60.2008.232
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali
23 ottobre 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
60.2008.232
Data decisione, Autorità:
23.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.232
Lugano
23 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/21.7.2008
presentata dal
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 12.9.2007 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________),
un’indennità per ingiusto procedimento ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 22/24.7.2008 del
presidente della Pretura penale, che comunica di non avere osservazioni da
formulare e che si rimette al prudente giudizio di questa Camera;
richiamato inoltre lo scritto 25/28.7.2008
del procuratore pubblico Arturo Garzoni, che per quanto concerne i motivi
dell’apertura del procedimento penale a carico del qui istante ed il suo
decorso, rinvia agli atti istruttori ed alla motivazione della sentenza
12.9.2007, rimettendosi nel contempo al giudizio di questa Camera;
richiamate infine le osservazioni 31.7./4.8.2008
della Divisione della giustizia, di cui si dirà – laddove necessario – in corso
di motivazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
nell’ambito dell’inchiesta denominata “__________”, in data 27.11.2006 il magistrato
inquirente ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome
ritenuto colpevole di complicità in truffa ripetuta giusta l’art. 146 in relazione
con l’art. 25 CP "per avere, a __________, nel periodo
compreso tra il maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di __________
presso la __________ __________ denominata “__________”, facente capo al dott. __________
__________ (proprietario della struttura __________), allo scopo di procacciare
in particolare a quest’ultimo un indebito profitto,
ripetutamente
assecondato il dott. __________ __________ e la struttura a lui facente capo
nell’ingannare con astuzia gli __________ __________ e in particolare i
funzionari delle __________ __________ preposti al pagamento delle fatture,
così da indurli a compiere atti pregiudizievoli del patrimonio di terzi
consistenti in particolare nel pagamento di fatture per prestazioni __________
fittizie,
configurandosi
l’inganno astuto nell’aver personalmente partecipato all’allestimento di
documentazione __________, rispettivamente accettato che il personale
subalterno (____________________e __________) allestisse tale documentazione
attestante dati inveritieri relativi a prestazioni in realtà mai fornite che
avrebbero costituito la base per la fatturazione e in ogni caso sarebbero state
idonee a comprovare – anche a fronte di controlli – __________ e prestazioni in
realtà fittizie, (…),
documenti
fittizi che venivano firmati anche personalmente dall’accusato e tali da
comprovare – contrariamente al vero – la __________ dei citati __________ nella
struttura __________ e giustificare così le relative fatture alle __________ __________,
in specie riguardo la durata delle __________ (__________) e delle prestazioni
fornite;
inoltre
per aver omesso – nella sua qualità di __________ – di opporsi all’allestimento
di __________ da parte di personale subalterno relativi a __________ che non
erano ricoverati in __________ per una quindicina di __________ fittizie, fra
le quali quelle dei citati __________ (…) ritenuto che tali __________
servivano da base per la preparazione delle fatture da presentare alle __________
__________ e relative a prestazioni mai fornite;
ritenuto
infine che nel periodo in cui l’accusato era __________ di __________ “__________”,
tale struttura ha – fra l’altro – emesso false fatturazioni riferite alle __________
dei sopra citati __________ fittizi (…),
fatture
poi pagate dalle __________ __________ “__________”, “__________”, “__________”
ed “__________”, unitamente a quelle di altre __________ fittizie, così come già
accertato dalla Corte delle __________ __________ che ha processato il Dott. __________
__________ ",
e di ripetuta falsità in documenti giusta
l’art. 251 cifra 1 CP "per avere, a __________, nel periodo
compreso tra maggio 1995/febbraio 1997, nella sua qualità di __________ presso
la __________ __________ “__________”, a scopo d’indebito profitto altrui, in
particolare per assecondare le malversazioni di cui al punto 1. del presente
decreto d’accusa,
in
un imprecisato numero di occasioni, ma almeno una decina, formato (e/o accettato
che personale __________ subalterno formasse) documenti falsi, (…),
documenti
medici fittizi, tali da comprovare, contrariamente al vero, la __________ dei citati
__________ nella citata struttura __________ e giustificare così le relative fatture
alle __________ __________
", e meglio come descritto nel decreto di accusa 27.11.2006 (DA __________);
che
ha proposto la sua condanna alla pena di novanta giorni di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni e al pagamento della tassa
