60.2008.257
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. proporzionalità
18 agosto 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
60.2008.257
Data decisione, Autorità:
18.08.2008, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.257
Lugano
18 agosto
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati
sedente per statuire sull’istanza di 7/8.8.2008
presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del carcere
preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv.PR 1, __________),
in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 11/12.8.2008 del procuratore pubblico Rosa Item;
preso atto che l'interessato non si oppone
alla proroga, come comunicato con scritto 18/19.8.2008 dal suo patrocinatore;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1 , in
detenzione preventiva dal 5.2.2008, il procuratore pubblico Rosa Item ha emanato il 28.7.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per ripetuta
infrazione alla LStup, aggravata.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato al 12.11.2008, con continuazione fino al 14.11.2008.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è
astretto l'imputato fino al 14.11.2008, data della presumibile conclusione del
pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4. Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento
dell'istanza, ritenuta la particolare situazione del presidente della Corte
(come descritta nell’istanza) e ritenuta la situazione di sovraccarico del
Tribunale penale cantonale.
5. Nel
presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico
di CO 1, come risulta peraltro dalle sue stesse parziali ammissioni (verbale di
conferma dell’arresto del 6.2.2008, AI 32; verbale del 3.3.2008 p. 1/2, AI 40;
verbale del 25.3.2008 p. 5 e 11/12, AI 45).
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6. Il
mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di
preminenti motivi di interesse pubblico.
7. Nel
presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito,
decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali
della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato
per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che
potrà essergli inflitta.
In
particolare, dalla situazione personale (verbale 24.6.2008 p. 9, AI 51; verbale
di polizia del 5.2.2008 p. 2/3 allegato 1 al rapporto d’arresto 5.2.2008, AI 31)
risulta che l’accusato non ha legami particolarmente significativi con il
nostro territorio.
Per il che,
Considerandi
l’accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle
autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale
eventualmente da scontare.
Va inoltre
considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C.
VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che l’accusato
in detenzione preventiva si sottragga al procedimento. La tentazione di
riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è
quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non
esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può
neppure essere evitato con misure meno incisive.
8.
La
carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri
indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
9.
Per
quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la durata
della proroga è di circa un mese e mezzo. Considerata la manifesta gravità dei
reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio
della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa
del processo sono certamente inferiori alla possibile pena. Sempre per la
proporzionalità, nell’ottica del principio della celerità, occorre considerare
che non ci sono ritardi nella conduzione del procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge ed ogni altra
norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 14.11.2008, rispettivamente fino alla conclusione del
processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di
diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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