60.2008.23
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
18 febbraio 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2008.23
Data decisione, Autorità:
18.02.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.23
Lugano
18 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/18.1.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 21/23.1.2008 del
patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento
dell’istanza;
richiamate le osservazioni 24/25.1.2008 del
procuratore pubblico Mario Branda, con le quali comunica il proprio preavviso
favorevole all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 e di
un’altra persona (inc. MP __________). Il procedimento è tuttora aperto.
2. Data la
funzione di infermiere di PI 2, ed in conseguenza della segnalazione operata
dal Ministero pubblico giusta l’art. 66 LSan, con la presente richiesta la __________
istante vuole accedere agli atti del procedimento penale surriferito per
valutare la situazione, data la funzione di vigilanza del __________. Come
esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la
richiesta, mentre che il patrocinatore di PI 2 si oppone all’accoglimento
dell’istanza.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Questa
Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di
procedimenti penali, con riferimento alla sua sentenza del 6.2.2003 (inc. __________),
ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base
segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al
Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di
vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro
vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan),
incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività
sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a
favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai
sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi
competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni
volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela
degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una
scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione
in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il
rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di
dubbio.
Ciò
premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione
nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta
di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle
competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle
deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità
di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari,
anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli
atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa
esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al
procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e
delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione
dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di
essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da
compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan
ponga difficoltà".
5. Nel presente caso, nell'ambito delle
competenze di vigilanza, il __________ ha certamente un interesse giuridico
legittimo all’accesso agli atti del procedimento relativi ad un operatore sanitario.
Contrariamente a quanto sostenuto dal patrocinatore di PI 2, il fatto che
l’episodio che lo riguarda nel contesto dell’inchiesta penale sia stato
commesso non durante l’attività lavorativa non è un motivo sufficiente per
negare l’accesso agli atti connesso con la funzione di vigilanza.
6. L’istanza
va di principio accolta.
L’accesso
agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico dopo la crescita in
giudicato della presente decisione.
7. Considerata
la natura pubblica dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
terzi
implicati
1. PI
1
Considerandi
2.
PI
2.
patr. da: PR 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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