Lexipedia

Decisione

60.2008.211

Istanza di ispezione agli atti

11 gennaio 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.211

Data decisione, Autorità:

11.01.2008, CRP

Titolo:

Istanza di ispezione agli atti

SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO

art. 27 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.211

Lugano

11 gennaio

2008

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/30.6.2008

presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a

suo carico in relazione ad una pratica di naturalizzazione;

richiamato lo scritto 30.6.2008 del Ministero

pubblico con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. A seguito di un esposto del 24.8.2004 da

parte di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale

(inc. MP __________) a carico del qui istante per titolo di vie di fatto ed

ingiuria, sfociato in un decreto d’accusa del 13.12.2004 (DA __________) cresciuto

in giudicato.

Considerandi

2.

In

relazione alla pratica di naturalizzazione, il qui istante chiede una copia del

decreto d’accusa. Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa

Camera.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere

l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica

un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle

persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,

dei testimoni e dei periti. La Camera dei

ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento

nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27

CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come

ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste

di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato

(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse

giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale

dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel

presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi

sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo

della ex parte.

6.

L’istanza

è accolta. Copia del decreto d’accusa verrà inviato direttamente all’istante

con la copia della presente decisione a lui destinata.

7.

La

tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF

80.-- (ottanta), sono poste a carico di

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster