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Decisione

60.2008.217

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

29 settembre 2008Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i periti sono stati sentiti nel corso del dibattimento in capo ai loro pareri:

la loro opinione si è rivelata importante per il giudizio (cfr. decisione

29.3.2007, p. 60/65, inc. TPC __________);

che

il danno di CHF 8'340.-- deve di conseguenza essere rifuso;

che

gli interessi moratori sono riconosciuti dal pagamento delle fatture;

che

nella fattispecie esse, ad eccezione di CHF 2'000.-- versati ratealmente, non

sono ancora state saldate (scritto 15/16.7.2008 dell’avv. PR 1 alla Camera dei

ricorsi penali);

che

l’istante non ha inoltre indicato, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,

Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i

danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento

pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”],

quando ha corrisposto i pagamenti rateali;

che

si giustifica nondimeno riconoscere gli interessi su CHF 2'000.-- dalla prima interpellazione

agli atti, ossia dal 4.7.2008;

che

l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito

dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 9'800.--, oltre interessi, quale risarcimento per i quarantanove

giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta e

CHF 10'000.--, oltre interessi, quale ulteriore risarcimento per il torto

morale;

che

IS 1 è stato arrestato il 15.2.2002 con le accuse di atti sessuali con

fanciulli, di coazione sessuale e di atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere (AI 2.1 / 3.1);

Considerandi

che

l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori ha confermato il

provvedimento il giorno successivo per l’esistenza di gravi e concreti indizi

di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni

dell’istruzione) [AI 3.2];

che

l’istante è stato scarcerato il 4.4.2002 in seguito all’accoglimento, da parte

del giudice dell’istruzione e dell’arresto, dell’istanza di libertà provvisoria

25/26.3.2002 (AI 3.7 / 3.10 / 3.11): è pertanto stato privato della libertà

personale per quarantanove giorni;

che

va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 9'800.--, come postulato,

oltre interessi dalla data di scarcerazione (4.4.2002), come da prassi di

questa Camera;

che

occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della

personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto

dal qui istante, che domanda, oltre a CHF 9'800.--, l’importo di CHF 10'000.--,

oltre interessi, in considerazione segnatamente dell’amarezza e dell’angoscia

vissute durante cinque anni, delle difficoltà a trovare un lavoro per mancanza

di motivazione vista l’inchiesta pendente, dei momenti difficili vissuti con la

famiglia (genitori, figlio) e del fatto che l’istruttoria ha coinvolto terze

persone e parenti venuti forzatamente a conoscenza delle infamanti accuse;

che

i reati di cui è stato accusato erano, certo, gravi ed infamanti, fatto che può

avere avuto ripercussioni sulla sua persona;

che

i genitori del qui istante, con scritto 24.6.2008 (doc. E), hanno del resto confermato

la sofferenza del figlio in ragione del procedimento penale;

che

il dr. med. __________, __________, __________, che ha peritato IS 1 incontrandolo

nel corso del 2002, ha tuttavia evidenziato, tra l’altro, che “egli non è

mai apparso, durante gli incontri, sinceramente o autenticamente triste,

abbattuto o sconvolto relativamente ai fatti: all’accusa, all’incarcerazione,

alla situazione dei bambini o dei loro genitori. Interrogato al proposito

descriverà dei periodi di tristezza legati alla separazione coniugale, al primo

e secondo periodo di carcerazione” (perizia 7.11.2002, p. 4, AI 14.4),

circostanza che sembra contraddire la suddetta dichiarazione di cui al doc. E,

rilasciata nondimeno da persone che vivevano quotidianamente con l’istante e

che quindi conoscevano più direttamente il suo stato;

che

il procedimento penale può certo avere influito anche sulla sua motivazione a

trovare un lavoro;

che

in ogni caso non si può dimenticare che la sua situazione lavorativa era

precaria anche prima dell’apertura del procedimento penale sfociato nella

sentenza 29.3.2007 (inc. TPC __________): il 15.2.2002, al momento dell’arresto,

IS 1 ha dichiarato di essere “panettiere attualmente senza lavoro”

(verbale di interrogatorio 15.2.2002, p. 1, AI 2.1) [cfr. anche verbale di interrogatorio

22.2

, p. 1 s. in capo alle molte attività lavorative svolte, AI 5.2];

che

a questa situazione ha verosimilmente concorso anche il fatto che il qui

istante con sentenza 10.7.2001 della Corte delle assise correzionali di __________

sia stato condannato alla pena di diciotto mesi di detenzione, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, per titolo di furto,

appropriazione indebita aggravata, violazione del segreto postale e ripetuta

circolazione senza licenza;

che

dagli atti emerge che i rapporti con i genitori sono sempre stati buoni: essi

hanno creduto alla sua innocenza fin dall’inizio del procedimento penale;

che

anche la relazione con la moglie, dalla quale vive separato, e con il figlio non

sembra essere stata pregiudicata dal procedimento penale [“Circa i suoi

rapporti con la moglie, va detto che attualmente essi sono molto buoni, molto

migliori che all’epoca dei fatti oggetto di questo procedimento. Lo ha

confermato anche __________ in aula, precisando di credere fermamente

nell’innocenza del marito” (decisione 29.3.2007, p. 12, inc. TPC __________);

“La stessa moglie ha riferito al dibattimento che fino alla separazione il

marito non aveva praticamente un rapporto con il proprio figlio, mentre con il

tempo, soprattutto dopo la separazione e l’esperienza maturata con la precedente

condanna e con la carcerazione preventiva per i fatti oggetto di questo procedimento,

questo rapporto è andato via via intensificandosi fino a diventare molto

profondo ed intenso” (decisione 29.3.2007, p. 13, inc. TPC __________)];

che,

in considerazione delle accuse comunque molto gravi e della inevitabile sofferenza,

a titolo di torto morale è pertanto riconosciuto l’importo complessivo di CHF 14’800.--,

oltre interessi su CHF 9’800.-- dal momento della scarcerazione e su CHF

5’000.-- dal 4.7.2008 (ovvero dalla prima interpellazione agli atti), cifra che

tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori,

audizioni di terzi che quindi vengono a conoscenza delle accuse, ecc.) e della

soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era

ingiustificato, come avvalorato dal giudizio 29.3.2007 della Corte delle assise

criminali (inc. TPC __________) [confermato il 4.7.2007 dalla Corte di

cassazione e di revisione penale (inc. CCRP __________) ed il 26.11.2007 dal

Tribunale federale (inc. TF __________)] e da questo giudizio;

che

le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario;

che

a IS 1 va risarcito l’importo di CHF 102'632.75, di cui CHF 79'492.75, oltre

interessi, per spese legali, CHF 8'340.--, oltre interessi su CHF 2'000.--, per

danni materiali e CHF 14'800.--, oltre interessi, per torto morale;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di

giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e

l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.

14.

LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 2’050.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 2’100.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 210.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 29.3.2007 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________),

confermato il 4.7.2007 dalla Corte di cassazione e di revisione penale (inc.

CCRP __________) ed il 26.11.2007 dal Tribunale federale (inc. TF __________), rifonderà

a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss.

CPP, l’importo di CHF 102'632.75, oltre interessi del 5% dal 4.7.2008 su CHF 86'492.75

e dal 4.4.2002 su CHF 9'800.--.

2. La

tassa di giustizia di CHF 2’050.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

2’100.-- (duemilacento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in

ragione di CHF 210.-- (duecentodieci).

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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