60.2008.251
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
23 marzo 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2008.251
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.251
Lugano
23 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione, di Ivano
Ranzanici, esclusosi)
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/5.8.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 3.8.2007
emanato dall'allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________), un'
indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 11/12.8.2008 del
procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che comunica di non avere
osservazioni in merito, e 18/20.8.2008 della Divisione della giustizia, che “(…)
si rimette alle osservazioni che presenterà il Ministero pubblico”;
preso atto che, su invito 13.8.2008 di
questa Camera, il 14/19.8.2008 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e
le altre poste di danno "(…) non sono in alcun modo coperte, anticipate
o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 è stato arrestato in data 3.12.1998 alle ore 12.10, su ordine d'arresto di
stessa data dell'allora procuratore pubblico Franco Lardelli (AI 3, AI 4, inc.
MP __________), per titolo di riciclaggio di denaro; al qui istante veniva
rimproverato di avere, nel periodo __________ 1998, compiuto atti suscettibili
di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di
valori patrimoniali per almeno complessivi CHF 1'063'200.--, che sapeva o
doveva presumere dalle circostanze, provenire da un crimine ed in particolare
da traffici internazionali di stupefacenti; l'arresto di IS 1 ha poi permesso
di proseguire l'inchiesta e di arrestare altre tre persone poi condannate in
data 15.2.2001 (inchiesta __________) (cfr. decreto d'abbandono 3.8.2008, p. 1,
ABB __________);
che
l'istante è stato poi scarcerato in data 14.1.1999 (AI 16) dietro versamento di
una cauzione di CHF 5'000.--;
che con decisione 3.8.2007 il
procuratore pubblico Maria Galliani ha decretato l'abbandono del procedimento
penale “(…) ritenuto come il reato di riciclaggio ex art. 305bis cifra 1 CP
costituisca un delitto, l’azione penale, in base all’art. 70 vecchio CP, si
prescrive in cinque anni e in forma assoluta in sette anni e mezzo. (…) occorre
decretare l’abbandono in relazione al reato di riciclaggio di denaro nei confronti
di IS 1 per intervenuta prescrizione” (decreto d’abbandono 3.8.2007, ABB __________);
che con l'istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede
che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli,
quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale,
l'importo di CHF 3'860.--, oltre interessi, per spese legali e CHF 4'300.--,
oltre interessi, per torto morale (istanza 2/5.8.2008, p. 3);
che
giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da
ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un'indennità nella forma
della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali
e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed.,
Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
in concreto il procedimento è stato abbandonato per intervenuta prescrizione
dell’azione penale;
che
appartiene ai cantoni determinare se la prescrizione dell’azione penale comporti
l’assenza di un presupposto processuale o l’esclusione della punibilità fondata
sul diritto sostanziale;
che
il Tribunale federale ha rilevato che nella prassi ticinese l’intervento della
prescrizione comporta l’estinzione del diritto dello Stato di punire e deve
quindi essere sanzionato con un giudizio di merito (decisione TF 1P.258/2002
del 2.10.2002);
che IS 1 può essere dunque
considerato “prosciolto“ avendo così diritto ad un’indennità nella forma della
rifusione delle spese legali;
che,
nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera
verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine
degli avvocati (TOA) - abrogata dall'1.1.2008, ma ancora applicabile al caso
concreto essendo in vigore al momento dell'attività legale prestata [per tutte
le spese di patrocinio effettuate dopo l'1.1.2008 questa Camera verifica invece
la conformità della nota d'onorario al principio regolamentato all'art. 15a
cpv. 2 LAvv, disposizione che peraltro ha ripreso l'art. 8 TOA] - applicando i
parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che
per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per
l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria
e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso
eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA (art. 37 TOA), ossia CHF
5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali,
CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi
davanti alla Corte delle assise criminali;
che,
entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi
generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;
che
il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della
complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF
200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;
che
nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che
in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della
pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità,
dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità
dell'esito del procedimento;
che
in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore,
avv. PR 1, di complessivi CHF 3'300.-- a titolo di onorario (790 minuti, pari a
13 ore e 10 minuti, a CHF 250.--/ora), CHF 287.35 di spese e CHF 272.65 di IVA
(cfr. dettaglio nota professionale, doc. B);
che,
come già soprindicato, dal 1996 al 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva
una tariffa oraria di CHF 220.--;
che
all'istante va dunque riconosciuto un dispendio orario totale di 790 minuti (13
ore e 10 minuti), come esposto, pari a CHF 2'273.30 (620 minuti, pari a 10 ore
e 20 minuti, a CHF 220.--/ora) per le prestazioni fornite dall'avv. PR 1 prima
del 2001 e CHF 708.30 (170 minuti, pari a 2 ore e 50 minuti, a CHF 250.--/ora)
per quelle seguenti;
che
a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 287.35 (come esposte);
che
l'IVA, essendo IS 1 domiciliato all'estero, non è dovuta;
che
all'istante va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l'importo di CHF 3'269.--;
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto,
dall'introduzione in data 2.8.2008 della presente istanza;
che l’indennità
prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato
prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
Considerandi
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che
l'istante domanda CHF 4'300.--, oltre interessi, quale risarcimento per 43
giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta (CHF 100.--/giorno);
che
IS 1 è stato arrestato il 3.12.1998 (AI 4) ed è stato poi scarcerato in data
14.1.1999
(AI 16);
che
pertanto, in applicazione della prassi in materia, per i complessivi 43 giorni
di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all'istante
l'importo di CHF 4'300.-- (CHF 100.--/giorno), oltre interessi al 5% dal 15.1.1999,
così come richiesto;
che
le ripetibili sono già state considerate nella nota d'onorario (cfr. doc. B);
che
a IS 1 va rifuso l'importo complessivo di CHF 7'569.--, di cui CHF 3'269.--,
oltre interessi, per spese legali e CHF 4'300.--, oltre interessi, per torto
morale;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di
giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e
l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art.
14.
LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 500.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 50.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di
abbandono 3.8.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Maria Galliani (ABB
__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità
giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'569.--, oltre interessi del 5%
su CHF 3'269.-- dal 2.8.2008 e su CHF 4'300.-- dal 15.1.1999.
2.La
tassa di giustizia di CHF CHF 450.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi
CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di IS
1, __________, __________, in ragione di CHF 50.-- (cinquanta).
3. Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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