60.2008.217
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
29 settembre 2008Italiano20 min
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Numero d'incarto:
60.2008.217
Data decisione, Autorità:
29.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.217
Lugano
29 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/7.7.2008
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 29.3.2007 della Corte
delle assise criminali (inc. TPC __________), confermato il 4.7.2007 dalla
Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) ed il
26.11.2007 dal Tribunale federale (inc. TF __________), un’indennità per
ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 29/30.7.2008 della
Divisione della giustizia – che si è rimessa alle osservazioni del Ministero
pubblico –, 7/8.8.2008 del procuratore pubblico Mario Branda – che ha reputato
eccessive le spese legali e l’indennità per torto morale – e 8/11.8.2008 della
Corte di cassazione e di revisione penale – che ha comunicato di non avere
osservazioni –;
preso atto che, su richiesta 14.7.2008 di
questa Camera, il 15/16.7.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato che le spese di
patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o
garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con atto di accusa 26.4.2005 il magistrato inquirente ha posto IS 1 – in detenzione
preventiva dal 15.2.2002 al 4.4.2002 – in stato di accusa davanti alla Corte
delle assise criminali di __________ siccome prevenuto colpevole di ripetuti
atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere giusta
l’art. 191 CP “per avere, tra il mese di luglio 2001 ed il mese di febbraio
2002, a __________ e a __________ (__________), presso il domicilio dei propri
genitori (nonni dei bambini), risp. presso il domicilio della sorella (madre
dei bambini) ai danni dei minori __________ (__________) e __________ (__________),
conoscendone e sfruttandone lo stato, in più occasioni, infilandogli una mano
sotto il pigiama e toccando il pene di __________, introducendo un dito
nell'ano e il pene in bocca a __________, giungendo all’eiaculazione, toccando
il pene di __________, compiuto atti sessuali ai danni di persone incapaci di
discernimento o inette a resistere in ragione della loro età” e di ripetuti
atti sessuali con fanciulli giusta l’art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP “per avere,
nelle medesime circostanze (…), compiuto atti sessuali con persone minori di
sedici anni” (ACC __________);
che
con giudizio 29.3.2007 la Corte ha prosciolto l’accusato dalle imputazioni – estese
al reato di ripetuta coazione sessuale – in ragione del principio in dubio
pro reo (inc. TPC __________);
che
con sentenza 4.7.2007 la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,
per quanto ammissibile, il ricorso 21.5.2007 del procuratore pubblico
rispettivamente ha dichiarato inammissibile il ricorso 23.5.2007 delle parti
civili minorenni (inc. CCRP __________), decisione confermata dal Tribunale
federale – adito da queste ultime – il 26.11.2007 (inc. TF __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 114'699.--,
oltre interessi, di cui CHF 86'559.-- per spese legali, CHF 8'340.-- per danni
materiali e CHF 19'800.-- per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556
ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008,
disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
con decisione 18.2.2002 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio
Lepori ha designato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1, ammettendo
contestualmente quest’ultimo al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________,
AI 3.3);
che
– essendo stato prosciolto dalle accuse – ha nondimeno diritto di chiedere
un’indennità per ingiusto procedimento;
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di CHF 86'559.--, oltre interessi [di cui CHF 84'215.-- di onorario (300 ore
circa a CHF 280.--/ora) e CHF 2'344.-- di spese (doc. H)];
che
il caso – indiziario – presentava evidenti difficoltà di fatto e di diritto,
con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni delle presunte
vittime minorenni [che ha indotto la Corte ad evidenziare, tra l’altro, l’“(…)
impossibilità di operare una rassicurante e spassionata verifica di
attendibilità delle dichiarazioni dei minori, (…)” ed a richiamare “(…)
tutti, specialisti, autorità inquirenti e patrocinatori (di parte civile),
spassionatamente, ad un esame critico ed oggettivo affinché inchieste di questo
