60.2008.222
Istanza di ispezione agli atti
11 settembre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.222
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione agli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.222
Lugano
11 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 4/10.7.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un
procedimento a carico di un candidato alla naturalizzazione;
richiamate le osservazioni 10.7.2008 mediante
le quali il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna comunica di non opporsi
alla richiesta;
richiamate le osservazioni 18/21.7.2008 di PI
2 mediante le quali dà il proprio accordo all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) conclusosi con
decreto d’accusa 11.7.2005 (DA __________) cresciuto in giudicato.
2.
In relazione ad una richiesta di naturalizzazione, la polizia ha
comunicato all’Ufficio istante l’esistenza di una pratica presso il Ministero
pubblico. Donde la presente richiesta, alla quale hanno aderito sia il
Ministero pubblico, sia l’interessato.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera ha già ammesso (inc. CRP __________) l’esistenza di un legittimo
interesse da parte del Municipio di un Comune che, nell’ambito dell’esame di
una domanda di naturalizzazione, aveva saputo, dall’indagine esperita presso il
Comando di polizia cantonale, che nei confronti del postulante era stato aperto
un procedimento penale. L’istanza era stata ammessa con riferimento alle
ragioni addotte, alla facoltà dell’autorità chiamata a decidere nella specifica
questione (cfr. art. 15, risp. 26 LCCit), allo scopo ed alle facoltà d’indagine
ad essa attribuite (art. 49 b LCit, art. 16 LCCit. risp. 14 lit. c o 26 cpv. 1
lit. b LCit), al suo vincolo al segreto d’ufficio, ed in fine, all’art. 17
LCCit, che prevede segnatamente la facoltà delle autorità comunali e cantonali
di chiedere informazioni alla polizia cantonale ed ad ogni altro ufficio pubblico,
fra i quali rientrano pure le autorità giudiziarie.
5. In
un’altra decisione, un’istanza era stata respinta (inc. CRP __________) in
quanto erano richieste informazioni su procedimenti e decisioni che non
figuravano più, perché cancellate, dall’estratto del casellario giudiziale, in
relazione all’art. 80 vCP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul
casellario giudiziale (RS 331). Questa Camera aveva ritenuto che la
documentazione che il richiedente la naturalizzazione doveva presentare al Municipio
(in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit. del 10.10.1995), ed in particolare
l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lit. c OLCCit.), fosse
certamente sufficiente per verificare se il richiedente si fosse conformato
all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lit. c LCit., Messaggio del 26.8.1987,
p. 305 nella versione tedesca).
6. Nel
presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore
dell’Ufficio istante, in quanto si tratta di informazioni relative ad un
procedimento conclusosi da poco. Occorre anche considerare l’accordo della
persona interessata.
7. L'istanza
è accolta. Il testo del decreto d’accusa è trasmesso allegato alla copia della
presente decisione destinata all’ufficio istante.
8. Considerati
Fatti
i motivi e la natura dell’Ufficio istante, si prescinde dal prelievo di tassa
di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
__________;
-.
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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