di giustizia e delle spese;
che
ha inoltre decretato il non luogo a procedere per il reato di ripetuto falso
certificato (art. 318 CP) a seguito dell’intervenuta prescrizione assoluta (DA __________);
che
con scritto 28/29.11.2006 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto formale opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 12.9.2007 il presidente della Pretura penale ha prosciolto IS 1 dalle
surriferite imputazioni (inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
53'892.50, oltre interessi, di cui CHF 18'430.50 per spese legali (comprensive
di IVA e delle spese necessarie per la presente istanza) e CHF 35'462.-- per
danni materiali;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora
applicabile al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale
prestata – applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di
moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per
l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF
3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore
e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale
delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell’esito del procedimento;
che in altre parole
l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l’istante postula la rifusione dell’importo di CHF 16'550.50 per le spese
legali, di cui CHF 13'698.-- (recte: CHF 13'700.--) a titolo di onorario (45
ore e 40 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 1'653.75 per le spese, CHF 22.-- per
esborsi e CHF 1'176.75 (recte: 1'166.75) di IVA (istanza 18/21.7.2008, p. 4
ss., nonché doc. B, doc. C, doc. D e doc. F ivi annessi);
che
l’avv. PR 1 ritiene che nel caso in esame sarebbe giustificato il
riconoscimento di una tariffa oraria di CHF 300.-- [fatta eccezione per la
stesura della presente istanza, per la quale a sua mente tornerebbe applicabile
il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007, entrato in
vigore l’1.1.2008, ove è prevista una tariffa oraria di CHF 280.--, di cui si
dirà in seguito];
che
egli, dopo aver descritto brevemente lo svolgimento del procedimento penale, –
con riferimento alla rifusione delle spese di patrocinio – ha suddiviso l’intervento
difensivo in diverse fasi, precisando parimenti che il suo patrocinato durante
gli interrogatori tenutisi nel 1999 e prima del processo del dr. med. __________
__________ non era assistito da alcun legale;
che
per quanto concerne la prima fase di patrocinio ["(…) esame della documentazione, preparazione dell’interrogatorio,
riunione
con
cliente e accesso al Tribunale per l’interrogatorio medesimo"] precisa che il qui istante è stato assistito
dall’avv. __________ __________, con un dispendio orario di 6 ore e 50 minuti
(doc. B annesso all’istanza 18/21.7.2008);
che
circa la seconda fase (dal 3.8.2006 al 31.12.2006, doc. A e doc. B annessi
all’istanza 18/21.7.2008), pari a 14 ore, egli afferma tra l’altro di essersi
occupato lui principalmente del patrocinio del qui istante, fornendo alcune
delucidazioni del lavoro svolto (cfr., nel dettaglio, istanza 18/21.7.2008, p.
5);
che
per quanto attiene alla successiva fase (dal 13.12.2006 fino al 13.9.2007, doc.
D annesso all’istanza 18/21.7.2008), pari a 24 ore e 50 minuti, afferma tra
l’altro che dal 27.8.2007 ha iniziato la preparazione del pubblico dibattimento,
ponendo l’accento su "(…) una certa complessità giuridica degli
argomenti, la quale ha determinato l’esigenza di preparare accuratamente il
dibattimento, allo scopo di ottenere il risultato del proscioglimento, che –
dal punto di vista del sottoscritto – è parso sin dall’inizio possibile, ma non
scontato" (istanza 18/21.7.2008, p. 6);
che
adduce inoltre che il suo assistito, nell’ambito di quest’inchiesta, "(…) pur ricoprendo il ruolo di __________ (…) è stato
uno dei pochi a ottenere, in aula, il proscioglimento da tutti i reati", che "questo significativo risultato è stato
conseguito sulla base di argomentazioni giuridiche riguardanti gli aspetti
oggettivi delle fattispecie penali ipotizzate dall’accusa, e non sulla base di
un mero e generico discorso di assenza di dolo"
e che "la linea difensiva percorsa nel processo è
stata quasi esclusivamente di natura giuridica, dunque in diritto, e non tanto
di contestazione dei fatti come tali",
producendo – a suffragio della sua tesi – una busta chiusa, assunta agli atti
quale doc. E, per esclusiva visione di questa Camera (istanza 18/21.7.2008, p.
6 e doc. E ivi annesso);
che
il procedimento in esame ha indubbiamente richiesto alla difesa degli oneri non
indifferenti e un impegno significativo da parte dell’avv. PR 1, ma soprattutto
da parte dell’avv. PR 1 in vista del pubblico dibattimento [si ricorda al
proposito che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più
patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, vengono
risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R.