genere vengano in futuro condotte con maggiore obiettività e con il necessario
distacco emotivo” (decisione 29.3.2007, p. 66, inc. TPC __________)];
che,
quindi, si giustifica riconoscere una tariffa oraria di CHF 280.--/ora, come postulato;
che
dette difficoltà hanno richiesto al legale un impegno significativo: l’avv. PR
1 ha segnatamente avuto colloqui con il cliente, ha partecipato agli interrogatori
di quest’ultimo (AI 5.2 / 5.4), dei testi (AI 6.31 / 6.32 / 6.33 / 6.34 / 6.35 /
6.36 / 6.37 / 6.38 / 6.39) e di un perito (AI 13.27), ha esaminato gli atti
(compresi le audizioni videoregistrate e gli incarti inerenti il procedimento
davanti alla Commissione tutoria regionale di __________), ha presentato
istanza di libertà provvisoria – accolta dall’allora giudice dell’istruzione e
dell’arresto Claudio Lepori (AI 3.7 / 3.10 / 3.11) –, ha esaminato le perizie (AI
12.3 / 12.4 / 12.5 / 12.6 / 13.13 / 14.4) e preparato i quesiti da porre al
perito (AI 13.26), ha disposto l’allestimento di perizie di parte (AI 13.29 /
14.6), ha presentato istanze di complemento d’inchiesta (AI 1.22 / 1.32 / 1.35),
ha notificato le prove alla Corte delle assise criminali (inc. TPC 6 / 13), ha
assistito a due udienze per incombenti (inc. TPC 8a / 15), ha preparato il
processo, ha partecipato al dibattimento (svoltosi nei giorni
20/21/22/23/26/27/28/29.3.2007), ha letto/preso atto delle decisioni 4.7.2007
della Corte di cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) e
26.11.2007 del Tribunale federale (inc. TF __________) ed ha steso l’istanza di
indennità;
che
ha corrisposto con il cliente, con il procuratore pubblico (AI 1.14 / 1.18 / 1.19
/ 1.31 / 8.1 / 8.4 / 8.12 / 8.14 / 8.22 / 8.25 / 8.40 / 8.48 / 13.15 / 13.21 / 13.24
/ 14.6) e con terzi;
che
nondimeno – anche tenendo conto delle descritte difficoltà e pur riconoscendo
l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la diligenza
dimostrati in un procedimento complesso – il dispendio orario indicato con riferimento
ad alcune prestazioni appare eccessivo e non giustificato dalle concrete necessità
di patrocinio: l’esame della perizia __________ e la preparazione delle domande
di delucidazione (AI 13.13 / 13.26) [oltre 38 ore], pur essendo la stesura dei
quesiti non semplice in ragione della delicatezza del tema, potevano essere
effettuati con una decina di ore in meno in considerazione della perizia
medesima che, seppur impegnativa, non era di difficile comprensione; le prestazioni
“visione e analisi nuovi atti e rilettura atti” di data 16/17/18.6.2004
[21 ore] potevano essere effettuate con una decina di ore in meno ritenuto che
la maggior parte degli atti erano già noti ed erano già stati studiati dal legale;
la prestazione “istanza risarcimento” [4 ore e 20 minuti] – stesura e
conferenze con cliente e con terzi – poteva essere effettuata con un paio d’ore
in meno considerato che il patrocinatore già conosceva il procedimento penale
per averlo seguito sin dall’inizio e che – nella commisurazione dell’onorario
relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il
principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene in particolare in
considerazione il grado di accoglimento del gravame, che nella fattispecie non
è totale;
che
– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 277 ore
e 31 minuti a CHF 280.--/ora per complessivi CHF 77'704.65, di cui 28 ore
inerenti l’esame della perizia __________ e la preparazione delle domande di
delucidazione, 12 ore inerenti “visione e analisi nuovi atti e rilettura
atti” (16/17/18.6.2004) e la contestuale istanza di complemento di inchiesta
18.6.2004, 2 ore e 20 minuti inerenti l’istanza di indennità e 235 ore ed 11
minuti – come esposto – inerenti le ulteriori prestazioni;
che
giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha diritto al rimborso di CHF 5.--
per ogni pagina originale, compresa la copia per l’incarto;
che
il costo delle buste, dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza
e dei fogli per appunti sono a carico dello Studio legale;
che
– ciò detto – le spese sono ammesse in CHF 1'788.10;
che
non è stato domandato il rimborso dell’IVA (la nota professionale di cui al
doc. H indica le prestazioni come esenti da IVA);
che
a IS 1, a titolo di spese legali, viene rifusa la somma di CHF 79'492.75;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 4.7.2008 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo,
gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER
/ E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la somma di CHF 8'340.-- (doc.
