60.2008.20
Istanza di ispezione degli atti. amministratore unico quale istante
22 febbraio 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.20
Data decisione, Autorità:
22.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. amministratore unico quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.20
Lugano
22 febbraio
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.1.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1 ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 21/22.1.2008 del
procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con cui comunica di rimettersi
al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito del gesto tragico di una persona
che si è tolta la vita in data 11.10.2002, ed in considerazione della sua
attività di contabile ed amministratore di una società anonima, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per reati di carattere
patrimoniale a carico di ignoti. Il procedimento si è concluso con una
decisione di non luogo a procedere del 30.6.2004 (inc. NLP __________).
2. Con la
presente istanza, IS 1 chiede di poter ispezionare gli atti ed estrarne copia
in relazione ad un’indagine penale in __________. Una precedente richiesta del
qui istante, formulata nella sua veste di amministratore unico della __________,
società al centro delle indagini e presso la quale operava la persona che si è
tragicamente tolta la vita, era stata respinta da questa Camera con decisione
del 21.8.2006 (inc. CRP __________) per carenza di interesse giuridico
legittimo.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di
un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Considerato
come questa volta l’istante motiva la sua richiesta in relazione all’indagine
fiscale __________, ritenute anche le limitazioni esistenti in ambito fiscale
nell’assistenza internazionale in materia penale, è dato un interesse giuridico
legittimo ad esaminare gli atti del procedimento penale svizzero che lo
riguardano, con la possibilità di estrarre copie dei propri verbali presso il Ministero
pubblico.
5. Per
questi motivi, l’istanza è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico di chi le ha occasionate.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP, sulle spese l'art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è
accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 450.--
(quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
Considerandi
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
terzi
implicati
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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