60.2008.259
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
14 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.259
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.259
Lugano
14 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 31.7/7.8.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia degli atti di
un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 6/7.8.2008, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________)
conclusosi con un decreto d’accusa per titolo di lesioni colpose gravi ai danni
di IS 1, nonché per altre contravvenzioni (DA __________), cresciuto in
giudicato.
2. Il
patrocinatore di IS 1 chiede di poter avere accesso agli atti dell’incarto
penale in relazione alla procedura intrapresa per ottenere il risarcimento
parziale riconosciutogli nel decreto d’accusa. Il sostituto procuratore pubblico
ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel
processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e
dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel
procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista
dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. L’istanza
è accolta. Gli atti del procedimento penale saranno esaminabili presso il Ministero
pubblico e potranno essere estratte fotocopie.
6. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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