F/G), oltre interessi, per i due pareri che ha fatto allestire nel corso del procedimento
penale per “(…) eseguire una valutazione dei rapporti dei periti giudiziari”
(istanza 4/7.7.2008, p. 6) [AI 13.29 / 14.6];
che,
considerato il carattere indiziario e delicato del procedimento, si
giustificava che l’accusato facesse capo all’avviso di esperti per prendere posizione
sulle perizie giudiziarie ordinate dal magistrato inquirente;
che
Fatti
i periti sono stati sentiti nel corso del dibattimento in capo ai loro pareri:
la loro opinione si è rivelata importante per il giudizio (cfr. decisione
29.3.2007, p. 60/65, inc. TPC __________);
che
il danno di CHF 8'340.-- deve di conseguenza essere rifuso;
che
gli interessi moratori sono riconosciuti dal pagamento delle fatture;
che
nella fattispecie esse, ad eccezione di CHF 2'000.-- versati ratealmente, non
sono ancora state saldate (scritto 15/16.7.2008 dell’avv. PR 1 alla Camera dei
ricorsi penali);
che
l’istante non ha inoltre indicato, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,
Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i
danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento
pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”],
quando ha corrisposto i pagamenti rateali;
che
si giustifica nondimeno riconoscere gli interessi su CHF 2'000.-- dalla prima interpellazione
agli atti, ossia dal 4.7.2008;
che
l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito
dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 9'800.--, oltre interessi, quale risarcimento per i quarantanove
giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta e
CHF 10'000.--, oltre interessi, quale ulteriore risarcimento per il torto
morale;
che
IS 1 è stato arrestato il 15.2.2002 con le accuse di atti sessuali con
fanciulli, di coazione sessuale e di atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere (AI 2.1 / 3.1);
Considerandi
che
l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori ha confermato il
provvedimento il giorno successivo per l’esistenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni
dell’istruzione) [AI 3.2];
che
l’istante è stato scarcerato il 4.4.2002 in seguito all’accoglimento, da parte
del giudice dell’istruzione e dell’arresto, dell’istanza di libertà provvisoria
25/26.3.2002 (AI 3.7 / 3.10 / 3.11): è pertanto stato privato della libertà
personale per quarantanove giorni;
che
va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 9'800.--, come postulato,
oltre interessi dalla data di scarcerazione (4.4.2002), come da prassi di
questa Camera;
che
occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della
personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto
dal qui istante, che domanda, oltre a CHF 9'800.--, l’importo di CHF 10'000.--,
oltre interessi, in considerazione segnatamente dell’amarezza e dell’angoscia
vissute durante cinque anni, delle difficoltà a trovare un lavoro per mancanza
di motivazione vista l’inchiesta pendente, dei momenti difficili vissuti con la
famiglia (genitori, figlio) e del fatto che l’istruttoria ha coinvolto terze
persone e parenti venuti forzatamente a conoscenza delle infamanti accuse;
che
i reati di cui è stato accusato erano, certo, gravi ed infamanti, fatto che può
avere avuto ripercussioni sulla sua persona;
che
i genitori del qui istante, con scritto 24.6.2008 (doc. E), hanno del resto confermato
la sofferenza del figlio in ragione del procedimento penale;
che
il dr. med. __________, __________, __________, che ha peritato IS 1 incontrandolo
nel corso del 2002, ha tuttavia evidenziato, tra l’altro, che “egli non è
mai apparso, durante gli incontri, sinceramente o autenticamente triste,
abbattuto o sconvolto relativamente ai fatti: all’accusa, all’incarcerazione,
alla situazione dei bambini o dei loro genitori. Interrogato al proposito
descriverà dei periodi di tristezza legati alla separazione coniugale, al primo
e secondo periodo di carcerazione” (perizia 7.11.2002, p. 4, AI 14.4),
circostanza che sembra contraddire la suddetta dichiarazione di cui al doc. E,
rilasciata nondimeno da persone che vivevano quotidianamente con l’istante e
che quindi conoscevano più direttamente il suo stato;
che
il procedimento penale può certo avere influito anche sulla sua motivazione a
