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Decisione

60.2008.179

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

20 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei

ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e

l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che

prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,

segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei

periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”;

che il reato di falsità in documenti è stato commesso

per il tramite dell’ignaro autore mediato dipendente della qui istante;

Considerandi

che

– dati i suoi compiti quale società attiva nel settore della certificazione

della tiratura di stampa e periodici – si giustifica riconoscerle un interesse

giuridico legittimo ad ottenere la postulata sentenza (DTF 124 IV 234);

che

la decisione concerne nondimeno anche altri reati indipendenti dall’accusa di

falsità in documenti: a tutela di PI 2 essa è pertanto trasmessa solo con

riferimento ai fatti interessanti detta imputazione;

che

la richiesta è parzialmente accolta, con tassa di giustizia e spese a carico della

qui istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit.

f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2. La

tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.--

(duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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