WALLIMAN BAUR, Diss. ZH 1998,
Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106)];
che ciò emerge, oltre che dalle giustificazioni
apportate dall’avv. PR 1, anche da un’attenta lettura degli atti, segnatamente con riferimento in
particolare ad una certa complessità giuridica della fattispecie e alla
preparazione al pubblico dibattimento;
che
la complessità giuridica della fattispecie e l’impegno profuso sono peraltro comprovati
dagli appunti (prodotti in busta chiusa, e vagliati esclusivamente da questa
Camera, doc. E annesso all’istanza 18/21.7.2008) dell’avv. PR 1 riguardanti la
preparazione del dibattimento pubblico tenutosi il 12.9.2007;
che
a giudizio di questa Camera si giustifica ammettere la tariffa oraria di CHF
300.-- (riguardo alle prestazioni antecedenti al 2008), essendo alla presenza di
un caso complesso dal profilo giuridico;
che ricordato
che determinante non è tanto l'impiego temporale effettivo del caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell'esecuzione di un mandato di complessità analoga
(cfr. REP. 1998 n. 126 nota 4), il dispendio orario esposto viene confermato,
essendo conforme ai principi suesposti;
che
viene quindi ammesso un onorario pari a 45 ore e 40 minuti a CHF 300.--/ora,
per complessivi CHF 13'700.-- (e non di CHF 13'698.--, come erroneamente indicato
nella presente istanza);
che
le spese, pari a CHF 1'653.75, vengono riconosciute come esposte;
che
l’IVA ammonta a CHF 1'166.90 (calcolata al 7.6% su CHF 15'353.75);
che
viene inoltre risarcito l’esborso di CHF 22.--;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali (fino al 13.9.2007),
l’importo di CHF 16'542.65, di cui CHF 13'700.-- a titolo di onorario, CHF
1'653.75 di spese, CHF 1'166.90 di IVA e CHF 22.-- per esborso;
che
agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla
prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso
concreto, dall’introduzione in data 18.7.2008 della presente istanza;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante postula il risarcimento dell’importo di
CHF 35'462.--per danni materiali, oltre interessi al 5% dalla data
d’introduzione della presente istanza [venti giorni lavorativi, con una
giornata lavorativa di 8.5 ore a CHF 208.50/ora (istanza 18/21.7.2008, p. 9 e
doc. H ivi annesso)];
che
l’avv. PR 1, richiamato il contenuto dello scritto 15.7.2008 del suo assistito,
precisa al proposito che quest’ultimo "(…) ha dovuto sacrificare, nell’intero arco del
procedimento penale, almeno venti giornate lavorative",
adducendo che "questo dato numerico comprende sia il dispendio per i
vari interrogatori di Polizia, davanti al Procuratore pubblico e per il
dibattimento, sia per i vari incontri con i difensori, sia e soprattutto le ore
dedicate all’esame della documentazione, in particolare tutti gli atti penali
(segnatamente i verbali dei coindagati), esame esplicitamente richiesto al
cliente dal sottoscritto in vista del dibattimento" (istanza
18/21.7.2008, p. 9 e doc. H ivi annesso);
che
il legale sostiene inoltre che il qui istante "(…) è titolare (ditta
individuale) di uno studio __________, dove opera al 100%", che "il
tempo forzatamente dedicato, a vario titolo, alla preparazione e agli
interrogatori a causa dell’apertura e della conduzione del procedimento penale,
è stato sottratto alla normale attività professionale, con conseguente perdita
secca di fatturato, risarcibile ai sensi dell’art. 41 CO quale lucrum cessans" e che "dal momento che lo studio __________
ha essenzialmente soltanto costi fissi (v.a.d. non sopporta costi variabili a
dipendenza dei ricavi), l’estemporanea ed episodica perdita in termini di cifra
d’affari comporta una corrispondente perdita secca di utile, dunque un lucrum
cessans pienamente risarcibile ai sensi degli art. 41 ss. CO",
rilevando nondimeno che "(…), trattandosi di un importo di poche decine
di migliaia di franchi, sarebbe del tutto sproporzionato procedere in questa
sede ad una prova peritale (di natura contabile) sul danno aziendale",
invocando, a titolo abbondanziale, l’art. 42 cpv. 2 CO (istanza 18/21.7.2008, p. 9 e 10);
che
assevera infine che, nell’ambito del potere di apprezzamento da parte di questa
Camera, occorre considerare che il qui istante "(…) libero
professionista e titolare di uno studio __________ nel __________, è stato
oggetto di un procedimento penale protrattosi (si deve dare atto, non certo per
colpa del Procuratore pubblico che lo ha rinviato a giudizio) per oltre otto
anni, con l’accusa – assai pregiudizievole della sua reputazione professionale
– di avere concorso in truffe multimilionarie ai danni delle __________ __________ ", che "la
gravità dell’accusa e la durata del procedimento penale, se messe in relazione
con l’attività professionale svolta in proprio dall’istante, potrebbero
giustificare una richiesta di torto morale" e che "l’istante
soprassiede dal formulare una simile richiesta, confidando tuttavia in una
giusta, equa e positiva evasione delle richieste di risarcimento formulate nei
punti precedenti" (istanza 18/21.7.2008, p. 10);
che
per quanto attiene al calcolo dei venti giorni di lavoro persi, con scritto
15.7.2008 il qui istante ha spiegato al suo patrocinatore che "(…).
