60.2008.199
Istanza di ispezione atti
11 settembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.199
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.199
Lugano
11 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13.5/19.6.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un
procedimento penale a cui è stato parte;
richiamate le osservazioni 18/19.6.2008 del
procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 9.1.2008
da parte dei coniugi __________, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP__________) per titolo di furto, subordinatamente
appropriazione indebita, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del
9.4.2008 (NLP __________).
Considerandi
2.
Dopo
l’emanazione del decreto di non luogo a procedere, il qui istante ha chiesto copia
del rapporto redatto dall’agente di polizia di __________. A tale richiesta il
procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei
ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, essendo stato l’istante parte (quale denunciante / parte civile)
al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura
prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi
sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo
della ex parte.
6.
L’istanza
è accolta. Copia del rapporto di polizia del 14.2.2008 e relativi allegati saranno
inviati direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui destinata.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1,
3. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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