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Decisione

60.2008.229

Ricorso contro la decisione del giudice dell'applicazione della pena in materia di liberazione condizionale (art. 86 cpv. 4 CP)

13 ottobre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

a. Il

16.6.2003 la Corte delle assise criminali di __________ ha dichiarato RI 1

autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di

denaro (in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale e, avendo agito

in stato di scemata responsabilità, lo ha condannato alla pena di quattordici

anni di reclusione nella quale è stato computato il carcere preventivo sofferto,

alla multa di CHF 50'000.--, interdicendogli parimenti l'esercizio dell'__________

per un periodo di cinque anni, disponendo un trattamento ambulatoriale ex art.

43 vCP e ordinando inoltre diverse confische (inc. TPC __________).

b. Il 19.4.2004 la Corte di cassazione e di

revisione penale del Tribunale d’appello ha respinto, nella misura in cui era

ammissibile, il ricorso 7.8.2003 presentato da RI 1, per il tramite del suo

allora patrocinatore, avverso la suddetta sentenza (inc. CCRP __________).

c. Con

decisione 3.11.2004 il Tribunale federale ha respinto, nella misura in cui era

ammissibile, il ricorso di diritto pubblico presentato da RI 1, per il tramite

del suo patrocinatore avv. PR 1, dichiarando inoltre ammissibile il suo ricorso

per cassazione (decisione TF __________ – __________ del 3.11.2004).

d. Il

15.1.2008 RI 1, sempre per il tramite del suo legale avv. PR 1, ha presentato

al giudice dell’applicazione della pena un’istanza di liberazione condizionale

ex art. 86 cpv. 4 CP, postulando, in via principale, di essere posto in libertà

condizionalmente per il giorno 24.8.2008, in via subordinata per il giorno

31.12.2008 (AI 14, inc. GIAP __________).

e. Esperite

le necessarie indagini mediante in particolare l’assunzione agli atti

dell’incarto della SEPEM inerente RI 1 (AI 11, GIAP __________), del preavviso

18.4.2008 dell’Ufficio di patronato (AI 8, inc. GIAP __________), del preavviso

22.4.2008 della SEPEM (AI 6, inc. GIAP __________), del preavviso 24.4.2008 del

direttore del Carcere penale “La Stampa” (AI 5, inc. GIAP __________), delle osservazioni

datate 15.5.2008 presentate da RI 1, per il tramite del suo legale, ai citati

preavvisi (AI 3, inc. GIAP __________) e l’audizione tenutasi il 22.4.2008 di RI

1, dinanzi al giudice dell’applicazione della pena, alla presenza del suo

patrocinatore (AI 7, inc. GIAP __________), con decisione 4.7.2008 il giudice

dell’applicazione della pena ha respinto la sua istanza 15.1.2008, rifiutando

la liberazione condizionale anticipata ex art. 86 cpv. 4 CP (cfr., nel

dettaglio, decisione 4.7.2008, AI 2, inc. GIAP __________).

f. Con

il presente tempestivo gravame RI 1 chiede di annullare la surriferita

decisione, di accogliere la sua istanza 15.1.2008 e, richiamando l’applicazione

dell’art. 86 cpv. 4 CP, di essere liberato condizionalmente il 31.12.2008.

Il

qui ricorrente contesta, in sostanza, le conclusioni alle quali è giunto il

giudice dell’applicazione della pena. Delle sue puntuali motivazioni si dirà,

nella misura del necessario, in corso di motivazione.

g. Come

esposto in entrata, il giudice dell’applicazione della pena, il procuratore generale

e la SEPEM postulano la reiezione del ricorso e la conferma della decisione

impugnata.

Considerandi

1.

Giusta

i combinati disposti degli art. 341 cpv. 1 lit. b e 339 cpv. 1 lit. j CPP,

contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena in materia di

libertà condizionale è ammesso il ricorso alla Camera dei ricorsi penali, entro

dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato.

La

tempestività del ricorso in esame, introdotto il 14/16.7.2008, e la

legittimazione di RI 1 quale destinatario della decisione impugnata, sono pacifiche

e peraltro incontestate.

