Lexipedia

Decisione

60.2008.199

Istanza di ispezione atti

11 settembre 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.199

Data decisione, Autorità:

11.09.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.199

Lugano

11 settembre

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13.5/19.6.2008

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un

procedimento penale a cui è stato parte;

richiamate le osservazioni 18/19.6.2008 del

procuratore pubblico Fiorenza Bergomi mediante le quali comunica il proprio

nulla osta all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di una denuncia del 9.1.2008

da parte dei coniugi __________, il Ministero pubblico ha aperto un

procedimento penale (inc. MP__________) per titolo di furto, subordinatamente

appropriazione indebita, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del

9.4.2008 (NLP __________).

Considerandi

2.

Dopo

l’emanazione del decreto di non luogo a procedere, il qui istante ha chiesto copia

del rapporto redatto dall’agente di polizia di __________. A tale richiesta il

procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere

l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica

un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle

persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,

dei testimoni e dei periti. La Camera dei

ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, essendo stato l’istante parte (quale denunciante / parte civile)

al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura

prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi

sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo

della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del rapporto di polizia del 14.2.2008 e relativi allegati saranno

inviati direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui destinata.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1,

3. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster