60.2008.24
Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale case da gioco quale istante
7 aprile 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.24
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione federale case da gioco quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.24
Lugano
7 aprile 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 17/18.1.2008
presentata dalla
IS 1 (), ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale relativo a fatti intervenuti in un casinò;
richiamato lo scritto 23/24.1.2008 del
patrocinatore di PI 2, con il quale comunica di rimettersi al prudente giudizio
Fatti
di questa Camera;
richiamate le osservazioni 24/25.1.2008 del
procuratore pubblico Arturo Garzoni, con le quali si rimette al prudente
giudizio di questa Camera;
richiamato lo scritto 29/30.1.2008 del
patrocinatore di PI 3, con il quale comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
richiamato lo scritto 4/5.2.2008 della PI 5,
con il quale comunica di rinunciare a presentare osservazioni;
ritenuto che la PI 4 e la PI 6,
interpellate, non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) per
titolo di truffa aggravata ed abuso di un impianto per l’elaborazione di dati a
carico di PI 2 e PI 3, in relazione a manipolazioni con delle slot machines presso
il PI 4 di __________.
Considerandi
2.
Con
la presente istanza, la __________ chiede l’accesso agli atti dell’incarto penale.
All’accoglimento dell’istanza nessuno si oppone, prevalentemente rimettendosi
al giudizio di questa Camera.
3.
L’art.
27.
CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel
presente caso, la __________, quale autorità di vigilanza, ha certamente
diritto di accedere agli atti del procedimento richiesto in quanto pertinente a
fatti accaduti, considerato l’ambito nel quale i reati ipotizzati sono stati
commessi, e ciò con riferimento anche agli art. 48 e 49 LCG.
5.
L’istanza
è pertanto accolta. L’accesso agli atti dell’incarto MP __________ potrà
avvenire presso il Ministero pubblico a Bellinzona.
6.
Visto
l’obbligo di comunicazione e di collaborazione, si prescinde dal prelievo di
tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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