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Decisione

60.2008.175

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento

18 settembre 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti sui cui conti avevo effettuato le operazioni di cambio, è evidente

che quando venivano in banca io presentavo loro delle valutazioni nelle quali

non figuravano le operazioni effettuate. (…). Ritengo che le perdite causate

dalle operazioni di cambio a termine ammontino in tutto a circa due milioni e

mezzo di franchi, ripartite su circa 10 clienti, stranieri e svizzeri. Analogo

importo ho prelevato da conti di altri clienti, circa 10, per coprire le perdite

di cui sopra. (…)" (verbale d’interrogatorio PP 3.3.1993, p.

1 e 2);

che

egli, il giorno successivo dinanzi all’allora giudice dell’istruzione e

dell’arresto Fausto Celio, ha confermato il contenuto del suddetto verbale d’interrogatorio,

precisando che "(…).

In pratica ho effettuato delle operazioni di cambio senza esserne autorizzato.

Queste operazioni eseguite illecitamente interessano una decina di clienti.

Altri dieci conti di clienti li ho toccati per cercare di coprire le perdite,

che complessivamente dovrebbero aggirarsi sui 2,5 mio di franchi. Ho iniziato

con queste operazioni speculative non autorizzate nell’autunno del 1991. (…)"

(verbale di notifica di arresto e di decisione 4.3.1993, AI 3);

che

il 17.3.1993, sempre dinanzi all’allora procuratore pubblico Fabrizio Eggenschwiler,

ha tra l’altro precisato che "(…) la prima operazione non autorizzata su

conti di clienti l’ho fatta nel dicembre 1990 (…)",

che "(…) dopo questo episodio conclusosi

favorevolmente non ho più effettuato operazioni non autorizzate fino

all’autunno 1991 (…)",

che "(…). Verso metà 1992 ho effettuato anche opzioni futures (…)",

che “(…). In alcuni casi le perdite non sono state rimborsate (…). In questi

casi io occultavo le perdite ai clienti mostrando loro una valutazione falsificata"

(verbale d’interrogatorio PP

17.3.1993, p. 4, 5 e 6);

che

sono seguite ulteriori ammissioni da parte sua [cfr., al proposito, verbali

d’interrogatorio PP 23.3.1993, 17.5.1993, 20.5.1994 e 27.4.1995 (p. 49 e 50)];

che

durante il suo ultimo interrogatorio tenutosi il 2.2.2006 dinanzi al

procuratore pubblico Monica Casalinuovo (ora Monica Galliker), su richiesta di

spiegare i motivi del suo agire, ha dichiarato che "(…). In sostanza era un periodo in cui la borsa

non andava molto bene ed il US$ era basso. Io ero convinto che il US$ avrebbe

ripreso quota e speculando su questo mio convincimento ho effettuato delle

operazioni di cambio a termine per diversi clienti anche se non tutti avevano

dato l’esplicita autorizzazione a questo genere di operazioni. Il mio scopo era

quello di far fare dei buoni utili ai clienti affinché questi ultimi

Considerandi

apportassero ulteriori capitali o nuovi clienti alla banca", e che

"(…) effettivamente non è che il settore degli investimenti a quel

punto doveva coprire il reddito che in precedenza veniva creato dal settore

commerciale. Come detto però io volevo far vedere che la banca lavorava bene.

Purtroppo le cose non sono andate come io speravo" (verbale

d’interrogatorio PP 2.2.2006, p. 2);

che

ha tra l’altro affermato di aver potuto prendere visione delle perizie allestite

da __________ __________ datate 9.2.1995 (AI 188), 29.9.1995 (AI 209), 9.2.1998

/ 4.7.2005 (AI 292), e di non avere "(…)

particolari osservazioni da fare sulle stesse e comunque ribadisco ancora una

volta che io sin dai primi verbali d’interrogatorio avevo ammesso le mie colpe

e non avevo fatto obiezioni particolari allo schema riassuntivo presentato

dalla banca, riportante malversazioni commesse a danno dei clienti", precisando di contestare unicamente la questione "(…) relativa alla falsità in documenti sollevata dalla

cliente __________ (conto __________)" (verbale d’interrogatorio PP 2.2.2006, p. 3);

che

tenuto conto di quanto sopra esposto è indubbio che IS 1 ha assunto un comportamento

riprovevole sotto il profilo del diritto civile nei confronti del suo datore di

lavoro (l__________) e, di riflesso, nei confronti di alcuni clienti

dell’istituto bancario, avendo con il suo agire adottato delle modalità non conformi

alla prassi e avendo verosimilmente violato le direttive interne dell’istituto

bancario;

che

del resto è proprio in seguito a questo comportamento riprovevole sotto il

profilo del diritto civile che in data 3.3.1993 la __________ ha denunciato il

suo dipendente IS 1 (AI 1), provocando per sua colpa esclusiva l’apertura del

procedimento a suo carico;

che

alla luce di questi fatti ed in considerazione dell’art. 44 CO e della

giurisprudenza sopra citata, a giudizio di questa Camera appare quindi corretto

far sopportare all’istante il pregiudizio da lui subito;

che

l’istanza 28/29.5.2008 deve pertanto essere integralmente respinta, senza procedere

all’esame delle singole richieste formulate dall’istante;

che,

a titolo abbondanziale, va osservato che è in ogni modo irricevibile la

richiesta dell’istante di essere contattato dal vicepresidente (essendosi il

presidente escluso) di questa Camera qualora la sua nota professionale non

dovesse essere integralmente accolta, allo scopo di trovare un accordo

sull’ammontare da risarcire in sostituzione di una decisione formale, poiché un

tale agire non è previsto dagli art. 317 ss. CPP e ritenuto inoltre che il

patrocinatore del qui istante ha comunque prodotto il dettaglio della sua nota

professionale;

che

questa Camera è, se del caso, competente per la ratifica di accordi tra le

parti sul versamento di indennità (art. 319b cpv. 3 CPP);

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1’200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1’250.--, sono poste a carico dell’istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’250.-- (milleduecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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