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Decisione

60.2008.214

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale

6 ottobre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

3.3.2)];

che

il qui istante postula la rifusione delle spese legali del suo patrocinatore di

fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'408.80 [di cui CHF 2'950.-- a titolo di

onorario (11.8 ore, corrispondenti a 11 ore e 48 minuti, a CHF 250.--/ora), CHF

218.-- di spese e CHF 240.80 di IVA (doc. 1.d annesso all’istanza 2/3.7.2008)];

che

la tariffa oraria applicata ed il dispendio orario esposto appaiono conformi ai

predetti principi;

che

viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto di CHF 2'450.-- (9 ore e 48

minuti), dedotte le due ore indicate per l’allestimento della presente istanza,

di cui si dirà in seguito;

che

a detta somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 156.-- e l’IVA di CHF 198.05

(calcolata al 7.6% su CHF 2'606.--), ammesse come richieste, dedotti gli

importi connessi alla presente istanza, di cui si dirà in seguito;

che

all’istante va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'804.05;

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla

prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione

in data 2.7.2008 della presente istanza;

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP

si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che

l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità

dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in

altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante

l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della

libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se

prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio

perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice

fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave

violazione della sua personalità;

che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto

Considerandi

morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un

procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei

loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);

che

IS 1 postula il risarcimento di CHF 300.-- a titolo di torto morale, sostenendo

che "(…). È evidente che il fatto di essere oggetto

di un procedimento penale per un reato che non si è commesso, come nella

fattispecie concreta, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato,

in quanto crea un’importante sofferenza morale e quindi un pregiudizio della

propria reputazione personale" (istanza 2/3.7.2008, p. 4);

che

l’istante non ha presentato alcun certificato attestante una specifica

sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale

rispettivamente non ha comprovato di aver subito effettivamente un pregiudizio riguardo

alla sua reputazione personale;

che a ciò aggiungasi che non risulta – e

l’istante peraltro nemmeno lo sostiene –, che la vicenda abbia avuto una risonanza

mediatica, come rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia nelle sue

osservazioni 24/25.7.2008;

che

nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti

derivanti dal procedimento penale;

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato

dalla sentenza 12.6.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e

dalla presente decisione;

che

la pretesa non può quindi essere ammessa;

che

protesta le ripetibili di questa sede (istanza 2/3.7.2008, p. 4);

che

per la surriferita pretesa dal dettaglio della nota professionale datato

2.7.2008

emerge un importo complessivo di CHF 604.70, di cui CHF 500.-- a

titolo di onorario (2 ore a CHF 250.--/ora), CHF 62.-- di spese e l’IVA pari a

CHF 42.70 (calcolata al 7.6% su CHF 562.--) (doc. 1.d annesso all’istanza

2/3.7.2008);

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv

(art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento

del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 550.--, comprendente

onorario, spese ed IVA;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'354.05, di cui CHF 2'804.05,

oltre interessi al 5% dal 2.7.2008, per spese legali e CHF 550.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 40.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 12.6.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF

3'354.05, oltre interessi al 5% su CHF 2'804.05 dall’2.7.2008.

2. La

tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 40.-- (quaranta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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