60.2008.237
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
9 marzo 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
60.2008.237
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.237
Lugano
9 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 22/23.7.2008
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 29.4.2008
del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità
per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 24/25.7.2008 del
procuratore pubblico Nicola Respini – che ha comunicato di non avere
particolari osservazioni –, 31.7/4.8.2008 della Divisione della giustizia –
che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in
particolare, ha contestato la pretesa per danno materiale – e 29.7/5.8.2008 del
giudice della Pretura penale – che ha contestato la richiesta retribuzione
oraria di CHF 100.-- –;
preso atto che, su invito 23.7.2008 di
questa Camera, il 25/28.7.2008 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e
le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da
assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con decreto 24.9.2007 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti
alla Pretura penale IS 1 – arrestato il 24.3.2007 e rilasciato il giorno
seguente – siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici giusta l’art. 123
cifra 1 CP “per avere, a __________, il __________, in correità con __________
e __________, tenendolo immobilizzato mentre __________ lo percuoteva sul viso
e quindi trascinandolo in un vicino locale facendogli sbattere il capo contro
la maniglia della porta, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di __________,
come attestato dai certificati medici in atti”;
che
ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.-- (dieci aliquote
da CHF 30.--/aliquota), dedotto il carcere preventivo sofferto, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--
ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
che,
inoltre, ha rinviato la parte civile al competente foro (DA __________);
che
con scritto 6/11.10.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che
con sentenza 29.4.2008 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusato
dall’imputazione [condannando, al contrario, __________ e __________, deferiti davanti
al medesimo giudice per gli stessi fatti (inc. __________)];
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica
e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno
sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 6'468.90, oltre
interessi, di cui CHF 4'000.-- per spese legali, CHF 1'178.-- per danno
materiale, CHF 400.-- per torto morale e CHF 890.90 per ripetibili dipendenti
dall’istanza per ingiusto procedimento;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di
ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio
regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
Fatti
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che
l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore
di fiducia, avv. PR 1, di CHF 4'000.-- (recte: CHF 4'059.50, arrotondato a CHF
4'000.--), oltre interessi [di cui CHF 3'418.50 (recte: CHF 3'478.--) di
onorario (15 ore e 40 minuti a CHF 222.--/ora) e CHF 581.50 di spese (doc. 3/4)];
che
dalla nota risulta che l’istante era assistito, oltre che dall’avv. PR 1, da un
non meglio precisato legale __________;
che questo fatto è, di per sé, perfettamente legittimo: giusta l’art.
56 cpv. 1 CPP l’accusato può avvalersi dell’opera di più difensori;
che
questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate
possano e debbano pure essere risarcite;
che
di regola, infatti, nel caso
in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente
sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero
sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im
ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che
appare giustificato riconoscere oneri
legali per un ulteriore patrocinatore unicamente laddove – secondo una
regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato – si impone un collegio
di difesa in ragione della particolare difficoltà del caso (si pensi, per
esempio, ad un complicato incarto finanziario con copiosa documentazione di
ardua lettura);
che la
fattispecie oggetto del procedimento penale non implicava alcuna difficoltà di
fatto e/o di diritto, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;
che
non si imponeva pertanto, manifestamente, la presenza di due avvocati: il qui
istante, con il patrocinio dell’avv. PR 1, era sufficientemente assistito dal
profilo legale;
che
le operazioni indicate nella nota professionale riferite all’avvocato __________
(14.4.2008 e 29.4.2008) restano quindi a carico dell’istante, che peraltro non
spiega perché ha ritenuto necessario far capo a questo ulteriore difensore,
superfluo in concreto;
che
le prestazioni “inviata procura via fax a cliente 1p” (15.4.2008), “cpc
via fax a cliente” (15.4.2008) e “trasferta segretaria studio avv. __________
(2 volte)” (24.4.2008) non possono essere riconosciute: si tratta infatti
di operazioni che potevano essere effettuate rispettivamente che sono state
effettuate dal segretariato, i cui oneri devono essere sopportati dal legale;
che
la tariffa oraria esposta nella nota è conforme ai suddetti principi;
che
il legale ha assunto il mandato dopo l’emanazione del decreto di accusa ed ha
sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel
dibattimento;
che,
come detto, la fattispecie – reato di lesioni semplici – non presentava alcuna
difficoltà particolare in fatto e/o in diritto, come ben emerge dalla lettura
della sentenza di merito 29.4.2008 (inc. __________);
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che,
pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la
diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare eccessivo – siccome
non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio – in relazione ai
colloqui con l’istante (105 min) ed alla lettura degli atti / preparazione del
dibattimento (255 min);
che
– tutto ciò considerato – viene quindi riconosciuto un onorario pari a 12 ore e
25 min a CHF 222.--/ora (tariffa oraria applicata dal legale nel caso
concreto), per complessivi CHF 2'756.50, di cui 60 min per i colloqui con l’istante
e 180 min per la lettura degli atti e la preparazione del dibattimento, per il
resto ammesso come esposto (con le precisazioni suindicate con riferimento alle
prestazioni a carico dell’avv. PR 1 medesimo);
che
questa Camera ammette, anche dopo l’abrogazione della TOA, ed in particolare
del suo art. 3 cpv. 2 lit. a/b, il diritto al rimborso di CHF 50.-- per la
formazione e l’archiviazione dell’incarto (comprese le spese di chiusura, tra
le quali quelle per la nota professionale), di CHF 5.-- per ogni pagina
originale, inclusa la copia per l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia;
che,
inoltre, il costo dei fogli accompagnatori agli scritti inviati per conoscenza
e dei fogli per appunti (come, per esempio, per la stesura dell’arringa) sono a
carico del patrocinatore;
che
– ciò detto – le spese sono approvate in CHF 524.--;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'780.50
[CHF 3'280.50 dedotti CHF 500.-- riconosciuti a IS 1 quali ripetibili dal
giudice della Pretura penale (decisione 29.4.2008, p. 13, inc. (inc. __________)];
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 22.7.2008 (cfr. timbro postale) della presente
istanza, come postulato;
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che
l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta
dell’accusa o della detenzione [nesso di causalità naturale ed adeguato tra il
procedimento penale ed il pregiudizio (decisione TF 1P.602/2003 del
23.2.2004)];
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
Considerandi
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’istante chiede la somma di CHF 1'178.--, oltre
interessi, di cui CHF 143.-- per spese di trasferta [__________: 62 km a CHF
0.