trovare un lavoro;
che
in ogni caso non si può dimenticare che la sua situazione lavorativa era
precaria anche prima dell’apertura del procedimento penale sfociato nella
sentenza 29.3.2007 (inc. TPC __________): il 15.2.2002, al momento dell’arresto,
IS 1 ha dichiarato di essere “panettiere attualmente senza lavoro”
(verbale di interrogatorio 15.2.2002, p. 1, AI 2.1) [cfr. anche verbale di interrogatorio
22.2
, p. 1 s. in capo alle molte attività lavorative svolte, AI 5.2];
che
a questa situazione ha verosimilmente concorso anche il fatto che il qui
istante con sentenza 10.7.2001 della Corte delle assise correzionali di __________
sia stato condannato alla pena di diciotto mesi di detenzione, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per titolo di furto,
appropriazione indebita aggravata, violazione del segreto postale e ripetuta
circolazione senza licenza;
che
dagli atti emerge che i rapporti con i genitori sono sempre stati buoni: essi
hanno creduto alla sua innocenza fin dall’inizio del procedimento penale;
che
anche la relazione con la moglie, dalla quale vive separato, e con il figlio non
sembra essere stata pregiudicata dal procedimento penale [“Circa i suoi
rapporti con la moglie, va detto che attualmente essi sono molto buoni, molto
migliori che all’epoca dei fatti oggetto di questo procedimento. Lo ha
confermato anche __________ in aula, precisando di credere fermamente
nell’innocenza del marito” (decisione 29.3.2007, p. 12, inc. TPC __________);
“La stessa moglie ha riferito al dibattimento che fino alla separazione il
marito non aveva praticamente un rapporto con il proprio figlio, mentre con il
tempo, soprattutto dopo la separazione e l’esperienza maturata con la precedente
condanna e con la carcerazione preventiva per i fatti oggetto di questo procedimento,
questo rapporto è andato via via intensificandosi fino a diventare molto
profondo ed intenso” (decisione 29.3.2007, p. 13, inc. TPC __________)];
che,
in considerazione delle accuse comunque molto gravi e della inevitabile sofferenza,
a titolo di torto morale è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 14’800.--,
oltre interessi su CHF 9’800.-- dal momento della scarcerazione e su CHF
5’000.-- dal 4.7.2008 (ovvero dalla prima interpellazione agli atti), cifra che
tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori,
audizioni di terzi che quindi vengono a conoscenza delle accuse, ecc.) e della
soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era
ingiustificato, come avvalorato dal giudizio 29.3.2007 della Corte delle assise
criminali (inc. TPC __________) [confermato il 4.7.2007 dalla Corte di
cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) ed il 26.11.2007 dal
Tribunale federale (inc. TF __________)] e da questo giudizio;
che
le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;
che
a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 102'632.75, di cui CHF 79'492.75, oltre
interessi, per spese legali, CHF 8'340.--, oltre interessi su CHF 2'000.--, per
danni materiali e CHF 14'800.--, oltre interessi, per torto morale;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di
giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e
l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.
14.
LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 2’050.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 2’100.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 210.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 29.3.2007 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________),
confermato il 4.7.2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc.
CCRP __________) ed il 26.11.2007 dal Tribunale federale (inc. TF __________), rifonderà
a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss.
CPP, l’importo di CHF 102'632.75, oltre interessi del 5% dal 4.7.2008 su CHF 86'492.75
e dal 4.4.2002 su CHF 9'800.--.
2. La
tassa di giustizia di CHF 2’050.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
2’100.-- (duemilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in
ragione di CHF 210.-- (duecentodieci).
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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