60.2008.240
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane quale istante
14 ottobre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2008.240
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.240
Lugano
14 ottobre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.7.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 28/29.7.2008 di PI
2, che tramite il proprio patrocinatore si oppone all’accesso agli atti
richiesto;
richiamati i preavvisi favorevoli 31.7.2008
(per PI 4), 6.8.2008 (per +PI 5) e 29.8.2008 (per PI 2) del procuratore
pubblico Luca Maghetti;
richiamate le osservazioni 7/8.8.2008 del
patrocinatore di PI 5, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;
richiamate le osservazioni 7/8.8.2008 del
patrocinatore di PI 4, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto
diversi procedimenti penali in relazione alla vendita ed all’esportazione di
sostanze farmaceutiche (inc. MP __________ per PI 2, __________ per PI 4, __________
per PI 5).
2. La
IS 1 ha aperto delle indagini per presunta importazione ed esportazione
illegale di farmaci a carico di PI 2, PI 4 e PI 5, oltre che di alcune persone
giuridiche (inc. __________, __________). Con riferimento ai procedimenti
penali in corso a carico delle medesime persone, e con riferimento all’art. 30
DPA, la Sezione istante chiede di poter ispezionare gli atti dei procedimenti
penali. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta,
mentre due parti si sono opposte all’accoglimento della medesima.
3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore
dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con
riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e
95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Il
Servizio istante ha aperto delle indagini sulle medesime persone oggetto dei procedimenti
penali surriferiti in relazione ad ipotizzate violazioni alla Legge sulle dogane
(art. 127 LD) ed alla Legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA).
Con riferimento agli art. 128 LD e 88 LIVA per la competenza ed agli art. 30
DPA, 114 LD e 27 CPP per la collaborazione tra autorità e la visione degli
atti, la Sezione istante chiede di aver accesso agli atti delle inchieste
penali.
Una
parte si oppone considerando prematura la richiesta, in considerazione del fatto
che neppure le parti hanno accesso agli atti, ciò che non dovrebbe pertanto essere
concesso a terzi. Un’altra parte si oppone con riferimento alla segretezza
dell’istruttoria (art. 177 CPP), oltre che per assenza di un legittimo
interesse giuridico (art. 27 CPP), nonché per assenza di una formale decisione
Fatti
di apertura, da parte del Servizio istante, del procedimento amministrativo.
5. Nel
presente caso, considerata l’esistenza di indagini, e richiamati gli art. 30
DPA e 114 LD, è pacifico che siano date le premesse per riconoscere un
legittimo interesse giuridico a favore del Servizio istante, ritenuto come i
fatti alla base delle inchieste penali possono avere una rilevanza anche
nell’ottica della LD e della LIVA.
Nulla
cambia a questa conclusione l’eventuale assenza di una formale decisione di
Considerandi
apertura delle indagini o la possibilità di reperire informazioni anche con
altri atti d’inchiesta.
L’autorizzazione
giusta l’art. 27 CPP fa inoltre decadere i limiti posti dall’art. 177 CPP.
6.
L’istanza
di accesso agli atti è accolta. Considerata la legittima obbiezione sollevata
da un resistente (riferita al temporaneo mancato accesso agli atti delle
parti), il Servizio istante potrà avere accesso agli atti delle inchieste
penali unicamente dopo che tale diritto è stato riconosciuto alle parti, ed in
particolare agli accusati o, in un caso, agli eredi.
7.
Considerati
il carattere pubblico della Sezione istante e lo scopo della richiesta, si prescinde
dal prelevare la tassa di giustizia e le relative spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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