60.2008.254
Istanza di ispezione degli atti
1 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.254
Data decisione, Autorità:
01.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.254
Lugano
1 ottobre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
segretaria:
Valentina Item,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.7/5.8.2008
presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere un rapporto di polizia in
relazione ad un infortunio sul lavoro;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 5.8.2008, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 26.8.2008 di PI
2 con le quali acconsente all’accoglimento dell’istanza;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.
A seguito di un
incidente sul lavoro accaduto il 30.8.2007, il Ministero pubblico ha aperto un
procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con il decreto di non luogo
a procedere del 12.10.2007 (NLP __________).
2.
Con la presente
istanza, ed in relazione ad eventuali strascichi assicurativi, l’istituto
istante chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito in
relazione all’incidente sul lavoro. Sia il procuratore pubblico, sia PI 2 hanno
aderito alla richiesta.
3.
Giusta l’art. 27
CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art.
8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF
110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la
Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo
e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che
prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.
Nel presente caso,
è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP,
come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. CRP __________).
5.
L’istanza è
accolta. Fotocopia del rapporto di polizia è allegato alla copia della presente
decisione destinata all’istituto istante.
6.
Non si prelevano
tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione
applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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