60.2008.235
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento
29 agosto 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2008.235
Data decisione, Autorità:
29.08.2008, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
CPP-TI
art. 319a CPP-TI
Incarto n.
60.2008.235
Lugano
29 agosto
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/22.7.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.7.2007 del giudice
della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità ai sensi
degli art. 317 ss. CPP;
premesso che stante l’infondatezza del
gravame questa Camera non ha eseguito lo scambio degli allegati e quindi non ha
chiesto alle parti di prendere posizione in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 5.2.2007 il procuratore pubblico Antonio Perugini ha posto in stato
di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole delle
infrazioni previste dall’art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 vLCStr "per aver condotto l’autofurgone __________ senza la
licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo
sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione
per la responsabilità civile", fatti avvenuti a __________, il
7.12.2006;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.-- (dieci aliquote
giornaliere da CHF 90.-- cadauna), sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni, alla multa di CHF 400.-- e al pagamento della tassa di
giustizia e delle spese (DA __________);
che
con scritto 12/13.2.2007 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1,
ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa;
che
con giudizio 24.7.2007 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha dichiarato
IS 1 autore colpevole di circolazione senza targhe di controllo (art. 96 cifra
1 cpv. 1 vLCStr) "per avere, a __________ il 7 dicembre 2006,
condotto l’autofurgone __________ senza le targhe di controllo richieste" e lo ha prosciolto dall’accusa di circolazione senza
assicurazione RC, per i fatti descritti nel decreto d’accusa (DA __________)
del 5.2.2007 (sentenza 24.7.2007, inc. __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'160.--
per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
occorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda
con il termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP;
che
Fatti
i lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine prosciolto,
segnatamente a sapere se il diritto valga solo in caso di totale
proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella
fattispecie in esame;
che
l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che
l’imputato ha diritto ad un’indennità anche se è stato solo parzialmente
assolto (FF 2006 p. 1231);
che
nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore
dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato
ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di
Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);
che
la Camera dei ricorsi penali ritiene di principio, nella propria
giurisprudenza, che un’indennità sia possibile solo in presenza di un
proscioglimento totale dell’accusato;
che
eccezionalmente considera prosciolto anche l’accusato assolto da
imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re
S.K., inc. 60.2006.243);
che
l’art. 317 CPP non si applica pertanto ai casi in cui le accuse che hanno
portato alla condanna e quelle per cui c’è stato un proscioglimento sono
riferite al medesimo fatto o complesso di fatti (decisione 7.12.2005 in re
M.S., inc. 60.2004.305, confermata dall’Alta Corte con giudizio 1P.35/2006 del
7.3.2006);
Considerandi
che
in concreto, IS 1 è stato perseguito per i reati di veicoli a motore senza
licenza di circolazione giusta l’art. 96 cifra 1 cpv. 1 vLCStr (secondo cui è
punito con l’arresto o con la multa chiunque conduce un veicolo a motore o
circola con un rimorchio trainato da un veicolo a motore, senza licenza di
circolazione o le targhe di controllo richieste) e giusta l’art. 96 cifra 2
cpv. 1 vLCStr (secondo cui è punito con la detenzione o la multa chiunque
conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovesse sapere, prestando
l’attenzione dovuta, che non sussiste la prescritta assicurazione di
responsabilità civile), ed è stato prosciolto unicamente dal secondo capo
d’imputazione;
che
entrambe le imputazioni riguardavano reati in materia di circolazione stradale
ed erano riferite al medesimo complesso di fatti, avvenuto a __________ il
7.12
;
che
le fattispecie perseguite erano quindi connesse nella fase dell’inchiesta, in
cui gli atti d’indagine erano comunque giustificati anche solo riguardo al
reato di veicoli a motore senza licenza di circolazione giusta l’art. 96 cifra
1.
cpv. 1 vLCStr (rapporto di costatazione per infrazione alla LCStr 7.12.2006,
AI 1);
che
una connessione era inoltre data in occasione del dibattimento dinanzi alla Pretura
penale (cfr. sentenza 24.7.2007, inc. __________);
che
in queste circostanze, IS 1 non può essere considerato prosciolto ai
sensi dell’art. 317 CPP;
che
l’istanza deve pertanto essere respinta;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 200.--, sono poste a carico dell’istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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