60.2008.211
Istanza di ispezione agli atti
11 gennaio 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.211
Data decisione, Autorità:
11.01.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione agli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.211
Lugano
11 gennaio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/30.6.2008
presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a
suo carico in relazione ad una pratica di naturalizzazione;
richiamato lo scritto 30.6.2008 del Ministero
pubblico con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un esposto del 24.8.2004 da
parte di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale
(inc. MP __________) a carico del qui istante per titolo di vie di fatto ed
ingiuria, sfociato in un decreto d’accusa del 13.12.2004 (DA __________) cresciuto
in giudicato.
Considerandi
2.
In
relazione alla pratica di naturalizzazione, il qui istante chiede una copia del
decreto d’accusa. Il Ministero pubblico si è rimesso al giudizio di questa
Camera.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei
ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, essendo stato l’istante parte (quale accusato) al procedimento
nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10): per loro, l’interesse
giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale
dell’8.11.1994, p. 19).
5.
Nel
presente caso la richiesta di accesso agli atti appare giustificata e non vi
sono elementi per rovesciare la presunzione di interesse giuridico legittimo
della ex parte.
6.
L’istanza
è accolta. Copia del decreto d’accusa verrà inviato direttamente all’istante
con la copia della presente decisione a lui destinata.
7.
La
tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
80.-- (ottanta), sono poste a carico di
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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