2.

Giusta

l'art. 86 cpv. 1 CP quando un detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in

ogni caso almeno tre mesi (rispettivamente dopo quindici anni in caso di pena detentiva

a vita, art. 86 cpv. 5), l’autorità competente lo libera condizionalmente se il

suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica e non si debba

presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

L'autorità

competente esamina d'ufficio se il condannato possa essere liberato condizionalmente.

Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto

deve essere sentito (art. 86 cpv. 2 CP).

Se

non concede la liberazione condizionale, l’autorità competente riesamina la questione

almeno una volta all’anno (art. 86 cpv. 3 CP).

3.

3.1.

Quando il detenuto ha scontato la metà

della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi (almeno dieci anni in caso di

condanna a vita, art. 85 cpv. 5), l’autorità competente può, a titolo eccezionale,

liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla

persona del detenuto lo giustifichino (art. 86 cpv. 4 CP).

Quest’ultima

disposizione è una novità, introdotta il 1°.1.2007 nel CP, e permette, in casi

eccezionali e a determinate condizioni, di domandare la liberazione condizionale

già dopo la metà della pena (ma almeno tre mesi, rispettivamente dopo dieci

anni in caso di condanna a vita).

L’art. 86 CP può trovare applicazione anche

ai detenuti condannati in base al diritto previgente (DTF 133 IV 201 consid.

2.

).

3.2

Trattandosi di una nuova disposizione, è

necessario ricorrere prima di tutto alla sua interpretazione storica, a maggior

ragione in assenza di precedenti giurisprudenziali.

Dal

Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale

svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del

Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile

del 21.9.1998 (FF 1999, p. 1669 ss. e 1802) emerge come nell’avamprogetto la Commissione

peritale non avesse voluto definire più precisamente le "circostanze straordinarie" menzionate nel cpv. 5 – corrispondente ora

all’art. 86 cpv. 4 CP nella sua versione definitiva – nell’intento di non

ostacolare l’evoluzione futura della sua applicazione. Sempre secondo il

medesimo avamprogetto dovevano entrare in linea di conto, oltre a circostanze

che di per sé giustificano una grazia, anche delle considerazioni di carattere

specificamente preventivo che potevano giustificare una liberazione a titolo

eccezionale, ad esempio nel caso in cui l’intera esecuzione della pena avrebbe

potuto avere degli effetti negativi sull’attitudine del detenuto di vivere

senza commettere delle infrazioni dopo la sua liberazione.

Considerata

la vaga formulazione "circostanze

straordinarie", nel

corso della procedura di consultazione numerosi partecipanti hanno criticato la

possibilità concessa dal cpv. 5 dell’avamprogetto, esternando il timore che poteva

assurgere facilmente a regola nella prassi quella di concedere la liberazione condizionale

già alla metà della pena.

Nel

Messaggio viene conseguentemente ulteriormente evidenziato il carattere eccezionale

di una tale liberazione. Il Messaggio indica che non sono circostanze straordinarie

il decesso accidentale dell’intero nucleo famigliare del detenuto durante

l’espiazione della pena oppure un netto calo statistico dei reati per i quali

il detenuto è stato condannato. Una liberazione condizionale ex art. 86 cpv. 4

CP potrebbe, per contro, essere ammissibile nell’ipotesi in cui il detenuto non

ha più che una speranza di vita limitata in ragione dell’evoluzione di una

malattia irreversibile oppure nell’ipotesi in cui, di sua iniziativa, si mettesse

a disposizione per un’operazione molto rischiosa, nell’ambito dell’aiuto in caso

di catastrofe.

Nell’interpretazione storica occorre

evidenziare come il progetto di modifica del CP del Messaggio prevedeva che le

circostanze straordinarie dovevano essere in relazione con l’autore o con il

reato (circostanze particolari inerenti al reato commesso o alla persona

dell’autore); la versione definitiva dell’art. 86 cpv. 4 CP approvata dal

Parlamento sancisce che tali circostanze possono essere soltanto relative all’autore

(e non più al reato) (BSK Strafrecht I – A. BAECHTOLD, 2. ed., Basilea 2007, n.

