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Decisione

60.2008.240

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane quale istante

14 ottobre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di apertura, da parte del Servizio istante, del procedimento amministrativo.

5. Nel

presente caso, considerata l’esistenza di indagini, e richiamati gli art. 30

DPA e 114 LD, è pacifico che siano date le premesse per riconoscere un

legittimo interesse giuridico a favore del Servizio istante, ritenuto come i

fatti alla base delle inchieste penali possono avere una rilevanza anche

nell’ottica della LD e della LIVA.

Nulla

cambia a questa conclusione l’eventuale assenza di una formale decisione di

Considerandi

apertura delle indagini o la possibilità di reperire informazioni anche con

altri atti d’inchiesta.

L’autorizzazione

giusta l’art. 27 CPP fa inoltre decadere i limiti posti dall’art. 177 CPP.

6.

L’istanza

di accesso agli atti è accolta. Considerata la legittima obbiezione sollevata

da un resistente (riferita al temporaneo mancato accesso agli atti delle

parti), il Servizio istante potrà avere accesso agli atti delle inchieste

penali unicamente dopo che tale diritto è stato riconosciuto alle parti, ed in

particolare agli accusati o, in un caso, agli eredi.

7.

Considerati

il carattere pubblico della Sezione istante e lo scopo della richiesta, si prescinde

dal prelevare la tassa di giustizia e le relative spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra

disposizione applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è accolta ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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