposizione delle autorità giudiziarie (AI 30 e verbale d’interrogatorio PP
7.4.1993, p. 29);
che
con decreto (non motivato) 18.4.2008 il procuratore pubblico ha abbandonato il
procedimento penale nei confronti di IS 1 per titolo di appropriazione
indebita, truffa, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, amministrazione
infedele, amministrazione infedele aggravata e falsità in documenti,
considerata "la prescrizione dell’azione penale" (ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo complessivo di CHF
38'364.65, oltre interessi al 5% dal 28.5.2008, di cui CHF 31'364.65 per spese
legali e CHF 7'000.-- (35 giorni di detenzione preventiva) per torto morale;
che,
come esposto in entrata, con osservazioni 6/9.6.2008 la Divisione della giustizia,
si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico;
che
con osservazioni 13/16.6.2008 il procuratore pubblico rileva, tra l’altro, che
il decreto di abbandono (non motivato) emanato il 18.4.2008 non è ancora
cresciuto in giudicato, avendo una parte civile richiesto la sua motivazione;
che
il 13.6.2008 il procuratore pubblico nella motivazione del surriferito decreto
di abbandono – nel frattempo cresciuto in giudicato – evidenzia in particolare
le ammissioni del qui istante e l’intervenuta prescrizione dei reati di cui è
stato accusato (motivazione del decreto di abbandono 13.6.2008, p. 1 e 2, ABB __________);
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
come stabilito in passato dalla giurisprudenza di questa Camera, l’applicazione
dell'art. 44 cpv. 1 CO consente al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato,
segnatamente se
l'accusato ha determinato per sua colpa l'apertura dell'inchiesta o la sua
incarcerazione oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 1559;
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti,
debbano sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al
comportamento riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006,
inc. __________; 13.1.2006, inc. __________; 14.3.2006, inc. __________;
10.7.2006, inc. __________; 28.6.2006, inc. __________; 24.7.2006, inc. __________);
che
statuendo il 10/17.4.2007 (1P.212/2006) su un caso giudicato da questa Camera,
il Tribunale federale ha ritenuto che:
“Il rifiuto o la riduzione dell'indennità sono per contro
compatibili con la Costituzione e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(CEDU) quando l'interessato abbia provocato l'apertura del procedimento penale
o ne abbia complicato lo svolgimento con un comportamento colpevole sotto il
profilo del diritto civile, lesivo di una regola giuridica, e che sia in
rapporto di causalità con l'importo imputatogli (DTF 119 Ia 332 consid. 1b, 116
Ia 162 consid. 2). Il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità
per atti illeciti (DTF 116 Ia 162 consid. 2c) e fondare il suo giudizio su
fatti incontestati o chiaramente stabiliti (DTF 112 Ia 371 consid. 2a in fine).
Deve al proposito prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente
al diritto federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non
scritto, per determinare se il comportamento in questione giustifichi la
riduzione dell'indennità (DTF 116 Ia 162 consid. 2c)”;
che
in un altro recente caso (decisione TF 1P.823/2006 del 13.2.2007), con riferimento
all’art. 163a CPP/VD, l’Alta Corte ha pure stabilito che:
“Cette disposition confère un large pouvoir
d'appréciation à la juridiction intimée, qui est toutefois limité par
l'interdiction de l'arbitraire. Elle prévoit explicitement que l'indemnité peut
être refusée lorsque le requérant a provoqué ou compliqué fautivement la
poursuite. La présomption d'innocence, consacrée par l'art. 6 par. 2 CEDH,
interdit cependant de prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en
laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée.
En outre, le refus de l'indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction
de l'arbitraire que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale
dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement
fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité
avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334;
116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité
délictuelle (ATF 116 Ia 162 p. 169) et fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p.
374). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle
juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal,
écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à
justifier le refus de l'indemnité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Il peut
retenir, le cas échéant, que l'intéressé a créé un état propre à causer un
dommage à autrui, sans prendre les précautions nécessaires à sa prévention, ce
qui est contraire au droit civil (ATF 95 II 93 consid. 2 p. 96)”;
che
questa giurisprudenza è stata poi codificata nel nuovo art. 319a CPP, entrato
in vigore il 18.8.2006, secondo il quale l’indennità può essere negata o
ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto;
che
nel caso di specie il procuratore pubblico Monica Galliker, subentrato
nell’inchiesta, ha decretato l’abbandono del procedimento penale aperto nei confronti
di IS 1 per titolo di appropriazione indebita, truffa, abuso di impianto per
l’elaborazione di dati, amministrazione infedele, amministrazione infedele
aggravata e falsità in documenti;
che
ha in particolare esposto che IS
1 "(…) ha sostanzialmente ammesso di avere
effettuato delle operazioni di cambio a termine utilizzando, senza esserne
autorizzato, fondi depositati su conti di clienti e questo per maggiorare
l’utile agli stessi e non per profitto personale; egli ha altresì dichiarato di
aver attinto a fondi di altri clienti per coprire le perdite verificatesi sui
conti su cui erano state commesse le irregolarità; egli ha dichiarato poter
ritenere che le perdite causate dalle operazioni di cambio a termine
ammontavano a circa 2,5 milioni di franchi, ripartite su 10 clienti; (…)", che "(…) nel caso in
specie, come visto, la denuncia data del 3 marzo 1993 (…) contempla reati
commessi a far tempo dal 1990 fino alla data della stessa" e che
"(…) i reati di cui è stato accusato IS 1 sono da considerare in ogni
caso prescritti, poiché dall’introduzione della denuncia sono passati oltre 15
anni (…)" (motivazione
del decreto di abbandono 13.6.2008, p. 1 e 2, ABB __________);
che
unitamente alla denuncia datata 3.3.1993 la __________ aveva allegato copia di
una dichiarazione manoscritta dell’1.3.1993 di IS 1 contenente sue diverse ammissioni
riguardanti prelevamenti e trasferimenti effettuati ai danni dell’istituto bancario
e dei clienti (AI 1);
che
egli, interrogato il 3.3.1993 dall’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler,
a seguito della suddetta denuncia, ha dichiarato che "(…). In effetti riconosco di avere effettuato delle operazioni di
cambio a termine utilizzando, senza esserne autorizzato, fondi depositati su
conti di clienti. Per queste operazioni avrei dovuto essere espressamente
autorizzato dai clienti. Malgrado ciò ho effettuato queste operazioni senza
autorizzazione per maggiorare l’utile ai clienti, e senza alcun intento di
profitto personale. Se dette operazioni avessero fruttato degli utili, gli
stessi sarebbero stati accreditati ai conti dei clienti, e ciò sarebbe avvenuto
automaticamente, in quanto tutta l’operazione si svolgeva sui conti stessi. Dal
momento che la maggior parte di queste operazioni hanno invece avuto esito
negativo, nel senso che ne sono derivate delle perdite, io mi sono
automaticamente trovato in una situazione irregolare, in quanto avevo operato
senza autorizzazione. Mi rendo conto che con questo comportamento ho commesso
amministrazione infedele. Al fine di occultare le perdite che si erano
verificate di nascondere le irregolarità commesse, ho attinto ai fondi di altri
clienti, per coprire le perdite già citate. Devo dire che questi ultimi
clienti, cioè quelli dai cui conti ho attinto per coprire le perdite, venivano
assai raramente in banca, più o meno ogni due anni, e pertanto io ho pensato di
poter risistemare tutto prima che venissero a controllare. Per quanto concerne
Fatti
i clienti sui cui conti avevo effettuato le operazioni di cambio, è evidente
che quando venivano in banca io presentavo loro delle valutazioni nelle quali
non figuravano le operazioni effettuate. (…). Ritengo che le perdite causate
dalle operazioni di cambio a termine ammontino in tutto a circa due milioni e
mezzo di franchi, ripartite su circa 10 clienti, stranieri e svizzeri. Analogo
importo ho prelevato da conti di altri clienti, circa 10, per coprire le perdite
di cui sopra. (…)" (verbale d’interrogatorio PP 3.3.1993, p.
1 e 2);
che
egli, il giorno successivo dinanzi all’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto Fausto Celio, ha confermato il contenuto del suddetto verbale d’interrogatorio,
precisando che "(…).
In pratica ho effettuato delle operazioni di cambio senza esserne autorizzato.
Queste operazioni eseguite illecitamente interessano una decina di clienti.
Altri dieci conti di clienti li ho toccati per cercare di coprire le perdite,
che complessivamente dovrebbero aggirarsi sui 2,5 mio di franchi. Ho iniziato
con queste operazioni speculative non autorizzate nell’autunno del 1991. (…)"
(verbale di notifica di arresto e di decisione 4.3.1993, AI 3);
che
il 17.3.1993, sempre dinanzi all’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler,
ha tra l’altro precisato che "(…) la prima operazione non autorizzata su
conti di clienti l’ho fatta nel dicembre 1990 (…)",
che "(…) dopo questo episodio conclusosi
favorevolmente non ho più effettuato operazioni non autorizzate fino
all’autunno 1991 (…)",
che "(…). Verso metà 1992 ho effettuato anche opzioni futures (…)",
che “(…). In alcuni casi le perdite non sono state rimborsate (…). In questi
casi io occultavo le perdite ai clienti mostrando loro una valutazione falsificata"
(verbale d’interrogatorio PP
17.3.1993, p. 4, 5 e 6);
che
sono seguite ulteriori ammissioni da parte sua [cfr., al proposito, verbali
d’interrogatorio PP 23.3.1993, 17.5.1993, 20.5.1994 e 27.4.1995 (p. 49 e 50)];
che
durante il suo ultimo interrogatorio tenutosi il 2.2.2006 dinanzi al
procuratore pubblico Monica Casalinuovo (ora Monica Galliker), su richiesta di
spiegare i motivi del suo agire, ha dichiarato che "(…). In sostanza era un periodo in cui la borsa
non andava molto bene ed il US$ era basso. Io ero convinto che il US$ avrebbe
ripreso quota e speculando su questo mio convincimento ho effettuato delle
operazioni di cambio a termine per diversi clienti anche se non tutti avevano
dato l’esplicita autorizzazione a questo genere di operazioni. Il mio scopo era
quello di far fare dei buoni utili ai clienti affinché questi ultimi
Considerandi
apportassero ulteriori capitali o nuovi clienti alla banca", e che
"(…) effettivamente non è che il settore degli investimenti a quel
punto doveva coprire il reddito che in precedenza veniva creato dal settore
commerciale. Come detto però io volevo far vedere che la banca lavorava bene.
Purtroppo le cose non sono andate come io speravo" (verbale
d’interrogatorio PP 2.2.2006, p. 2);
che
ha tra l’altro affermato di aver potuto prendere visione delle perizie allestite
da __________ __________ datate 9.2.1995 (AI 188), 29.9.1995 (AI 209), 9.2.1998
/ 4.7.2005 (AI 292), e di non avere "(…)
particolari osservazioni da fare sulle stesse e comunque ribadisco ancora una
volta che io sin dai primi verbali d’interrogatorio avevo ammesso le mie colpe
e non avevo fatto obiezioni particolari allo schema riassuntivo presentato
dalla banca, riportante malversazioni commesse a danno dei clienti", precisando di contestare unicamente la questione "(…) relativa alla falsità in documenti sollevata dalla
cliente __________ (conto __________)" (verbale d’interrogatorio PP 2.2.2006, p. 3);
che
tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1 ha assunto un comportamento
riprovevole sotto il profilo del diritto civile nei confronti del suo datore di
lavoro (l__________) e, di riflesso, nei confronti di alcuni clienti
dell’istituto bancario, avendo con il suo agire adottato delle modalità non conformi
alla prassi e avendo verosimilmente violato le direttive interne dell’istituto
bancario;
che
del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole sotto il
profilo del diritto civile che in data 3.3.1993 la __________ ha denunciato il
suo dipendente IS 1 (AI 1), provocando per sua colpa esclusiva l’apertura del
procedimento a suo carico;
che
alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della
giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera appare quindi corretto
far sopportare all’istante il pregiudizio da lui subito;
che
l’istanza 28/29.5.2008 deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere
all’esame delle singole richieste formulate dall’istante;
che,
a titolo abbondanziale, va osservato che è in ogni modo irricevibile la
richiesta dell’istante di essere contattato dal vicepresidente (essendosi il
presidente escluso) di questa Camera qualora la sua nota professionale non
dovesse essere integralmente accolta, allo scopo di trovare un accordo
sull’ammontare da risarcire in sostituzione di una decisione formale, poiché un
tale agire non è previsto dagli art. 317 ss. CPP e ritenuto inoltre che il
patrocinatore del qui istante ha comunque prodotto il dettaglio della sua nota
professionale;
che
questa Camera è, se del caso, competente per la ratifica di accordi tra le
parti sul versamento di indennità (art. 319b cpv. 3 CPP);
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1’250.--, sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster