60.2008.248
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
8 settembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
60.2008.248
Data decisione, Autorità:
08.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.248
Lugano
8 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 29/31.7.2008
presentata dalla
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad
ispezionare gli atti dei procedimenti penali concernenti PI 2, __________;
richiamati gli scritti 4/5.8.2008 di PI 2 –
che si oppone alla domanda – e 26.8.2008 del procuratore pubblico Andrea Pagani
– che preavvisa favorevolmente la richiesta –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il magistrato inquirente ha segnalato alla IS 1, il caso di PI 2 [“(…), da
qualche anno ormai, ha preso di mira alcune persone, denunciandole a più
riprese con motivazioni che lasciano presagire l’assenza di una completa
capacità d’intendere e di volere”] chiedendo di verificare la di lei
condizione personale;
che
con istanza 29/31.7.2008 la predetta Commissione tutoria regionale ha domandato
– per disporre di un quadro completo della situazione – di poter ispezionare
gli atti dei procedimenti penali inerenti PI 2 quale denunciante / querelante
rispettivamente quale denunciata / querelata dal 2005 ad oggi;
che
il procuratore pubblico ha trasmesso a questa Camera gli inc. MP __________ (__________/
PI 2), __________ (__________/ PI 2), __________ (PI 2 / __________), __________
(PI 2 / __________), __________ (PI 2 / __________ – __________ – __________), __________
(PI 2 / __________ – __________), __________ (PI 2 / __________), __________ (__________/
PI 2) e __________ (PI 2 / avv. __________) preavvisando favorevolmente la
citata richiesta;
che
PI 2 – facendo riferimento, tra l’altro, alla sua segnalazione all’Ordine degli
avvocati in capo all’operato di autorità giudiziarie ed amministrative – si è
opposta alla domanda;
che
giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato
il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del
Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse
giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate
nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei
testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità
dell’ispezione”;
che
ogni autorità giudiziaria o amministrativa, gli organi di polizia, i funzionari
ed i pubblici dipendenti sono tenuti a comunicare alla commissione tutoria o
all’autorità di vigilanza i casi che richiedono il loro intervento ed a
trasmettere le informazioni rilevanti per l’adozione di eventuali misure di
protezione, riservati eventuali interessi pubblici preponderanti [art. 5 cpv.
1/2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele (LOPTC) dell’8 marzo 1999, entrata in vigore l’1 gennaio 2001];
che
nella fattispecie sono realizzati i presupposti a’ sensi dell’art. 27 CPP
stante il legittimo interesse della Commissione tutoria regionale istante che,
dopo l’adozione della LOPTC, ha assunto le competenze in materia di tutela e
curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali: trattasi
infatti dell’autorità competente, giusta gli art. 2, 3, 37 ss. LOPTC e 369 ss.
CC, ad adottare le misure a favore di persone maggiorenni;
che
il fatto che PI 2 abbia segnalato all’Ordine degli avvocati autorità
giudiziarie ed amministrative non è manifestamente motivo sufficiente per
negare all’istante il diritto di compulsare gli incarti penali che la riguardano
direttamente: l’interesse della Commissione istante ad esaminare gli atti per ordinare
eventuali misure a suo favore (e quindi per decidere nell’interesse medesimo della
qui osservante) è preponderante;
che,
a tutela delle altre parti coinvolte nei procedimenti penali quali denuncianti
/ querelanti rispettivamente denunciate / querelate, si giustifica nondimeno non
permettere la fotocopiatura degli atti;
che
l’istanza è accolta: gli incarti possono essere esaminati, senza facoltà di
estrarre copia, da un membro della Commissione tutoria regionale, previo
appuntamento, presso gli uffici del Ministero pubblico;
che,
considerati il carattere e la funzione pubblica della Commissione istante, si rinuncia
al prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra
disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
Considerandi
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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