Per le giornate degli interrogatori che sono durate come minimo una mezza
giornata, tenuto conto della preparazione e della tensione che provocavano quei
giorni, avevo chiuso lo studio, considerando che la mia specialità (__________)
richiede una disponibilità di ascolto importante e una certa serenità", che "quindi
tutte le giornate nelle quali ci sono stati degli incontri o in alcuni casi che
le precedevano, ho preferito chiudere lo studio in primo luogo per l’interesse
del paziente, che non desidera avere di fronte una persona “assente e
distratta” e per darmi il tempo necessario per leggere tutta la documentazione
messa a disposizione da lei e per ritornare con la memoria ai fatti avvenuti
all’epoca, ormai vecchi di quasi dieci anni", che "a queste giornate ne vanno aggiunte altre per
il grande impegno nella preparazione, nello studio del dossier e non da ultimo
per recuperare dalla tensione causata da questi interrogatori, dalla durata del
procedimento e dall’attesa della conclusione" e che "questa
situazione nella quale mi sono trovato coinvolto e non voluta da me, come bene
può immaginare, mi ha scosso parecchio" (scritto 15.7.2008, doc. H
annesso all’istanza 18/21.7.2008);
che
l’istante asserisce di avere perso complessivamente venti giorni di lavoro ("comprese
le giornate di preparazione"), segnatamente con riferimento agli interrogatori
tenutisi il 5.1.1999 (iniziato alle ore 14:30 e terminato alle ore 19:15, AI 1)
ed il 7.5.1999 (iniziato alle ore 9:00 e terminato alle ore 11:15, AI 2) in
qualità di indiziato dinanzi alla polizia di __________ e all’incontro con
l’avv. __________ per consulenza e relativa preparazione, ai due colloqui tenutisi
con l’avv. __________ __________, all’interrogatorio, sempre in qualità di
indiziato, durante il pubblico dibattimento a carico del dr. med. __________ __________
tenutosi nel 2005 (iniziato alle ore 15:40 e terminato prima delle ore 17:35, copia
verbale di dibattimento 13.5.2005, p. 73 ss., inc. __________), ai due incontri
con l’avv. PR 1, ai due interrogatori tenutisi il 21.9.2006 (iniziato alle ore
14:00 e terminato alle ore 17:30, AI 11) ed il 4.10.2006 (iniziato alle ore
14:15 e terminato alle ore 18:20, AI 13) dinanzi al Ministero pubblico di __________
e al pubblico dibattimento tenutosi il 12.9.2007 dinanzi alla Pretura di __________
[apertura del pubblico dibattimento alle ore 9:00 e riapertura del pubblico
dibattimento alle ore 12:00 per la breve motivazione del giudizio e per la
lettura del dispositivo (verbale di dibattimento 12.9.2007, doc. 9, inc. __________)],
precisando che una giornata di lavoro di 8.5 ore corrisponderebbe – secondo il
tariffario orario Tarmed di CHF 208.50 – a CHF 1'773.10 (scritto 15.7.2008 e documenti allegati, doc. H annesso
all’istanza 18/21.7.2008);
che
la documentazione prodotta dal qui istante – cui spetta l’onere della prova
(cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art.
