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Decisione

60.2008.194

Istanza di ispezione degli atti. ufficio per questioni di polizia e di diritto civile quale istante

29 luglio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.194

Data decisione, Autorità:

29.07.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione degli atti. ufficio per questioni di polizia e di diritto civile quale istante

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.194

Lugano

29 luglio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano

Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/18.6.2008

presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere informazioni su

eventuali procedimenti penali a carico del marito di una richiedente la

naturalizzazione;

premesso che la richiesta è stata inviata

direttamente al Ministero pubblico, che l’ha girata al Tribunale penale cantonale,

che a sua volta l’ha trasmessa per competenza a questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Presso

l’Ufficio istante è pendente una richiesta di naturalizzazione, per sé e per la

propria figlia, di __________, nata __________.

Considerandi

2.

Con

la presente richiesta, l’Ufficio istante chiede informazioni riguardo a procedimenti

penali (passati e presenti) a carico di __________.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso è pacifico, sulla base dei dati agli atti, che la richiesta

riguardi non la persona naturalizzanda, ma il coniuge. Di modo che, rispetto al

medesimo, non è dato un interesse giuridico legittimo.

5.

In

considerazione del carattere pubblico dell’autorità istante, si prescinde dalla

tassa di giustizia e dalle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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