60.2008.212
Istanza di ispezione degli atti
1 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.212
Data decisione, Autorità:
01.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.212
Lugano
1 ottobre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/26.6.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia di una sentenza a carico
del marito svizzero di una richiedente la nazionalità;
richiamate le osservazioni 23/25.9.2008 di PI
3, mediante le quali ritiene che la sua vicenda giudiziaria non avrebbe nulla a
che vedere con la procedura della moglie;
richiamato lo scritto 10/11.9.2008 del
procuratore pubblico Rosa Item, mediante il quale comunica di non avere
particolari osservazioni da presentare, rimettendosi nel contempo al giudizio
di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.PI 3, cittadino svizzero e marito di __________, è
stato condannato con sentenza del 24.9.1999 __________).
2. In
relazione alla pratica di naturalizzazione di __________, l’Ufficio istante
chiede di ottenere copia della sentenza a carico del marito. Alla richiesta è
allegata una procura firmata dalla postulante la nazionalità e dal marito, con
la quale (procura) essi autorizzano l’Ufficio istante a chiedere ed ottenere
copia di atti anche dalle autorità penali del Cantone e più in generale in Svizzera.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere
l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica
un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle
persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante,
dei testimoni e dei periti. La Camera dei
ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Di
principio questa Camera ha stabilito che una richiesta da parte di autorità di
naturalizzazione relativa al coniuge di una persona postulante la cittadinanza
vada respinta, per difetto di interesse giuridico legittimo (sentenza del 29.7.2008,
inc. CRP __________).
Nel
presente caso, occorre considerare come PI 3,
marito della postulante la nazionalità, abbia sottoscritto una procura a favore
dell’Ufficio istante relativa anche ad informazioni ed incarti a suo carico
presso le autorità penali in Svizzera. Di modo che tale autorizzazione fa
decadere la tutela che normalmente si impone in base all’art. 27 CPP, e questo
malgrado quanto sostenuto da PI 3 nelle osservazioni del 23/25.9.2008.
5. L’istanza
è pertanto accolta. Copia della sentenza del 24.9.1999 (inc. TPC __________)
verrà inviata all’autorità istante, non appena cresciuta in giudicato la
presente decisione.
6. In
considerazione della natura e della funzione dell’autorità istante, si
prescinde dal prelevare tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
.
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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