60.2008.177
Istanza di ispezione agli atti
11 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.177
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione agli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.177
Lugano
11 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28/30.5.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un
procedimento penale in relazione alla segnalazione di un patrocinatore da
parte del Ministero pubblico;
richiamate le osservazioni 3/4.6.2008 presentate
dall’avv. PI 2 mediante le quali comunica la propria opposizione alla
concessione all’accesso agli atti del procedimento penale;
richiamate le osservazioni 3/5.6.2008 del procuratore
generale Bruno Balesta mediante le quali comunica il proprio nulla osta
all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.Nel quadro di un procedimento penale (inc. MP __________)
è stata presentata dall’accusato una richiesta di ricusa del procuratore generale
a questa Camera. Dopo lo scambio di allegati tra le parti, l’istanza è stata
evasa con decisione del 13.5.2008 (inc. CRP __________).
2.A seguito di una segnalazione effettuata dal
procuratore generale in data 23.5.2008 riferita alle osservazioni di replica
presentate in data 1.4.2008 dall’avv. PI 2, la Commissione qui istante ha aperto una procedura a carico del
patrocinatore ed ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento. Allo stesso
acconsente il procuratore generale, mentre che l’avv. PI 2 vi si oppone, per
assenza di rilevanza e per ossequio scrupoloso del segreto d’ufficio.
3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”.
4.Nel presente caso occorre contemperare gli interessi
giuridici legittimi contrapposti, in applicazione anche del principio della proporzionalità.
Per un verso alla Commissione va pacificamente
riconosciuto un interesse giuridico legittimo a conoscere gli atti utili e
pertinenti per le sue decisioni. Per altro verso, esiste un interesse giuridico
legittimo a che gli atti di un procedimento penale, allo stadio dell’istruzione
formale, non siano divulgati e portati a conoscenza di terzi oltre quanto
strettamente necessario.
In concreto, un’autorizzazione generale di accesso
agli atti del procedimento penale inc. MP __________ a favore della Commissione
appare eccessiva, ritenuto che i fatti e le circostanze a fondamento della
segnalazione si riferiscono unicamente ad uno scritto di replica nel contesto
Fatti
di uno scambio di allegati avanti a questa Camera nell’ambito di un’istanza di
ricusa. Un rifiuto dell’istanza misconoscerebbe le necessità della Commissione
per potersi determinare con cognizione di causa.
5.In considerazione di quanto esposto al punto
precedente, si giustifica l’accoglimento parziale dell’istanza, con le seguenti
limitazioni.
L’accesso
Considerandi
agli atti è limitato unicamente all’incarto CRP __________, ovvero riferito
allo scambio di allegati ed al relativo giudizio.
L’accesso
agli atti potrà avvenire presso questa Camera dopo la crescita in giudicato
della presente decisione, ad opera di un rappresentante della Commissione, che
potrà prendere delle note, senza fotocopiare atti del procedimento.
6.
Considerata la particolare situazione e la funzione
pubblica della Commissione istante, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia
e le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2.Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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