/km (in data 24.4.2008 e 29.4.2008); __________: 136 km a CHF 0.55/km (in
data 29.4.2008)], CHF 460.-- per dispendio orario per le trasferte [276 min a
CHF 100.--/ora] e CHF 575.-- per dispendio orario per i colloqui e per il
dibattimento [345 min a CHF 100.--/ora];
che vi è evidentemente un nesso di
causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi
confronti e le spese di trasferta;
che
si giustifica pertanto riconoscere CHF 34.10, come richiesto, per la tratta __________
del 24.4.2008 e CHF 83.60 per la tratta __________ [152 km a CHF 0.55/km (come
domandato)] del 29.4.2008, per complessivi CHF 117.70, oltre interessi dal 22.7.2008,
come postulato;
che,
per quanto concerne la rifusione del dispendio orario per le trasferte, per i
colloqui con il suo patrocinatore e per il dibattimento, IS 1 domanda CHF
1'035.-- (621 min a CHF 100.--/ora in ragione della sua professione di
ingegnere);
che
dall’incarto risulta che l’istante lavorava quale agente di sicurezza (verbale
di interrogatorio 24.3.2007, ore 02.30, allegato al rapporto di arresto 24.3.2007),
fatto che ha confermato il 29.4.2008 sul formulario “reddito e sostanza”,
indicando “servizio d’ordine (in cerca di occupazione come ingegnere)”;
che
si può quindi reputare che la
sua attività professionale gli avrebbe permesso una certa flessibilità
nell’organizzazione del lavoro e pertanto una certa coordinazione con gli
impegni dipendenti dal procedimento penale, in applicazione dell’art. 44 CO, in
considerazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a contenere e
ridurre il danno;
che
di conseguenza nulla gli è dovuto a questo titolo, ritenuto, in ogni caso, che quand’anche
IS 1 avesse provato, come gli incombeva [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,
Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i
danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento
pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”],
una perdita di guadagno dovuta al procedimento penale, non poteva essergli riconosciuta la tariffa oraria di CHF 100.--
quale ingegnere: IS 1 era infatti attivo soltanto quale agente di sicurezza;
che
l’indennità prevista dall’art.
317.
CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
177.
e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l’istante domanda CHF 400.--, oltre interessi, quale risarcimento per due
giorni (CHF 200.--/giorno) di detenzione preventiva ingiustamente sofferta;
che
nel decreto di accusa 24.9.2007 (DA __________) è indicato che l’istante è
stato detenuto per la durata di un giorno;
che
IS 1 è stato arrestato il 24.3.2007, ore 03.10, ed è stato rilasciato il
25.3
, ore 13.31 (cfr. rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
30.3
);
che
la privazione della libertà si è quindi protratta per quasi trentasei ore;
che
di conseguenza, ai fini del calcolo della pretesa, appare corretto risarcire il
torto morale per due giorni, come richiesto;
che
– in difetto di elementi che
giustificano una diminuzione della postulata somma, in particolare con
riferimento ai criteri menzionati in precedenza – per la detenzione preventiva ingiustamente patita gli viene
quindi assegnato l’importo di CHF 400.--, oltre interessi dal 25.3.2007, come
domandato;
che questa conclusione tiene conto del
resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il
procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla
sentenza 29.4.2008 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla
presente decisione;
che
quali ripetibili, che protesta, chiede la somma di CHF 890.90, oltre interessi,
di cui CHF 666.-- di onorario (3 ore e 10 minuti a CHF 210.--/ora circa) e CHF
224.90
di spese (doc. 10/11);
che
– nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di
indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv,
tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che
l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva la fattispecie;
che
– tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza –
va pertanto ammesso un importo di CHF 500.--, comprendente onorario e spese;
che
sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;
che
a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 3'798.20, di cui CHF 2'780.50, oltre
interessi, per spese legali, CHF 117.70,
oltre interessi, per danno materiale, CHF 400.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 500.-- per
ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 200.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 29.4.2008 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________),
rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art.
317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'798.20, oltre interessi del 5% su CHF 2'898.20
dal 22.7.2008 e su CHF 400.-- dal 25.3.2007.
2. La
tassa di giustizia di CHF 500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
550.-- (cinquecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 200.-- (duecento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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