60.2008.214
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
6 ottobre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2008.214
Data decisione, Autorità:
06.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.214
Lugano
6 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.7.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.6.2008 del giudice
della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità ai
sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 8/9.7.2008 del
procuratore pubblico Luca Maghetti, che si rimette al prudente giudizio di
questa Camera;
richiamato altresì lo scritto 10/11.7.2008
del giudice della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare,
rimettendosi in ogni modo al prudente giudizio di questa Camera;
richiamate infine le osservazioni
24/25.7.2008 della Divisione della giustizia, che si rimette, in generale, alle
osservazioni che presenterà il Ministero pubblico, contestando parimenti la
pretesa formulata dal qui istante a titolo di torto morale, rilevando che egli
non è stato in carcere preventivo durante l’inchiesta, che non ha subito
un’offesa alla sua personalità tale da giustificare un siffatto risarcimento,
che non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica
sofferenza fisica o psichica dipendente dal procedimento penale e che la
vicenda non ha avuto alcuna risonanza mediatica;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 13.8.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi
alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di compromettere la sicurezza
di un veicolo per negligenza (art. 93 cifra 1 cpv. 2 LCStr) "per avere, in qualità di meccanico-gerente della __________
di __________, sostituito agli inizi di gennaio 2007 il motore dell’automobile
marca “__________” targata __________, di proprietà di __________ __________,
tollerando per negligenza che l’auto venisse messa in circolazione il 9.1.2007
malgrado avesse evidenziato l’usura del cablaggio della vettura, che si
incendiava il __________ a __________ in __________ __________ ";
che
ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 1'000.--, riservato l’art. 15
della Legge cantonale sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti
e i danni della natura (LLI), ed al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese, rinviando la parte civile al competente foro civile per eventuali pretese
(DA __________);
che
con scritto 6/7.9.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha
interposto opposizione al surriferito decreto di accusa;
che
con giudizio 12.6.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto IS 1
dall’imputazione (sentenza 12.6.2008, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
3'708.80, oltre interessi al 5% dal 12.6.2008, di cui CHF 3'408.80 per spese
legali e CHF 300.-- a titolo di riparazione per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando
Fatti
3.3.2)];
che
il qui istante postula la rifusione delle spese legali del suo patrocinatore di
fiducia, avv. PR 1, di CHF 3'408.80 [di cui CHF 2'950.-- a titolo di
onorario (11.8 ore, corrispondenti a 11 ore e 48 minuti, a CHF 250.--/ora), CHF
218.-- di spese e CHF 240.80 di IVA (doc. 1.d annesso all’istanza 2/3.7.2008)];
che
la tariffa oraria applicata ed il dispendio orario esposto appaiono conformi ai
predetti principi;
che
viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto di CHF 2'450.-- (9 ore e 48
minuti), dedotte le due ore indicate per l’allestimento della presente istanza,
di cui si dirà in seguito;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 156.-- e l’IVA di CHF 198.05
(calcolata al 7.6% su CHF 2'606.--), ammesse come richieste, dedotti gli
importi connessi alla presente istanza, di cui si dirà in seguito;
che
all’istante va rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 2'804.05;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione
in data 2.7.2008 della presente istanza;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP
si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che
l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità
dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in
altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante
l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della
libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se
prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio
perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice
fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave
violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto
Considerandi
morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un
procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei
loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che
IS 1 postula il risarcimento di CHF 300.-- a titolo di torto morale, sostenendo
che "(…). È evidente che il fatto di essere oggetto
di un procedimento penale per un reato che non si è commesso, come nella
fattispecie concreta, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato,
in quanto crea un’importante sofferenza morale e quindi un pregiudizio della
propria reputazione personale" (istanza 2/3.7.2008, p. 4);
che
l’istante non ha presentato alcun certificato attestante una specifica
sofferenza fisica o psichica riconducibile al procedimento penale
rispettivamente non ha comprovato di aver subito effettivamente un pregiudizio riguardo
alla sua reputazione personale;
che a ciò aggiungasi che non risulta – e
l’istante peraltro nemmeno lo sostiene –, che la vicenda abbia avuto una risonanza
mediatica, come rettamente rilevato dalla Divisione della giustizia nelle sue
osservazioni 24/25.7.2008;
che
nel caso concreto si deve pertanto negare una lesione della sua personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti
derivanti dal procedimento penale;
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come avvalorato
dalla sentenza 12.6.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e
dalla presente decisione;
che
la pretesa non può quindi essere ammessa;
che
protesta le ripetibili di questa sede (istanza 2/3.7.2008, p. 4);
che
per la surriferita pretesa dal dettaglio della nota professionale datato
2.7.2008
emerge un importo complessivo di CHF 604.70, di cui CHF 500.-- a
titolo di onorario (2 ore a CHF 250.--/ora), CHF 62.-- di spese e l’IVA pari a
CHF 42.70 (calcolata al 7.6% su CHF 562.--) (doc. 1.d annesso all’istanza
2/3.7.2008);
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv
(art. 8 TOA), tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento
del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato – va pertanto ammesso un importo di CHF 550.--, comprendente
onorario, spese ed IVA;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'354.05, di cui CHF 2'804.05,
oltre interessi al 5% dal 2.7.2008, per spese legali e CHF 550.-- per
ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 450.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 40.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 12.6.2008 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
3'354.05, oltre interessi al 5% su CHF 2'804.05 dall’2.7.2008.
2. La
tassa di giustizia di CHF 400.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 40.-- (quaranta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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