60.2008.179
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
20 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2008.179
Data decisione, Autorità:
20.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.179
Lugano
20 ottobre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
Ivano
Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione
di Mauro Mini, esclusosi)
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.6.2008
presentata da
IS 1, ,
tendente ad ottenere copia della sentenza
prolata il 5.4.2008 dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar nei
confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________) [inc. __________];
richiamati gli scritti 4.6.2008 dell’allora
procuratore pubblico Maria Galliani – che non si oppone alla domanda rilevando
nondimeno che la sentenza riguarda anche altri fatti e che quindi, a tutela del
condannato, sarebbe ipotizzabile inserire degli omissis in relazione
alla fattispecie che non interessa la qui istante – e 4/6.6.2008 del presidente
della Pretura penale – che, evidenziando come la sentenza sarebbe stata pubblicata,
anonimizzata, sul sito www.sentenze.ti.ch, si rimette al giudizio di questa
Camera –;
preso atto che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con sentenza 5.4.2008, cresciuta in giudicato, il presidente della Pretura
penale ha riconosciuto PI 2 autore colpevole di, tra l’altro, falsità in
documenti per avere formato, nel corso del 1995, agendo quale direttore del __________,
per il tramite dell’ignaro autore mediato dipendente di IS 1, un falso
attestato di tiratura;
che
è stato condannato alla pena pecuniaria di CHF 28’800.-- – sessanta aliquote
giornaliere di CHF 480.--/giorno – sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di cinque anni, alla multa di CHF 3'000.-- ed al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese [inc. __________];
che con istanza 2/3.6.2008 IS 1 chiede – considerato
che, non essendo stata parte al giudizio, non ha ricevuto la decisione – di
ottenere copia della sentenza: essa ritiene che “(…) la nostra società,
attiva da decenni nel settore della certificazione della tiratura di stampa e
periodici e che gode di un’eccellente reputazione, abbia il legittimo interesse
a conoscere nel dettaglio la sentenza e in particolare la motivazione della
stessa. Il signor PI 2 ha falsificato le cifre di tiratura del quotidiano “__________”,
danneggiando quindi anche la credibilità della nostra istituzione. Dato che il
verdetto di questa controversia ci tocca direttamente e in vista di una futura
rielaborazione del nostro regolamento volta ad evitare altri casi simili, vorremmo
poter conoscere meglio la sentenza”;
che
con scritto 1.10.2008 il vicepresidente di questa Camera ha inviato all’istante
copia anonimizzata della sentenza con l’invito a comunicare, nel termine di
cinque giorni, se l’istanza era da considerarsi divenuta priva di oggetto;
che
IS 1 non si è espressa;
che giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
Fatti
95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;
che il reato di falsità in documenti è stato commesso
per il tramite dell’ignaro autore mediato dipendente della qui istante;
Considerandi
che
– dati i suoi compiti quale società attiva nel settore della certificazione
della tiratura di stampa e periodici – si giustifica riconoscerle un interesse
giuridico legittimo ad ottenere la postulata sentenza (DTF 124 IV 234);
che
la decisione concerne nondimeno anche altri reati indipendenti dall’accusa di
falsità in documenti: a tutela di PI 2 essa è pertanto trasmessa solo con
riferimento ai fatti interessanti detta imputazione;
che
la richiesta è parzialmente accolta, con tassa di giustizia e spese a carico della
qui istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.
f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
2. La
tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--
(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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