17.

ad art. 86 CP; G. STRATENWERTH, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen,

2.

ed., Berna 2006, § 4 n. 69; HANSJAKOB / H. SCHMITT / J. SOLLBERGER, Kommentierte

Textausgabe zum revidierten Strafgesetzbuch, Lucerna 2004, p. 90).

La

dottrina, dal canto suo, richiama e riprende, in sostanza, quanto esposto nel

surriferito messaggio riguardo al carattere eccezionale di questa norma ed alla

sua applicabilità in casi molto rari (cfr., al proposito, BSK Strafrecht I – A.

BAECHTOLD, op. cit., n. 16 e 17 ad art. 86 CP; G. STRATENWERTH / W. WOHLERS,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 3 ad art. 86 CP;

C. FAVRE, M. BELLET, P. STOUDMANN, Code pénal, Code annotè de la jurisprudence

fédérale et cantonale, 3. ed., Losanna 2007, n. 1.1 ad art. 86 CP; G.

STRATENWERTH, op. cit., § 4 n. 52 e 69; T. HANSJAKOB / H. SCHMITT / J.

SOLLBERGER, op. cit., p. 90).

Trattandosi

di una disposizione potestativa è ammesso un libero apprezzamento da parte del

giudice.

4.

4.1.

Il ricorrente si trova in carcere dal

24.8

, ha espiato il 24.8.2007 la metà della pena inflittagli con sentenza

16.6.2003

della Corte delle assise criminali di __________ (cresciuta in giudicato).

L’espiazione dei 2/3 della pena interverrà il 23.12.2009.

Dalla

decisione impugnata emerge tra l’altro che RI 1 è stato in detenzione preventiva

per 1026 giorni, che il 7.5.2005 ha beneficiato di un primo congedo dopo aver

espiato 1/3 della pena e che è stato trasferito in Sezione aperta l’8.12.2006.

La sua pena viene (teoricamente) a scadere il 23.8.2014 (decisione 4.7.2008, p.

2, inc. GIAP __________).

4.2

Nel

proprio gravame il ricorrente sostiene che il giudice dell’applicazione della

pena si sarebbe limitato a citare il Messaggio, senza indicare quali sarebbero

state le circostanze particolari che (non) giustificherebbero l’applicazione

dell’art. 86 cpv. 4 CP, contestando parimenti le sue argomentazioni di cui alla

decisione impugnata.

A

suo dire il giudice dell’applicazione della pena non avrebbe valutato nel loro

insieme, ma soltanto singolarmente, i seguenti tre aspetti: la sua età

avanzata, il lungo tempo trascorso in carcere e la sua volontà di trasferirsi

all’estero presso la sua compagna in caso di liberazione anticipata, fornendo

le sue motivazioni in merito (cfr., nel dettaglio, ricorso 14/16.7.2008, p. 2 e

3). Conclude chiedendo l’applicazione dell’art. 86 cpv. 4 CP "(…) per una fattispecie del tutto straordinaria per il

Cantone Ticino, sia dal profilo della pena comminata (…), che non è stata sindacata

da alcuna autorità superiore soltanto per errori clamorosi dell’allora suo

difensore, sia per la persona del richiedente, che ha quasi 68 anni, per il

quale un programma di esecuzione e di reinserimento in Ticino non è oggettivamente

possibile, e al quale restano ben pochi anni da vivere", adducendo che "negare l’applicazione di tale norma alla fattispecie in esame equivale

non soltanto a misconoscere la portata della stessa, ma ad accanirsi per

l’ennesima volta nei confronti di un uomo, che ha già pagato abbondantemente

per le colpe commesse" (ricorso 14/16.7.2008, p. 4).

4.3

A

torto. A giudizio di questa Camera l’art. 86 cpv. 4 CP non può trovare

applicazione al caso in esame e la decisione del giudice dell’applicazione

della pena va confermata.

