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Decisione

60.2008.237

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale

9 marzo 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che

l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore

di fiducia, avv. PR 1, di CHF 4'000.-- (recte: CHF 4'059.50, arrotondato a CHF

4'000.--), oltre interessi [di cui CHF 3'418.50 (recte: CHF 3'478.--) di

onorario (15 ore e 40 minuti a CHF 222.--/ora) e CHF 581.50 di spese (doc. 3/4)];

che

dalla nota risulta che l’istante era assistito, oltre che dall’avv. PR 1, da un

non meglio precisato legale __________;

che questo fatto è, di per sé, perfettamente legittimo: giusta l’art.

56 cpv. 1 CPP l’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori;

che

questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate

possano e debbano pure essere risarcite;

che

di regola, infatti, nel caso

in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente

sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero

sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im

ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

che

appare giustificato riconoscere oneri

legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una

regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio

di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per

esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di

ardua lettura);

che la

fattispecie oggetto del procedimento penale non implicava alcuna difficoltà di

fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;

che

non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati: il qui

istante, con il patrocinio dell’avv. PR 1, era sufficientemente assistito dal

profilo legale;

che

le operazioni indicate nella nota professionale riferite all’avvocato __________

(14.4.2008 e 29.4.2008) restano quindi a carico dell’istante, che peraltro non

spiega perché ha ritenuto necessario far capo a questo ulteriore difensore,

superfluo in concreto;

che

le prestazioni “inviata procura via fax a cliente 1p” (15.4.2008), “cpc

via fax a cliente” (15.4.2008) e “trasferta segretaria studio avv. __________

(2 volte)” (24.4.2008) non possono essere riconosciute: si tratta infatti

di operazioni che potevano essere effettuate rispettivamente che sono state

effettuate dal segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale;

che

la tariffa oraria esposta nella nota è conforme ai suddetti principi;

che

il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha

sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel

dibattimento;

che,

come detto, la fattispecie – reato di lesioni semplici – non presentava alcuna

difficoltà particolare in fatto e/o in diritto, come ben emerge dalla lettura

della sentenza di merito 29.4.2008 (inc. __________);

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che,

pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la

diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare eccessivo – siccome

non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio – in relazione ai

colloqui con l’istante (105 min) ed alla lettura degli atti / preparazione del

dibattimento (255 min);

che

– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 12 ore e

25 min a CHF 222.--/ora (tariffa oraria applicata dal legale nel caso

concreto), per complessivi CHF 2'756.50, di cui 60 min per i colloqui con l’istante

e 180 min per la lettura degli atti e la preparazione del dibattimento, per il

resto ammesso come esposto (con le precisazioni suindicate con riferimento alle

prestazioni a carico dell’avv. PR 1 medesimo);

che

questa Camera ammette, anche dopo l’abrogazione della TOA, ed in particolare

del suo art. 3 cpv. 2 lit. a/b, il diritto al rimborso di CHF 50.-- per la

formazione e l’archiviazione dell’incarto (comprese le spese di chiusura, tra

le quali quelle per la nota professionale), di CHF 5.-- per ogni pagina

originale, inclusa la copia per l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia;

che,

inoltre, il costo dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza

e dei fogli per appunti (come, per esempio, per la stesura dell’arringa) sono a

carico del patrocinatore;

che

– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 524.--;

che

al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'780.50

[CHF 3'280.50 dedotti CHF 500.-- riconosciuti a IS 1 quali ripetibili dal

giudice della Pretura penale (decisione 29.4.2008, p. 13, inc. (inc. __________)];

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 22.7.2008 (cfr. timbro postale) della presente

istanza, come postulato;

che

– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la

giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme

precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da

risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono

essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.

1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa

del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del

lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.

406 e 1988 p. 422);

che

l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta

dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il

procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del

23.2.2004)];

che

per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto

Considerandi

suppletivo, gli art. 42 ss. CO

(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’istante chiede la somma di CHF 1'178.--, oltre

interessi, di cui CHF 143.-- per spese di trasferta [__________: 62 km a CHF

0.

