60.2008.194
Istanza di ispezione degli atti. ufficio per questioni di polizia e di diritto civile quale istante
29 luglio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.194
Data decisione, Autorità:
29.07.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. ufficio per questioni di polizia e di diritto civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.194
Lugano
29 luglio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/18.6.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere informazioni su
eventuali procedimenti penali a carico del marito di una richiedente la
naturalizzazione;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata al Tribunale penale cantonale,
che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Presso
l’Ufficio istante è pendente una richiesta di naturalizzazione, per sé e per la
propria figlia, di __________, nata __________.
Considerandi
2.
Con
la presente richiesta, l’Ufficio istante chiede informazioni riguardo a procedimenti
penali (passati e presenti) a carico di __________.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso è pacifico, sulla base dei dati agli atti, che la richiesta
riguardi non la persona naturalizzanda, ma il coniuge. Di modo che, rispetto al
medesimo, non è dato un interesse giuridico legittimo.
5.
In
considerazione del carattere pubblico dell’autorità istante, si prescinde dalla
tassa di giustizia e dalle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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