60.2008.219
Istanza di ispezione atti
11 settembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.219
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.219
Lugano
11 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/9.7.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale in relazione al quale erano state sequestrate e
consegnate delle armi;
richiamate le osservazioni 14.7.2008 del
procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi alla
richiesta;
preso atto che PI 1, interpellato, non ha
presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di PI 1 (inc. MP __________) per titolo di infrazione
alla LStup, conclusosi con l’emanazione di un decreto d’accusa del 24.1.2008
(DA __________ cresciuto in giudicato.
2. In
relazione ad una richiesta di restituzione di armi, la Sezione istante chiede di potere visionare l’incarto penale surriferito. Il
procuratore pubblico non si è opposto, mentre PI 1Gheno
non ha presentato osservazioni.
3. Giusta
l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente
codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione
degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La
Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della
LArm e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza
va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione
destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al
Ministero pubblico.
6. Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCLArm, non vanno prelevate tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è accolta ai
sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
__________
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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