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Decisione

60.2008.233

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

9 marzo 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti alla base delle imputazioni non erano particolarmente complicati;

che

nondimeno, dal profilo giuridico, i reati ipotizzati non erano – per l’istante,

cittadino straniero, anziano e malato – di facile / immediata comprensione;

che,

inoltre, il magistrato inquirente ha disposto il sequestro di diverse opere di

sua proprietà, per cui l’inchiesta ha senz’altro comportato importanti ripercussioni

sulla situazione personale di IS 1;

che,

come esposto, nel contesto delle informazioni preliminari sono pure state ordinate

alcune perizie in capo all’autenticità dei quadri, le cui risultanze potevano gravemente incidere sulla situazione

processuale dell’indagato;

che

le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;

che

IS 1 deve di conseguenza essere ritenuto accusato a’ sensi dell’art. 317

CPP anche se nei suoi confronti, formalmente, non è stata promossa l’accusa;

che

ha quindi diritto ad un’indennità per ingiusto procedimento;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera

verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa

dell’Ordine degli avvocati (TOA) – abrogata dall’1.1.2008, ma ancora applicabile

al caso concreto essendo in vigore al momento dell’attività legale prestata –

applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che

per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha quindi diritto di esporre, per

l’assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l’istruttoria

e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso

eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF

5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,

CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi

davanti alla Corte delle assise criminali;

che,

entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi

generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore

e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità

dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e

patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che

il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della

complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF

200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;

che

nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

Considerandi

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato

la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che

in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della

pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,

dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità

dell’esito del procedimento;

che

in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 5'747.-- (recte: CHF 5'997.--), di

cui CHF 5'250.-- (recte: CHF 5'500.--) di onorario [21 ore (recte: 22) a CHF

250.

--/ora)] e CHF 497.-- di spese;

che

dagli atti risulta che, in alcune circostanze, il qui istante ha fatto capo

anche al patrocinio dell’avv. __________, allora associato dello Studio legale __________,

che ha sottoscritto alcuni atti unitamente all’avv. PR 1;

che

questo fatto è, di per sé,

perfettamente legittimo: giusta l’art. 56 cpv. 1 CPP l’accusato può avvalersi

dell’opera di più difensori;

che

questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate

possano e debbano pure essere risarcite;

che

di regola, infatti, nel caso

in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente

sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero

sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che

appare giustificato riconoscere oneri

legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio

di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per

esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di

ardua lettura);

che la

fattispecie oggetto del procedimento penale – anche se ha comportato vari

sequestri di dipinti ed alcune perizie circa l’autenticità dei quadri – non

presentava specifiche difficoltà di fatto e/o di diritto, circostanza che

difatti l’istante non sostiene;

che

non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati;

che,

in ogni caso, l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario –

e le spese di cui l’istante chiede la rifusione sono conformi ai suddetti principi;

che

ad IS 1 va quindi rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 5'997.--,

di cui CHF 5'500.-- di onorario (22 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 497.-- di

spese;

che

interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

che

non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al decreto di non luogo a procedere 20.7.2007 emanato dall’allora procuratore

pubblico Marco Villa (NLP __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________,

a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'997.--.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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