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Decisione

60.2008.177

Istanza di ispezione agli atti

11 settembre 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di uno scambio di allegati avanti a questa Camera nell’ambito di un’istanza di

ricusa. Un rifiuto dell’istanza misconoscerebbe le necessità della Commissione

per potersi determinare con cognizione di causa.

5.In considerazione di quanto esposto al punto

precedente, si giustifica l’accoglimento parziale dell’istanza, con le seguenti

limitazioni.

L’accesso

Considerandi

agli atti è limitato unicamente all’incarto CRP __________, ovvero riferito

allo scambio di allegati ed al relativo giudizio.

L’accesso

agli atti potrà avvenire presso questa Camera dopo la crescita in giudicato

della presente decisione, ad opera di un rappresentante della Commissione, che

potrà prendere delle note, senza fotocopiare atti del procedimento.

6.

Considerata la particolare situazione e la funzione

pubblica della Commissione istante, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia

e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,

entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli

art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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