60.2008.205
Istanza di ispezione degli atti
11 settembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.205
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.205
Lugano
11 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/24.6.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto
d'accusa a suo carico in relazione ad una richiesta di pagamento della __________;
richiamate le osservazioni 24.6.2008 del
sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier con le quali comunica il proprio
nulla osta all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una denuncia del 19.5.2006 da parte di __________, il Ministero pubblico
ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per titolo di lesioni
semplici, sfociato [assieme ad un altro procedimento per fatti successivi (inc.
MP __________)] nel decreto d’accusa del 21.4.2008 (DA __________) cresciuto in
giudicato, subordinatamente appropriazione indebita, conclusosi con un decreto
di non luogo a proce__________ __________).
2. Con
la presente istanza, ed in relazione alla richiesta di pagamento di CHF 650.--,
IS 1 ha chiesto al Ministero pubblico di ricevere una copia del decreto
d’accusa. Il sostituto procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei
ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi
sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo
della ex parte.
6. L’istanza
è accolta. Copia del decreto d’accusa del 21.4.2008 (DA __________) sarà
inviato direttamente all’istante con la copia della presente decisione a lui
destinata.
7. Considerati
Fatti
i motivi della richiesta, si prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
procuratore pubblico Fiorenza
Bergomi, Via Pretorio 16,
6901 Lugano
Per la
Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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