60.2008.255
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità
12 agosto 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
60.2008.255
Data decisione, Autorità:
12.08.2008, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.255
Lugano
12 agosto
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 7.8.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui è astretto CO 1 , __________ (patr. da: avv. PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 8.8.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato direttamente in data 6.8.2008 al Ministero
pubblico dallo studio legale del patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 15.1.2008, il procuratore pubblico ha emanato il 16.7.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per furto
aggravato, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, furto d’uso ed
entrata illegale.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a venerdì 29.8.2008, e dovrebbe esaurirsi in un giorno.
Considerandi
2.
Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 29.8.2008, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3.
L'art.
230.
CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.
Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimen-to dell'istanza. Come risulta dalla stessa, il
giudice del merito è stato confrontato con una difficoltà oggettiva (assenza
del difensore) che gli ha impedito di aggiornare celermente il dibattimento nel
termine legale, come sua intenzione.
5.
Il primo presupposto per la proroga del carcere
preventivo – ossia l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in
relazione alle ipotesi accusatorie – è adempiuto, come emerge dalle parziali
ammissioni dell’accusato nei suoi verbali (verbale 21.5.2008, AI 36).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa – salvo errori manifesti – gli indizi di reato vanno
peraltro ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice
dell'istruzione e dell'arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________;
cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale
ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.
Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto,
di un pericolo di fuga e un pericolo di recidiva, in considerazione dell’assenza
di legami particolare con il nostro territorio e dei precedenti, come risulta
dal curriculum vitae (verbale del 21.5.2008, AI 36, p. 11/12).
7.
La carcerazione preventiva cui è
astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da
preminenti motivi di interesse pubblico.
8.
Nell’ottica
del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo,
il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni
carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena
privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice
di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105
Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità,
stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità
deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione
l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in
particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento
dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
9.
Nel
presente caso la durata della proroga è di pochi giorni. Considerati i reati
oggetto dell’atto di accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della
proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del
processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione
10.7.2007
del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________,
AI 4.6).
10.
L’istanza
è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 29.8.2008, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano
tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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