317 CPP, p. 506) – non è sufficiente per comprovare l’asserito danno subito, il
metodo di calcolo proposto essendo troppo generico e teorico;
che
avrebbe dovuto e potuto produrre, ad esempio, un elenco degli appuntamenti
fissati in quelle date e poi annullati a causa del procedimento penale aperto
nei suoi confronti, attestanti l’effettiva perdita di guadagno subita (cfr., in
relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime
previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005 in re
Fatti
H. N. Z.);
che
non comprova "(…) concretamente che il tempo che ha dovuto
sacrificare al suo lavoro per potersi difendere dall’accusa penale gli abbia
cagionato la perdita di guadagno di cui chiede il risarcimento, poiché non indica,
ad esempio, a quali mandati abbia rinunciato per dedicarsi alla tutela dei suoi
interessi nel quadro del procedimento penale", come – rettamente – rilevato dalla Divisione
della giustizia nelle sue osservazioni 31.7/4.8.2008;
che
va inoltre evidenziato che il tempo investito per gli interrogatori dinanzi
alla polizia (2), al Ministero pubblico (2), alla Corte delle assise criminali (1)
e alla Pretura penale (1), così come per gli incontri/colloqui tenutisi con i
patrocinatori e per "le giornate di preparazione" [quest’ultime peraltro non meglio quantificate
(scritto 15.7.2008, doc. H, annesso all’istanza 18/21.7.2008)], hanno avuto una
durata di una mezza giornata al massimo (per ogni singolo evento);
che
è pertanto corretto ritenere che la sua attività professionale indipendente (____________________)
gli avrebbe permesso una certa flessibilità nell’organizzazione del lavoro e
quindi una certa coordinazione con gli impegni dipendenti dal procedimento penale,
in applicazione dell’art. 44 CO, in considerazione del principio secondo il
quale il danneggiato è tenuto a contenere e ridurre il danno (come ad esempio
fissare di sabato gli appuntamenti con i __________);
che
va infine osservato che non può nemmeno soccorrere la tesi del qui istante il
fatto che egli abbia rinunciato ad avanzare pretese a titolo di torto morale (a
causa della gravità delle accuse mosse nei suoi confronti e della durata del
procedimento penale), essendo poste di danno – il mancato guadagno, da un lato,
e il torto morale, dall’altro lato – di natura differente;
che
in queste circostanze nulla gli è dovuto a questo titolo;
che
il qui istante postula infine la rifusione dell’importo di CHF 1'880.-- per
ripetibili di questa sede, oltre interessi al 5% dal 24.9.2007 (data della
Considerandi
fatturazione, cui ha seguito l’immediato pagamento da parte del cliente), di
cui CHF 1’680.-- a titolo di onorario (6 ore a CHF 280.--/ora) in applicazione
dell’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19.12.2007,
entrato in vigore l’1.1.2008, CHF 67.20 di spese (calcolate forfetariamente in
base all’art. 6 del predetto Regolamento) e l’IVA pari a CHF 132.80;
che
va al proposito osservato che il suddetto regolamento ha subito una modifica il
18.3.2008
mediante l’introduzione dell’art. 16 cpv. 2, secondo cui "Per i procedimenti aperti prima dell’entrata in vigore
del regolamento, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente" (BU 13/2008);
che
di conseguenza la richiesta dell’istante di applicare per le ripetibili una
tariffa oraria (omnicomprensiva) pari a CHF 280.-- non può essere accolta;
che
viene applicata la tariffa oraria di CHF 250.--/ora, come da prassi di questa
Camera, cui sono aggiunte le spese e l’IVA;
che
nella commisurazione dell’onorario inerente le prestazioni dipendenti
dall’istanza di indennità, questa Camera, oltre i parametri elaborati dal
Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di
patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di
accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari e l’onere lavorativo può del resto essere
considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva già la
fattispecie;
che
considerato infine il parziale accoglimento della domanda, a giudizio di questa
Camera appare congruo riconoscere un importo di CHF 600.-- a titolo di ripetibili
di questa sede (onorario, spese ed IVA inclusi);
che
l’indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 17'142.65, di cui CHF 16'542.65 per spese di patrocinio oltre interessi al 5% dal 18.7.2008 e CHF 600.--
per ripetibili dipendenti dal presente procedimento;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi
CHF 1'400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente,
per la somma di CHF 440.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 12.9.2007 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________ __________, a titolo di
indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 17'142.65, oltre interessi al 5% dal 18.7.2008 su CHF 16'542.65.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF
1'400.-- (millequattrocento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________
__________, in ragione di CHF 440.-- (quattrocentoquaranta).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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