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Decisione

60.2008.232

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali

23 ottobre 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

H. N. Z.);

che

non comprova "(…) concretamente che il tempo che ha dovuto

sacrificare al suo lavoro per potersi difendere dall’accusa penale gli abbia

cagionato la perdita di guadagno di cui chiede il risarcimento, poiché non indica,

ad esempio, a quali mandati abbia rinunciato per dedicarsi alla tutela dei suoi

interessi nel quadro del procedimento penale", come – rettamente – rilevato dalla Divisione

della giustizia nelle sue osservazioni 31.7/4.8.2008;

che

va inoltre evidenziato che il tempo investito per gli interrogatori dinanzi

alla polizia (2), al Ministero pubblico (2), alla Corte delle assise criminali (1)

e alla Pretura penale (1), così come per gli incontri/colloqui tenutisi con i

patrocinatori e per "le giornate di preparazione" [quest’ultime peraltro non meglio quantificate

(scritto 15.7.2008, doc. H, annesso all’istanza 18/21.7.2008)], hanno avuto una

durata di una mezza giornata al massimo (per ogni singolo evento);

che

è pertanto corretto ritenere che la sua attività professionale indipendente (____________________)

gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e

quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale,

in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo il

quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno (come ad esempio

fissare di sabato gli appuntamenti con i __________);

che

va infine osservato che non può nemmeno soccorrere la tesi del qui istante il

fatto che egli abbia rinunciato ad avanzare pretese a titolo di torto morale (a

causa della gravità delle accuse mosse nei suoi confronti e della durata del

procedimento penale), essendo poste di danno – il mancato guadagno, da un lato,

e il torto morale, dall’altro lato – di natura differente;

che

in queste circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;

che

il qui istante postula infine la rifusione dell’importo di CHF 1'880.-- per

ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% dal 24.9.2007 (data della

Considerandi

fatturazione, cui ha seguito l’immediato pagamento da parte del cliente), di

cui CHF 1’680.-- a titolo di onorario (6 ore a CHF 280.--/ora) in applicazione

dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007,

entrato in vigore l’1.1.2008, CHF 67.20 di spese (calcolate forfetariamente in

base all’art. 6 del predetto Regolamento) e l’IVA pari a CHF 132.80;

che

va al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il

18.3.2008

mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore

del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008);

che

di conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una

tariffa oraria (omnicomprensiva) pari a CHF 280.-- non può essere accolta;

che

viene applicata la tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa

Camera, cui sono aggiunte le spese e l’IVA;

che

nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti

dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal

Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di

patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di

accoglimento del gravame;

che

la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e

fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere

considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la

fattispecie;

che

considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa

Camera appare congruo riconoscere un importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili

di questa sede (onorario, spese ed IVA inclusi);

che

l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 17'142.65, di cui CHF 16'542.65 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 18.7.2008 e CHF 600.--

per ripetibili dipendenti dal presente procedimento;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi

CHF 1'400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,

per la somma di CHF 440.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 12.9.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________, a titolo di

indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 17'142.65, oltre interessi al 5% dal 18.7.2008 su CHF 16'542.65.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF

1'400.-- (millequattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________

__________, in ragione di CHF 440.-- (quattrocentoquaranta).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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