60.2008.243
Istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
14 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.243
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Sezione dei permessi e dell'immigrazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.243
Lugano
14 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 25/28.7.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un incarto penale in relazione ad una domanda di restituzione di un'arma;
richiamate le osservazioni 4/6.8.2008 di PI
2, che ribadisce la richiesta di restituzione;
richiamate le osservazioni 5/6.8.2008 del
procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, con le quali preavvisa
favorevolmente la richiesta;
ritenuto che questa Camera ha poi
richiamato, per completezza, l’incarto dalla Pretura penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale a carico di PI 2 (inc. __________) conclusosi con un
decreto d’accusa del 23.5.2005 per titolo di minaccia (DA __________), confermato
dalla Pretura penale con decisione 2.12.2005 (inc. __________). Nel decreto
d’accusa, come nella sentenza della Pretura penale, è stato disposto il
dissequestro del moschetto modello 1931 nelle mani dell’Arsenale militare di
Bellinzona.
2. A
seguito di una richiesta di restituzione dell’arma del 29.6.2008, la Sezione
istante chiede di poter avere accesso all’incarto penale surriferito. Il
procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la domanda, mentre PI 2 ha
ribadito la richiesta di restituzione dell’arma.
3. L'art.
27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli
atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nella
fattispecie i presupposti di legge appaiono dati, stanti le ragioni che
giustificano l’istanza, le competenze dell’autorità istante, la sua facoltà
d’indagine d’ufficio, non da ultimo il suo vincolo al segreto d’ufficio e, in
particolare, l’art. 13 LCLArm che prevede segnatamente che pure le autorità
giudiziarie, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente
quelle informazioni che risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm
e della normativa d’applicazione cantonale.
5. L’istanza
va pertanto accolta. L’incarto sarà allegato alla copia della presente decisione
destinata alla Sezione istante, con onere di ritornarlo direttamente al
Ministero pubblico.
6. Considerato
che l’istante è un ufficio della pubblica amministrazione ed il tenore
dell’art. 13 LCLArm, non vanno imposte tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1.
L’istanza è accolta ai
sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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