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Decisione

60.2008.260

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali

23 marzo 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,

6. ed., Basilea 2005, § 109 n.

1 ss.);

che

il procuratore pubblico postula la reiezione dell'istanza invocando

l'applicazione dell'art. 319a CPP (secondo cui, in particolare, l'indennità può

essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato

prosciolto);

che

quindi, per logica, si giustifica esaminare preliminarmente questo argomento;

che

il magistrato inquirente ha rilevato in particolare che "(…) l'istante

– agendo nella sua veste di pubblico ufficiale – ha evidenziato negligenza

nell'espletamento della sua funzione di notaio, che nell'ottica dei principi

che reggono il diritto all'indennità ex art. 317 segg. CPP, non può certo

passare inosservata nonostante l'assoluzione penale. Tale comportamento dell'istante

è invero (…) all'origine del danno che egli ora lamenta" (osservazioni

14/18.8.2008, p. 2);

che

sostiene altresì che "(…) il sopralluogo dell'istante sul fondo oggetto

dei due istromenti notarili avrebbe dovuto indurlo a redigere compiutamente gli

atti pubblici, senza attendere un rifiuto (e una notizia di reato) da parte

dell'Ufficiale dei registri e senza dovervi porre rimedio successivamente con

altrettanti atti aggiuntivi. Quanto precede è parimenti confortato dal fatto

che lo stesso istante si è accorto dell'errore (…) a cui è stato necessario

rimediare affinché i negozi giuridici potessero essere regolarmente

iscritti" (osservazioni 14/18.8.2008, p. 2);

che la norma indicata concretizza l’art. 44

CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il

danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali

egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a

peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per

sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ha intralciato

lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.

HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che

il rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per

determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione

dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che,

in merito a quanto sollevato dal procuratore pubblico, dalla sentenza del presidente

della Pretura penale del 24.1.2006 emerge che "(…) il decreto d'accusa

attesta, a torto, che la PPP era già edificata. Tale circostanza fattuale è

infatti smentita dalle risultanze istruttorie, segnatamente dalla dichiarazione

scritta 8 giugno 2005 rilasciata dalla direzione lavori in merito allo stato

dei lavori a fine febbraio – inizio marzo 2005, data della rogazione dei due

atti, e, infine dalle testimonianze univoche degli acquirenti delle quote di

PPP oggetto delle compravendite (…)" (sentenza 24.1.2006, p. 5, inc. __________);

che

il presidente della Pretura penale ha inoltre affermato che "(…) va

pure osservato che già nelle premesse dei rogiti incriminati, il notaio ha

indicato che sul fondo base di proprietà della venditrice era 'in fase di

costruzione uno stabile costituito in PPP prima della costruzione', circostanza

che, come detto sopra, corrisponde al vero. Dalle affermazioni dell'acquirente

(…) è emerso che tale espressione è stata inserita nel rogito, previa modifica

della relativa bozza, dopo che il notaio si è sincerato dello stato dei lavori

si costruzione (…). Nulla può quindi essere rimproverato al notaio rogante dal

profilo del diritto penale. (…) In effetti, non solo dai rogiti incriminati

sono desumibili tutti gli elementi per comprendere la reale situazione relativa

alle compravendite in questione, ma va altresì ammesso che il notaio ha

attestato fatti corrispondenti al vero (…)" (sentenza 24.1.2006, p. 8,

inc. __________);

che

accettare il contrario, e sposare dunque la tesi del procuratore pubblico,

significherebbe ammettere che l'avv. IS 1 abbia commesso almeno una negligenza,

ciò che nondimeno è contrario al giudizio di proscioglimento (dal reato

ipotizzato per negligenza) ed alla presunzione di innocenza;

che

pertanto non si giustifica negare, e neppure ridurre, all'istante il diritto

all'indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;

che,

nonostante l’entità della pena proposta (contenuta), la fattispecie, per la sua

rilevanza e per l’importanza dell’istruttoria e delle possibili implicazioni

per l’accusato, non può essere relegata a caso bagatella che lo Sato non prende

a carico;

che,

nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei

ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della

Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con

riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua

abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al

principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione

che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

che

Considerandi

giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha

riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed

all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua

responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale

e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

che

questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti

ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando

criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del

patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che,

in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato

sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione

connesso con le particolarità del caso;

