60.2008.19
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
9 giugno 2008Italiano12 min
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Numero d'incarto:
60.2008.19
Data decisione, Autorità:
09.06.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato. spese legali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.19
Lugano
9 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.1.2008
presentata da
IS 1, ,
rappr. da: PR 2
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 9.10.2007 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 21/22.1.2008 del
presidente della Pretura penale – che si rimette al giudizio di questa Camera
–, 28/29.1.2008 della Divisione della giustizia – che si rimette alle
osservazioni del Ministero pubblico – e 29/30.1.2008 del sostituto procuratore
pubblico Chiara Borelli – che comunica di non avere particolari osservazioni –;
preso atto che il 25/28.1.2008 l’avv. PR 1,
su richiesta 24.1.2008 di questa Camera, ha informato che le spese di
patrocinio di cui postula, per il suo cliente, la rifusione non sono coperte,
anticipate o garantite da compagnie di assicurazione o da altri terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 12.3.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di coazione giusta l’art.
181 CP “per avere, in data 19.10.2006, a __________, presso la stazione
ferroviaria __________, urtandolo dapprima da tergo nel mentre obliterava il
biglietto ferroviario, frapponendosi tra lui e la porta d’accesso al treno,
trattenendolo per un braccio e chiedendogli di recarsi a casa offrendogli del
cioccolato, limitato la libertà di agire del minore __________”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'400.-- (trenta aliquote
da CHF 80.--), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
(DA __________);
che
con scritto 22/23.3.2007 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di
accusa;
che
con giudizio 9.10.2007 il presidente della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'964.--
per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
– come detto – il diritto in questione compete all’accusato;
che
accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha
promosso l'accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);
che
lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di
reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e
avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184
cpv. 1/2 CPP);
che
in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e
pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;
che
la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione
dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati
diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli
atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);
che
la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato,
basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente
sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa
(L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);
che
è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver
commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua
situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);
che
la necessità della presenza di un difensore nasce pertanto quando gli interessi
dell'indagato sono colpiti in misura importante e la fattispecie presenta difficoltà
di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi rendono
necessario un patrocinatore;
che
– in ambito penale – ciò è segnatamente il caso laddove ci si debba attendere
l’irrogazione di una pena la cui durata escluda la sospensione condizionale
della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale
(decisione TF 1B_172/2007 del 2.10.2007);
che
nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi si devono
considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali
l’interessato non è in grado di far fronte (per es. la complessità delle
questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente
nella procedura) [decisione TF 1B_186/2007 del 31.10.2007];
che
nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entri in
considerazione solo una multa o una pena privativa della libertà di poco conto,
è negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione TF
1B_172/2007 del 2.10.2007; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del
Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 18 ss. ad art. 49 CPP; G.
PIQUEREZ, op. cit., n. 491 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit.,
§ 40 n. 11/16; B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire,
in SJ 2003 II p. 67 ss.);
che
l’avv. PR 1 ha assunto il mandato il 26.1.2007, prima dell’emanazione del decreto
di accusa 12.3.2007 (DA __________) in applicazione dell’art. 207a CPP, ovvero quando
l’istante non era ancora formalmente accusato [la notifica di procedimento
penale 17.1.2007 (AI 2) non costituendo manifestamente una promozione
dell’accusa giusta gli art. 188 ss. CPP];
che
dagli atti risulta che IS 1 è sotto tutela “(…) siccome non è in grado di
gestirsi finanziariamente; lui ha anche delle difficoltà a confrontarsi con la
realtà quotidiana” (verbale di interrogatorio 27.11.2006 di __________, suo
tutore, p. 1, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
10.1.2007, AI 1; cfr., anche, scritto 8.1.2007 del dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, __________, suo medico curante, allegato al
rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 10.1.2007, AI 1);
che
in queste circostanze, sebbene il caso non presenti difficoltà fattuali e/o
giuridiche, si giustifica riconoscere l’assistenza di un legale anche prima
dell’emanazione del decreto di accusa in considerazione della particolare
situazione personale dell’istante;
che
quindi IS 1 deve essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317 CPP fin
dall’inizio del procedimento penale;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile
al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata –
applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per l’assistenza
al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione
al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello
massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF 5'000.-- per i
procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per
Fatti
i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte
delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il 26.1.2007 IS 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio
(inc. GIAR __________);
che
il giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin, preso atto
dell’istanza giusta gli art. 317 ss. CPP presentata il 17/18.1.2008, ha
stralciato la domanda con decisione 26.5.2008;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'964.-- [di cui CHF 3'250.-- di onorario (13 ore
a CHF 250.--/ora), CHF 434.-- di spese e CHF 280.-- di IVA (doc. B)];
che
la tariffa applicata è conforme ai suddetti principi;
che
il patrocinio è sostanzialmente consistito nell’assistenza al qui istante nel
corso dell’interrogatorio 5.2.2007 (AI 6) rispettivamente nel corso della
preparazione del dibattimento (scritto di notifica delle prove 16/19.4.2007,
A6) e del dibattimento [apertosi alle ore 9.00 e riapertosi, per la motivazione
e la lettura del dispositivo, alle ore 12.15 (verbale del dibattimento
Considerandi
9.10
, A9)];
che
il caso non era complicato e non esigeva specifici approfondimenti di fatto e/o
di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene: esso ha quindi esatto un
impegno relativamente modesto;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
il dispendio orario esposto appare pertanto – per un avvocato con le dovute conoscenze
in ambito penale – non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio: è
eccessivo quello inerente lo scritto di notifica delle prove 16/19.4.2007 (A6) [40
minuti], quello inerente la preparazione del dibattimento [90 minuti + 15 minuti
per conferenza con cliente/tutore], quello inerente gli scritti ad __________
[essi – come si evince dalla lettura della nota professionale – essendo scritti
accompagnatori alle copie degli atti inviati per conoscenza: questa
incombenza poteva tuttavia essere effettuata dal segretariato, i cui oneri rimangono
a carico del legale] e quello inerente l’istanza di indennità [40 minuti] [ritenuto
che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione di questa
domanda – la Camera dei ricorsi penali, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di
accoglimento del gravame, che nella fattispecie – come si vedrà – è solo
parziale];
che
– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 10 ore e
5.
minuti a CHF 250.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 2'520.85, di cui
70.
minuti (come esposto) inerenti i colloqui (personali/telefonici) con __________,
55.
minuti (come esposto) inerenti gli scritti al Ministero pubblico / giudice dell’istruzione
e dell’arresto / Pretura penale, 75 minuti (compresa la trasferta) [come
esposto] inerenti l’interrogatorio 5.2.2007, 20 minuti inerenti lo scritto di
notifica delle prove (16/19.4.2007, A6), 90 minuti inerenti l’esame degli atti,
la preparazione del dibattimento e la conferenza con cliente/tutore
(10.4.2007/8.10.2007), 270 minuti (compresa la trasferta) [come esposto]
inerenti il dibattimento e 25 minuti inerenti l’istanza di indennità;
che
a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute – come indicate – in CHF
389.
--, stralciati nondimeno CHF 5.--/scritto per “Spese scritt.”
inerenti i nove scritti ad __________ (per le ragioni sopra citate);
che
l’IVA ammonta a CHF 221.15;
che
a IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 3'131.--
che
interessi di mora non sono pretesi;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale, già
discussa;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 80.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 9.10.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta
gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'131.--.
2. La
tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--
(quattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione
di CHF 80.-- (ottanta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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