60.2008.258
Istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante
14 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.258
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. associazione quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.258
Lugano
14 ottobre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24.7/7.8.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere copia di due decreti
d’accusa per conto di un naturalizzando;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per
competenza con scritto 6/7.8.2008, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
carico di PI 2 il Ministero pubblico ha emanato due decreti d’accusa: il primo
in data 3.3.1998 (DAP __________) ed il secondo in data 8.3.2004 (DA __________),
entrambi cresciuti in giudicato.
2. In
relazione alla procedura di naturalizzazione, PI 2, per il tramite
dell’organizzazione istante (autorizzata da una procura allegata all’istanza), chiede
di poter ricevere copia dei due decreti d’accusa, per produrli nella procedura
di naturalizzazione. Il procuratore generale ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato PI 2 parte (quale accusato) nei due procedimenti
nel frattempo terminati, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27
CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. L’istanza
è accolta. Fotocopia dei due decreti d’accusa sarà allegata alla copia della
presente decisione inviata all’organizzazione istante.
6. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico dellaIS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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