Il

fatto che RI 1 abbia oltrepassato l’età del pensionamento, che egli si trovi in

carcere dal 24.8.2000, che sia stato condannato alla pena di quattordici anni

di reclusione [a dire del suo legale "(…) una

sanzione disumana e spropositata se rapportata alle imputazioni, all’età del

signor RI 1 all’epoca del pubblico dibattimento, e in genere alle pene

comminate da tribunali svizzeri", la cui commisurazione "(…) non ha potuto essere

riesaminata da nessuna istanza superiore soltanto per un grossolano errore

dell’allora difensore del signor RI 1" (ricorso 14/16.7.2008, p. 2)], e che sarebbe

intenzionato a trasferirsi in __________ __________ presso la sua compagna per "trascorrere la sua vecchiaia in modo dignitoso" (ricorso

14/16.7.2008, p. 2), non

possono né singolarmente, né congiuntamente assurgere a circostanze

straordinarie inerenti alla sua persona ai sensi dell’art. 86 cpv. 4 CP.

4.4

L’età

del ricorrente non riveste alcun carattere eccezionale. Il CP non prevede alcun

limite d’età riguardo all’esclusione dell’esecuzione della pena. Delle deroghe

alle forme d’esecuzione a favore del detenuto sono sancite nell’art. 80 cpv. 1

CP, in particolare con riferimento al suo stato di salute (art. 80 cpv. 1 lit.

a CP). Non va al riguardo dimenticato, che il qui ricorrente, pur avendo

raggiunto l’età del pensionamento, non presenta apparentemente particolari problemi

di salute. Non sembra quindi che la sua speranza di vita sia ridotta e che gli

resterebbero "ben pochi anni da vivere". RI 1 arriverà ad espiare i 2/3 della pena il

23.12.2009

ed a quel momento potrà richiedere la liberazione condizionale in

applicazione dell’art. 86 cpv. 1 CP, che con ogni verosimiglianza gli verrà

concessa dato il buon comportamento tenuto.

4.5

La

sua intenzione di trasferirsi all’estero dalla sua compagna non è per nulla una

circostanza eccezionale, e può solo avere una ripercussione sul reinserimento,

ma costituisce una situazione uguale a quella dei detenuti stranieri.

4.6

Nemmeno

la gravità della pena inflittagli dalla Corte delle assise criminali di __________

e l’iter procedurale possono soccorrere la tesi di RI 1. La commisurazione

della pena operata dalla Corte nella sua sentenza 16.6.2003 [che lo ha dichiarato

autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro

(in parte aggravato) e ripetuta organizzazione criminale (inc. __________)], seppur

severa, non può rientrare nel contesto del presente giudizio. Anzitutto ci si

può chiedere se la pena sia in relazione con l’autore o piuttosto con il reato.

La gravità della pena, se può entrare in linea di conto, non può assurgere a

circostanza straordinaria (cfr., in tal senso, T. HANSJAKOB / H. SCHMITT / J.

SOLLBERGER, op. cit., p. 90, secondo i quali una liberazione condizionale può

essere concessa soltanto in rari casi eccezionali, se sono date circostanze

particolari di cui il Tribunale non aveva potuto tenere conto e che sono in

relazione con l’autore). Il fatto poi di aver trascorso un lungo periodo in carcere

(sia in detenzione preventiva, sia in espiazione della pena) neppure costituisce

una circostanza eccezionale, ma la conseguenza della pena.

4.7

Per

il che, non essendo nella presente fattispecie alla presenza di circostanze straordinarie

inerenti alla persona di RI 1, si può prescindere dall’esame degli altri presupposti

di cui all’art. 86 cpv. 4 CP (cfr., tra tanti, G. STRATENWERTH / W. WOHLERS,

op. cit., n. 2 e 4 ss. ad art. 86 CP). La questione non merita quindi ulteriori

approfondimenti e la decisione impugnata – peraltro corretta e condivisibile –

non può che essere tutelata.

5.

Il

ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 86 CP, 339 cpv. 1 lit.

j e 341 lit. b CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RI 1, __________,

attualmente c/o ____________________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale di

Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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