/km (in data 24.4.2008 e 29.4.2008); __________: 136 km a CHF 0.55/km (in

data 29.4.2008)], CHF 460.-- per dispendio orario per le trasferte [276 min a

CHF 100.--/ora] e CHF 575.-- per dispendio orario per i colloqui e per il

dibattimento [345 min a CHF 100.--/ora];

che vi è evidentemente un nesso di

causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi

confronti e le spese di trasferta;

che

si giustifica pertanto riconoscere CHF 34.10, come richiesto, per la tratta __________

del 24.4.2008 e CHF 83.60 per la tratta __________ [152 km a CHF 0.55/km (come

domandato)] del 29.4.2008, per complessivi CHF 117.70, oltre interessi dal 22.7.2008,

come postulato;

che,

per quanto concerne la rifusione del dispendio orario per le trasferte, per i

colloqui con il suo patrocinatore e per il dibattimento, IS 1 domanda CHF

1'035.-- (621 min a CHF 100.--/ora in ragione della sua professione di

ingegnere);

che

dall’incarto risulta che l’istante lavorava quale agente di sicurezza (verbale

di interrogatorio 24.3.2007, ore 02.30, allegato al rapporto di arresto 24.3.2007),

fatto che ha confermato il 29.4.2008 sul formulario “reddito e sostanza”,

indicando “servizio d’ordine (in cerca di occupazione come ingegnere)”;

che

si può quindi reputare che la

sua attività professionale gli avrebbe permesso una certa flessibilità

nell’organizzazione del lavoro e pertanto una certa coordinazione con gli

impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in

considerazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere e

ridurre il danno;

che

di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo, ritenuto, in ogni caso, che quand’anche

IS 1 avesse provato, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,

Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i

danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento

pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”],

una perdita di guadagno dovuta al procedimento penale, non poteva essergli riconosciuta la tariffa oraria di CHF 100.--

quale ingegnere: IS 1 era infatti attivo soltanto quale agente di sicurezza;

che

l’indennità prevista dall’art.

317.

CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che

la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere

d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della

lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.

SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è

concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi

e questa non sia stata riparata in altro modo;

che

è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare

del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione

dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a

conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale

dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e

412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che

la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione

della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto

all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia

177.

e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che

l’istante domanda CHF 400.--, oltre interessi, quale risarcimento per due

giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;

che

nel decreto di accusa 24.9.2007 (DA __________) è indicato che l’istante è

stato detenuto per la durata di un giorno;

che

IS 1 è stato arrestato il 24.3.2007, ore 03.10, ed è stato rilasciato il

25.3

, ore 13.31 (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria

30.3

);

che

la privazione della libertà si è quindi protratta per quasi trentasei ore;

che

di conseguenza, ai fini del calcolo della pretesa, appare corretto risarcire il

torto morale per due giorni, come richiesto;

che

– in difetto di elementi che

giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con

riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene

quindi assegnato l’importo di CHF 400.--, oltre interessi dal 25.3.2007, come

domandato;

che questa conclusione tiene conto del

resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il

procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla

sentenza 29.4.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla

presente decisione;

che

quali ripetibili, che protesta, chiede la somma di CHF 890.90, oltre interessi,

di cui CHF 666.-- di onorario (3 ore e 10 minuti a CHF 210.--/ora circa) e CHF

224.90

di spese (doc. 10/11);

che

– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di

indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,

tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che

la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che

l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva la fattispecie;

che

– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –

va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;

che

sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;

che

a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'798.20, di cui CHF 2'780.50, oltre

interessi, per spese legali, CHF 117.70,

oltre interessi, per danno materiale, CHF 400.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per

ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 200.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 29.4.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),

rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.

317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'798.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'898.20

dal 22.7.2008 e su CHF 400.-- dal 25.3.2007.

2. La

tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 200.-- (duecento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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