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Decisione

60.2008.257

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi di colpevolezza. pericolo di fuga. proporzionalità

18 agosto 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6. Il

mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di

preminenti motivi di interesse pubblico.

7. Nel

presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito,

decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali

della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato

per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che

potrà essergli inflitta.

In

particolare, dalla situazione personale (verbale 24.6.2008 p. 9, AI 51; verbale

di polizia del 5.2.2008 p. 2/3 allegato 1 al rapporto d’arresto 5.2.2008, AI 31)

risulta che l’accusato non ha legami particolarmente significativi con il

nostro territorio.

Per il che,

Considerandi

l’accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle

autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale

eventualmente da scontare.

Va inoltre

considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C.

VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che l’accusato

in detenzione preventiva si sottragga al procedimento. La tentazione di

riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è

quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non

esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può

neppure essere evitato con misure meno incisive.

8.

La

carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri

indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

9.

Per

quanto attiene al principio della proporzionalità, occorre ritenere che la durata

della proroga è di circa un mese e mezzo. Considerata la manifesta gravità dei

reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio

della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa

del processo sono certamente inferiori alla possibile pena. Sempre per la

proporzionalità, nell’ottica del principio della celerità, occorre considerare

che non ci sono ritardi nella conduzione del procedimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge ed ogni altra

norma applicabile,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino al 14.11.2008, rispettivamente fino alla conclusione del

processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3. Rimedio di

diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4. Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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