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Decisione

60.2008.255

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità

12 agosto 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

60.2008.255

Data decisione, Autorità:

12.08.2008, CRP

Titolo:

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità

GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ

PERICOLO DI FUGA

PERICOLO DI RECIDIVA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

art. 102 CPP-TI

art. 103 CPP-TI

art. 230 CPP-TI

Incarto n.

60.2008.255

Lugano

12 agosto

2008/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai

giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati,

vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 7.8.2008

presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del

carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),

in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 8.8.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella;

preso atto che l'interessato non si oppone

alla proroga, come comunicato direttamente in data 6.8.2008 al Ministero

pubblico dallo studio legale del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1. Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 15.1.2008, il procuratore pubblico ha emanato il 16.7.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per furto

aggravato, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso ed

entrata illegale.

Il pubblico

dibattimento è stato aggiornato a venerdì 29.8.2008, e dovrebbe esaurirsi in un giorno.

Considerandi

2.

Con la

presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali

di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è

astretto l'imputato fino al 29.8.2008, data della presumibile conclusione del

pubblico dibattimento.

3.

L'art.

230.

CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta

giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della

Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è

prolungato sino a sessanta giorni.

Entro questo

lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope

legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,

il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé

d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi

penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103

cpv. 1 lit. b CPP).

Le istanze di

proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):

per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice

del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare

celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della

proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare

la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga

della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto

del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce

della durata della proroga.

Queste due

prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti

di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di

recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento

dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,

quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di

regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice

dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una

proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la

proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi

di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente

avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del

nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito

della proporzionalità.

4.

Nel caso in esame, sono dati tutti i

presupposti per l’accoglimen-to dell'istanza. Come risulta dalla stessa, il

giudice del merito è stato confrontato con una difficoltà oggettiva (assenza

del difensore) che gli ha impedito di aggiornare celermente il dibattimento nel

termine legale, come sua intenzione.

5.

Il primo presupposto per la proroga del carcere

preventivo – ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in

relazione alle ipotesi accusatorie – è adempiuto, come emerge dalle parziali

ammissioni dell’accusato nei suoi verbali (verbale 21.5.2008, AI 36).

Inoltre, in

presenza di un atto di accusa – salvo errori manifesti – gli indizi di reato vanno

peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice

dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________;

cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale

ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.

Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,

di un pericolo di fuga e un pericolo di recidiva, in considerazione dell’assenza

di legami particolare con il nostro territorio e dei precedenti, come risulta

dal curriculum vitae (verbale del 21.5.2008, AI 36, p. 11/12).

7.

La carcerazione preventiva cui è

astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da

preminenti motivi di interesse pubblico.

8.

Nell’ottica

del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,

il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni

carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena

privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice

di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105

Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,

stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità

deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione

l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in

particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento

dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

9.

Nel

presente caso la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati

oggetto dell’atto di accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione

10.7.2007

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________,

AI 4.6).

10.

L’istanza

è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 29.8.2008, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si prelevano

tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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