60.2008.236
Istanza di ispezione degli atti
11 settembre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.236
Data decisione, Autorità:
11.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.236
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.7.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia di un decreto di non
luogo a procedere;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa
Camera con scritto del 21.7.2008, comunicando nello stesso tempo il proprio nulla
osta all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
In data 22.5.2001 __________
ha presentato una querela e denuncia penale contro ignoti: il procedimento
penale (inc. MP __________) si è concluso con un decreto di non luogo a procedere
del 16.7.2001 (NLP __________). Una successiva denuncia __________ della
medesima persona ha portato all’apertura del procedimento penale di cui all’inc.
MP__________, sfociato contestualmente in un decreto di non luogo procedere
del 21.5.2007 (NLP __________ che menziona anche il qui istante) ed in un decreto
d’accusa del 21.5.2007 (DA __________) a carico del qui istante.
2.
Con la presente
istanza, preso atto che il NLP __________ menziona il precedente __________ __________,
il qui istante chiede copia di detta decisione, con il nulla osta del
procuratore pubblico.
3.
Giusta l’art. 27
CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art.
8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La
Camera dei ricorsi
penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel presente caso,
Fatti
i due procedimenti vertevano sul medesimo complesso di fatti. Di modo che anche
rispetto al primo procedimento, c’è un interesse giuridico legittimo a favore
del qui istante, parte al secondo procedimento, di poter ricevere copia della
prima decisione di non luogo a procedere.
Considerandi
5.
L’istanza è
accolta. Copia del decreto di non luogo a procedere richiesto verrà inviata in
allegato alla copia della presente decisione destinata al qui istante.
6.
La tassa di
giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1,
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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