60.2008.260
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
23 marzo 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
60.2008.260
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.260
Lugano
23 marzo 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 8/11.8.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.1.2006 del
presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc. __________) –
confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale
d'appello il 25.9.2007 (inc. __________) –, un'indennità ai sensi degli art.
317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 14/18.8.2008 del
procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che conclude per la reiezione del
gravame, e in via subordinata per la riduzione sostanziale delle pretese
d'indennità;
richiamato altresì lo scritto 21/22.8.2008
della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico;
richiamata la replica 2/3.9.2008 dell'avv. IS
1;
preso atto che, su richiesta 11.8.2008 di
questa Camera, il 14/19.8.2008 l'avv. PR 1 ha comunicato che nessun terzo ha
anticipato, pagato o garantito le spese di patrocinio del suo cliente "(…)
fatta eccezione dell'indennità per ripetibili menzionata al no. 5 dell'istanza";
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 5.9.2005 il
magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa davanti alla Pretura penale
l'avvocato e notaio IS 1 siccome ritenuto colpevole di falsità in atti formati
da pubblici ufficiali o funzionari, commessa per negligenza "(…) per
aver negligentemente attestato nel rogito no. __________, datato 18 febbraio
2005, che il prezzo complessivo della compravendita della PPP n. __________ di
cui al fondo base n. __________ RFD del Comune di __________, ammontava a Frs
165'460.-, allorquando, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo realmente
pattuito dai contraenti per il negozio giuridico ammontava a complessivi Frs.
1'150'460 (…), così come risulta dal contratto di appalto sottoscritto dagli
acquirenti della PPP con la società __________, il medesimo giorno,
rispettivamente, dal rogito n. __________ da lui rogato, in data 14.4.2005, in
sostituzione di quello precedente" e per aver negligentemente
attestato "(…) nel rogito no. __________, datato 2 marzo 2005, che il
prezzo complessivo della compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo
base n. __________ RFD del Comune di __________, era di Frs 141'110.-,
allorquando, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo realmente pattuito
dai contraenti per il negozio giuridico ammontava a complessivi Frs. 801'110
(…), così come risulta dal contratto di appalto sottoscritto dagli acquirenti
della PPP con la società __________, il 14.10.2004, rispettivamente, dal rogito
n. __________ da lui rogato, in data 13.4.2005, in sostituzione di quello
precedente" (decreto d'accusa 5.9.2005, DA __________, inc. MP __________);
che ha proposto la sua
condanna alla multa di CHF 400.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese
(decreto d'accusa 5.9.2005, DA __________);
che con scritto 7.9.2005
l'avv. IS 1 ha interposto opposizione al decreto d'accusa;
che con sentenza 24.1.2006 il
presidente della Pretura penale ha prosciolto l'accusato dall'imputazione
(sentenza 24.1.2006, inc. __________);
che con giudizio 25.9.2007 la
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello (CCRP) ha
dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal procuratore pubblico contro
la sentenza sopraindicata (decisione 25.9.2007, inc. __________);
che con l'istanza in esame,
presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, l'avv. IS 1 chiede,
protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino
sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al
procedimento penale, l'importo di CHF 12'660.20 per spese legali;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – ossia assolto al processo
dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore oppure liberato
da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un’indennità nella
forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni
materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité
de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.;
Fatti
R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n.
1 ss.);
che
il procuratore pubblico postula la reiezione dell'istanza invocando
l'applicazione dell'art. 319a CPP (secondo cui, in particolare, l'indennità può
essere negata o ridotta nel caso di colpa grave esclusiva o concolpa dell'accusato
prosciolto);
che
quindi, per logica, si giustifica esaminare preliminarmente questo argomento;
che
il magistrato inquirente ha rilevato in particolare che "(…) l'istante
– agendo nella sua veste di pubblico ufficiale – ha evidenziato negligenza
nell'espletamento della sua funzione di notaio, che nell'ottica dei principi
che reggono il diritto all'indennità ex art. 317 segg. CPP, non può certo
passare inosservata nonostante l'assoluzione penale. Tale comportamento dell'istante
è invero (…) all'origine del danno che egli ora lamenta" (osservazioni
14/18.8.2008, p. 2);
che
sostiene altresì che "(…) il sopralluogo dell'istante sul fondo oggetto
dei due istromenti notarili avrebbe dovuto indurlo a redigere compiutamente gli
atti pubblici, senza attendere un rifiuto (e una notizia di reato) da parte
dell'Ufficiale dei registri e senza dovervi porre rimedio successivamente con
altrettanti atti aggiuntivi. Quanto precede è parimenti confortato dal fatto
che lo stesso istante si è accorto dell'errore (…) a cui è stato necessario
rimediare affinché i negozi giuridici potessero essere regolarmente
iscritti" (osservazioni 14/18.8.2008, p. 2);
che la norma indicata concretizza l’art. 44
CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il risarcimento se il
danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le circostanze, per le quali
egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od aggravare il danno od a
peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente se l’accusato ha determinato per
sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione oppure ha intralciato
lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI / K.
HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che,
in merito a quanto sollevato dal procuratore pubblico, dalla sentenza del presidente
della Pretura penale del 24.1.2006 emerge che "(…) il decreto d'accusa
attesta, a torto, che la PPP era già edificata. Tale circostanza fattuale è
infatti smentita dalle risultanze istruttorie, segnatamente dalla dichiarazione
scritta 8 giugno 2005 rilasciata dalla direzione lavori in merito allo stato
dei lavori a fine febbraio – inizio marzo 2005, data della rogazione dei due
atti, e, infine dalle testimonianze univoche degli acquirenti delle quote di
PPP oggetto delle compravendite (…)" (sentenza 24.1.2006, p. 5, inc. __________);
che
il presidente della Pretura penale ha inoltre affermato che "(…) va
pure osservato che già nelle premesse dei rogiti incriminati, il notaio ha
indicato che sul fondo base di proprietà della venditrice era 'in fase di
costruzione uno stabile costituito in PPP prima della costruzione', circostanza
che, come detto sopra, corrisponde al vero. Dalle affermazioni dell'acquirente
(…) è emerso che tale espressione è stata inserita nel rogito, previa modifica
della relativa bozza, dopo che il notaio si è sincerato dello stato dei lavori
si costruzione (…). Nulla può quindi essere rimproverato al notaio rogante dal
profilo del diritto penale. (…) In effetti, non solo dai rogiti incriminati
sono desumibili tutti gli elementi per comprendere la reale situazione relativa
alle compravendite in questione, ma va altresì ammesso che il notaio ha
attestato fatti corrispondenti al vero (…)" (sentenza 24.1.2006, p. 8,
inc. __________);
che
accettare il contrario, e sposare dunque la tesi del procuratore pubblico,
significherebbe ammettere che l'avv. IS 1 abbia commesso almeno una negligenza,
ciò che nondimeno è contrario al giudizio di proscioglimento (dal reato
ipotizzato per negligenza) ed alla presunzione di innocenza;
che
pertanto non si giustifica negare, e neppure ridurre, all'istante il diritto
all'indennità giusta gli art. 317 ss. CPP;
che,
nonostante l’entità della pena proposta (contenuta), la fattispecie, per la sua
rilevanza e per l’importanza dell’istruttoria e delle possibili implicazioni
per l’accusato, non può essere relegata a caso bagatella che lo Sato non prende
a carico;
che,
nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei
ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della
Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con
riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua
abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al
principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione
che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che
Considerandi
giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha
riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed
all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua
responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale
e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che
questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti
ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando
criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del
patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che,
in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione
connesso con le particolarità del caso;
che
il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza
della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici
(CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo,
importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione
della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per
ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non
arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008,
considerando 3.3.2)];
che l'istante postula la
rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1,
di CHF 12'660.20 [di cui CHF 11'400.-- di onorario (40 ore e 34 minuti circa a
CHF 280.-- / ora), CHF 366.-- di spese e CHF 894.20 di IVA (doc. E/F)];
che l'avv. PR 1 sostiene che "(…)
le prestazioni fatturate sono giustificate da un mandato che non era affatto
semplice, soprattutto in relazione con l'enormità delle accuse mosse al notaio
e alla gravità delle conseguenze ch'egli avrebbe potuto patire" (istanza
8/11.8.2008, p. 4);
che egli ritiene inoltre che
nel caso in esame sarebbe giustificato il riconoscimento di una tariffa oraria
di CHF 280.--, evidenziando la complessità della fattispecie, sia dal profilo
giuridico, sia dal profilo tecnico;
che il caso, malgrado la
gravità del reato ipotizzato per un pubblico ufficiale, non presentava
difficoltà tali da giustificare uno scostamento dalla prassi di questa Camera
che riconosce una tariffa di CHF 250.-- / ora;
che
il legale ha sostanzialmente assistito l’istante in un interrogatorio davanti
al procuratore pubblico, nella preparazione del processo, nel dibattimento
(peraltro apertosi alle ore 9.00 e conclusosi alle ore 10.35) e nella procedura
davanti alla CCRP (presentando le proprie osservazioni al ricorso del
procuratore pubblico);
che,
come detto, la fattispecie non presentava difficoltà particolari in fatto e/o
in diritto;
che
determinante è del resto non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto,
quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo
la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga
(REP. 1998 n. 126);
che
nella trattazione del mandato al legale spetta altresì tenere conto di una
certa proporzionalità;
che,
pur riconoscendo l’efficacia del lavoro svolto dal difensore e l’impegno e la
diligenza dimostrati, il dispendio orario indicato appare eccessivo – siccome
non giustificato dalle concrete necessità di patrocinio – in relazione allo "studio
pratica-stesura memoriale", "studio pratica" e "studio
pratica-stesura bozza osservazioni" [di 1850 minuti (pari a 30 ore e
50.
minuti)] (cfr. doc. F);
che,
da quanto ricostruibile dagli atti, risulta che l'avv. IS 1 è stato interrogato
dinanzi al procuratore pubblico in data 9.6.2005, alla presenza del suo patrocinatore
(AI 23, inc. MP __________);
che
pertanto, benché non risulti dalla nota d'onorario dell'avv. PR 1, si ritiene
dover riconoscere per tale interrogatorio un onorario pari a 300 minuti [interrogatorio
(9.05 – 11.05), trasferta (__________) e spese];
che – tutto ciò considerato – viene quindi
riconosciuto un onorario pari a 35 ore e 8 minuti, per complessivi CHF 8'783.30,
di cui 70 minuti per gli scritti al procuratore pubblico, alla Pretura penale,
alla CCRP ed al cliente, 158 minuti per i colloqui telefonici con il cliente e
con il Ministero pubblico, 1'200 minuti per lo studio dell'incarto e la
redazione degli allegati, 380 per le trasferte al Ministero pubblico di __________
e alla Pretura penale, 300 minuti per l'interrogatorio 9.6.2005;
che le spese sono ammesse in CHF 366.--;
che l'IVA ammonta a CHF 695.35;
che
al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 8'844.65 [CHF
9'844.65 dedotti CHF 1'000.-- riconosciuti all'avv. IS 1 quali ripetibili dalla
CCRP (decisione 25.9.2007, p. 9, inc. __________)];
che
per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e
pertanto essi vanno ammessi al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima
interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto –
dall’introduzione in data 8.8.2008 della presente istanza;
che
l'istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede;
che nella commisurazione
dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa
Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene
in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dell'istanza
in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà
particolari;
che del resto l'onere
lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore
conosceva già la fattispecie;
che – tutto ciò considerato,
ritenuto il solo parziale accoglimento dell'istanza – va pertanto ammesso un
importo di CHF 500.--, comprendente onorario, spese ed IVA;
che
sulle ripetibili non vengono riconosciuti interessi di mora;
che all'avv. IS 1 va rifuso
l'importo complessivo di CHF 9'344.65, di cui CHF 8'844.65 per spese legali,
oltre interessi, e CHF 500.-- per ripetibili di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 700.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per
la somma di CHF 300.--.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione
al giudizio 24.1.2006 del presidente della Pretura penale Marco Kraushaar (inc.
__________) - confermato dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d'appello il 25.9.2007 (inc. __________) - rifonderà all'avv. IS 1, __________,
__________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF
9'344.65, oltre interessi del 5% su CHF 8'844.65 dall'8.8.2008.
2. La
tassa di giustizia di CHF 650.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
700.-- (settecento), sono poste a carico dell'avv. IS 1, __________, __________,
in ragione di CHF 300.-- (trecento).
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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