60.2008.18
Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante
22 febbraio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.18
Data decisione, Autorità:
22.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. medico quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.18
Lugano
22 febbraio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 14/15.1.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere un rapporto
autoptico contenuto in un incarto penale;
richiamate le osservazioni 17/18.1.2008 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, con le quali comunica di non
avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito dell’improvviso decesso di una
persona, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________)
ordinando l’autopsia (AI 1).
2. L’istante,
medico curante dei genitori della persona deceduta, chiede una copia del
referto autoptico, per orientare i genitori sulla causa del decesso del figlio.
Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha dato il proprio
preavviso favorevole.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, considerate le tragiche circostanze, è certamente dato un interesse
giuridico legittimo per il medico istante.
5. L’istanza
è di principio accolta. Copia della relazione 18.12.2007 può essere trasmessa
al medico istante da questa Camera, che ovviamente è tenuto al segreto professionale
e potrà orientare i genitori del defunto sulle cause del decesso.
6. Date le
particolari circostanze del caso, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Considerandi
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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