che

il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza

della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici

(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,

importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione

della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per

ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non

arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,

considerando 3.3.2)];

che l'istante postula la

rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1,

di CHF 12'660.20 [di cui CHF 11'400.-- di onorario (40 ore e 34 minuti circa a

CHF 280.-- / ora), CHF 366.-- di spese e CHF 894.20 di IVA (doc. E/F)];

che l'avv. PR 1 sostiene che "(…)

le prestazioni fatturate sono giustificate da un mandato che non era affatto

semplice, soprattutto in relazione con l'enormità delle accuse mosse al notaio

e alla gravità delle conseguenze ch'egli avrebbe potuto patire" (istanza

8/11.8.2008, p. 4);

che egli ritiene inoltre che

nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria

di CHF 280.--, evidenziando la complessità della fattispecie, sia dal profilo

giuridico, sia dal profilo tecnico;

che il caso, malgrado la

gravità del reato ipotizzato per un pubblico ufficiale, non presentava

difficoltà tali da giustificare uno scostamento dalla prassi di questa Camera

che riconosce una tariffa di CHF 250.-- / ora;

che

il legale ha sostanzialmente assistito l’istante in un interrogatorio davanti

al procuratore pubblico, nella preparazione del processo, nel dibattimento

(peraltro apertosi alle ore 9.00 e conclusosi alle ore 10.35) e nella procedura

davanti alla CCRP (presentando le proprie osservazioni al ricorso del

procuratore pubblico);

che,

come detto, la fattispecie non presentava difficoltà particolari in fatto e/o

in diritto;

che

determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,

quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo

la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga

(REP. 1998 n. 126);

che

nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una

certa proporzionalità;

che,

pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la

diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare eccessivo – siccome

non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio – in relazione allo "studio

pratica-stesura memoriale", "studio pratica" e "studio

pratica-stesura bozza osservazioni" [di 1850 minuti (pari a 30 ore e

50.

minuti)] (cfr. doc. F);

che,

da quanto ricostruibile dagli atti, risulta che l'avv. IS 1 è stato interrogato

dinanzi al procuratore pubblico in data 9.6.2005, alla presenza del suo patrocinatore

(AI 23, inc. MP __________);

che

pertanto, benché non risulti dalla nota d'onorario dell'avv. PR 1, si ritiene

dover riconoscere per tale interrogatorio un onorario pari a 300 minuti [interrogatorio

(9.05 – 11.05), trasferta (__________) e spese];

che – tutto ciò considerato – viene quindi

riconosciuto un onorario pari a 35 ore e 8 minuti, per complessivi CHF 8'783.30,

di cui 70 minuti per gli scritti al procuratore pubblico, alla Pretura penale,

alla CCRP ed al cliente, 158 minuti per i colloqui telefonici con il cliente e

con il Ministero pubblico, 1'200 minuti per lo studio dell'incarto e la

redazione degli allegati, 380 per le trasferte al Ministero pubblico di __________

e alla Pretura penale, 300 minuti per l'interrogatorio 9.6.2005;

che le spese sono ammesse in CHF 366.--;

che l'IVA ammonta a CHF 695.35;

che

al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'844.65 [CHF

9'844.65 dedotti CHF 1'000.-- riconosciuti all'avv. IS 1 quali ripetibili dalla

CCRP (decisione 25.9.2007, p. 9, inc. __________)];

che

per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e

pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima

interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –

dall’introduzione in data 8.8.2008 della presente istanza;

che

l'istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede;

che nella commisurazione

dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa

Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene

in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

che la stesura dell'istanza

in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà

particolari;

che del resto l'onere

lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore

conosceva già la fattispecie;

che – tutto ciò considerato,

ritenuto il solo parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un

importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

che

sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;

che all'avv. IS 1 va rifuso

l'importo complessivo di CHF 9'344.65, di cui CHF 8'844.65 per spese legali,

oltre interessi, e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 700.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per

la somma di CHF 300.--.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è parzialmente accolta.

Di

conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione

al giudizio 24.1.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.

__________) - confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del

Tribunale d'appello il 25.9.2007 (inc. __________) - rifonderà all'avv. IS 1, __________,

__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF

9'344.65, oltre interessi del 5% su CHF 8'844.65 dall'8.8.2008.

2. La

tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

700.-- (settecento), sono poste a carico dell'avv. IS 1, __________, __________,

in ragione di CHF 300.-- (trecento).

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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