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Decisione

60.2008.24

Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale case da gioco quale istante

7 aprile 2008Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

di questa Camera;

richiamate le osservazioni 24/25.1.2008 del

procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali si rimette al prudente

giudizio di questa Camera;

richiamato lo scritto 29/30.1.2008 del

patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di non avere particolari

osservazioni da formulare;

richiamato lo scritto 4/5.2.2008 della PI 5,

con il quale comunica di rinunciare a presentare osservazioni;

ritenuto che la PI 4 e la PI 6,

interpellate, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Il

Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per

titolo di truffa aggravata ed abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a

carico di PI 2 e PI 3, in relazione a manipolazioni con delle slot machines presso

il PI 4 di __________.

Considerandi

2.

Con

la presente istanza, la __________ chiede l’accesso agli atti dell’incarto penale.

All’accoglimento dell’istanza nessuno si oppone, prevalentemente rimettendosi

al giudizio di questa Camera.

3.

L’art.

27.

CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente

art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal

presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli

atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico

legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel

processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e

dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel

presente caso, la __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente

diritto di accedere agli atti del procedimento richiesto in quanto pertinente a

fatti accaduti, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati sono stati

commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 48 e 49 LCG.

5.

L’istanza

è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà

avvenire presso il Ministero pubblico a Bellinzona.

6.

Visto

l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di

tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma

applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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