60.2008.25
Istanza di ispezione degli atti, banca
6 marzo 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.25
Data decisione, Autorità:
06.03.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti, banca
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.25
Lugano
6 marzo 2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano
Ranzanici
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 18/21.1.2008
presentata dalla
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti
di un procedimento penale (inc. MP __________);
richiamate le osservazioni 22.1.2008 del procuratore
pubblico Maria Galliani con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;
ritenuto che PI 2, interpellato tramite il
proprio patrocinatore, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di un esposto del 15.1.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale (inc. MP __________) per l’ipotesi di reato di truffa in relazione a degli
investimenti in __________. Nell’esposto penale si fa riferimento a contatti di
uno degli investitori con la direzione della banca qui istante.
2. Con la
presente istanza, la banca IS 1 chiede l’accesso agli atti del procedimento
penale. Il procuratore pubblico interpellato ha comunicato il proprio nulla
osta all’accoglimento dell’istanza, mentre che PI 2, interpellato, non ha
presentato osservazioni.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996,
che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche
alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108),
stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei
ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e
l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso è certamente data una connessione tra la banca istante e
l’incarto al quale la stessa, tramite il proprio patrocinatore, chiede
l’accesso (inc. MP __________): per altro verso non sono state sollevate
opposizioni alla concessione di tale facoltà.
È quindi dato
un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
5. L’istanza
è dunque accolta.
Il
patrocinatore della banca istante potrà accedere agli atti dell’inc. MP __________
presso il Ministero pubblico, previo contatto telefonico.
6. La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della banca istante.
Per questi motivi,
visti gli artt. 27 CPP, 39 lit. f LTG ed
ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta
ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le
spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste
a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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