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Decisione

60.2008.182

Ricorso contro l'atto di accusa

11 giugno 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

N. SCHMID, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich, Zurigo 2000,

n. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts,

Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, Europäische Menschenrechtskonvention,

EMRK - Kommentar, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di

circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti

della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni

(cfr. sentenze 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione

e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato

rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve

essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti

di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione

(correità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.

7 ad art. 162 StPO; cfr. anche sentenza TF 22.10.2003 in re X., inc.

6P.113/2003, e DTF 120 IV 348 considerando 3c).

5.

Come ricordato

dalla giurisprudenza di questa Camera in relazione alle norme del vCPP (che

corrispondono, per l’essenziale, alle norme attuali del CPP), “esorbita i

limiti posti dalla legge di procedura l’atto d’accusa che contiene ricorrenti

citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell’istruzione

formale (ammissibili invece i semplici richiami ai verbali e ai documenti

istruttori) nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente

Considerandi

riconducibili agli elementi costitutivi del reato” (Rep. 1986 p. 164 ss.,

p. 164). Come ricordato nel medesimo giudizio, “Un atto d’accusa non

rispetterebbe pertanto i limiti dell’art. 160 nr. 2 (v)CPP (…) ove assuma forza

di arringa rispettivamente di motivazione, e cioè di conclusione di fondo sulla

questione della consapevolezza (…)”, e nello stesso tempo “La natura

dell’atto d’accusa e la fattispecie che lo stesso può riguardare, escludono che

in proposito possa comunque essere dettata una regola generale (…): d’altro

canto, proprio in quest’ottica e nel rispetto delle competenze del magistrato

requirente, la Camera dei ricorsi penali deve limitare il campo delle nullità

formali a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità

soprassedendo quelle che non influiscono sulla formazione dell’atto d’accusa”.

Nella giurisprudenza ricordata, questa Camera non aveva ritenuto vizio di forma

la diffusa puntualizzazione di tutti gli elementi di fatto considerati dal

magistrato requirente siccome concorrenti a costituire un complesso reato di

bancarotta semplice, ritenendo al contrario esorbitante un esposto discorsivo,

quale una memoria o un allegato, in cui venivano menzionate o riassunte le

prove a sostegno dell’accusa.

6.

Nel presente caso,

in perfetto ossequio del principio accusatorio, il testo dell’atto d’accusa

censurato indica in modo rigoroso quali sono i fatti rimproverati all’accusato

e costitutivi del reato imputato, esponendo le circostanze di tempo, di luogo e

di modalità di commissione dello stesso. Il testo dell’atto d’accusa non è

certo esorbitante, discorsivo e non assurge a memoriale o ad allegato: è preciso

e dettagliato, con riferimento ai fatti. Anche quanto riportato dei dialoghi

tra accusato e vittime è contenuto al minimo indispensabile, necessario per

caratterizzare e qualificare l’azione rimproverata e gli elementi costitutivi

del reato.

7.

Dispositivo

Per questi motivi

il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 198, 201, 206, 227 e

284 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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