60.2008.267
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. colpa dell'accusato prosciolto
9 marzo 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
60.2008.267
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. colpa dell'accusato prosciolto
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
art. 317 CPP-TI
art. 319 let. a CPP-TI
Incarto n.
60.2008.267
Lugano
9 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/22.8.2008
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
28.8.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 2.9.2008 del
magistrato inquirente – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni
– e 5/8.9.2008 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa
alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato la
quantificazione del torto morale –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
il 23.1.1996 IS 1, allora amministratore unico di __________, __________, ora
sciolta, è stato arrestato – unitamente al genero __________, allora
amministratore unico di __________, __________, ora sciolta – per titolo di
ricettazione, di falsità in documenti e di infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti, reati asseritamente commessi in relazione alle citate società,
riconducibili a IS 1, attive nel commercio di prodotti farmaceutici/chimici (AI
6/8);
che
il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dall’allora giudice
dell’istruzione e dell’arresto Claudio Lepori per l’esistenza di gravi e
concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico
(bisogni dell’istruzione) [AI 11];
che
l’accusato è stato scarcerato il 16.2.1996 (verbale di interrogatorio PP
16.2.1996);
che
con decreto 28.8.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento
penale per intervenuta prescrizione dell’azione penale, ordinando
contestualmente la confisca e la distruzione, a crescita in giudicato del decreto,
di quattro fusti di cartone da 25 kg contenenti “Cloramfenicolo emisuccinato
solubile” sequestrati il 13.2.1996 a __________ (ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF
39'842.40, oltre interessi, di cui CHF 13'342.40 per spese legali, CHF
25'000.-- per torto morale e CHF 1'500.-- per ripetibili dipendenti
dall’istanza per ingiusto procedimento;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che,
come detto, il procedimento promosso a carico, tra l’altro, di IS 1 è stato abbandonato
il 28.8.2007 per intervenuta prescrizione dell’azione penale (ABB __________);
che
questo motivo di proscioglimento non osta alla concessione di un’indennità per
ingiusto procedimento (decisione 3.10.2007 di questa Camera in re S.N., inc. __________;
cfr. anche decisione TF 1P.258/2002 del 2.10.2002): il qui istante può pertanto,
di principio, invocare gli art. 317 ss. CPP;
che
l’indennità può tuttavia essere negata o ridotta nel caso di colpa grave
esclusiva o concolpa dell’accusato prosciolto (art. 319a cpv. 1 CPP);
che
questa norma formalizza la giurisprudenza di questa Camera in applicazione
dell’art. 44 cpv. 1 CO, che permette al giudice di escludere o ridurre il
risarcimento se il danneggiato ha consentito nell’atto dannoso o se le
circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare od
aggravare il danno od a peggiorare altrimenti la posizione dell’obbligato, segnatamente
se l’accusato ha
determinato per sua colpa l’apertura dell’inchiesta o la sua incarcerazione
oppure ancora ha intralciato lo svolgimento della procedura (G. PIQUEREZ, op. cit., n. 1559; R. HAUSER / E. SCHWERI /
Fatti
K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);
che
lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba
sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento
riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P.,
inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G.,
inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B.,
inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);
che
il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da
causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III
113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa
l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto,
costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002
del 22.7.2002);
che
il rifiuto o la riduzione dell’indennità
sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato
l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un
comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una
regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli
(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti
illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti
e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto
federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per
determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione
dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);
che
anche il Codice di diritto processuale
penale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o
la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo
illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo
svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) indica che:
“Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo
o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];
che
IS 1, interrogato il 12.2.1996, ha dichiarato, tra l’altro, che “(…)
confermo di aver acquistato, credo verso la fine del 1993, da __________, 1280
kg di amoxicillina triidrata. Confermo che __________ mi ha venduto tale
sostanza con documenti che attestavano si trattava di vitamina A 500 (…)” (verbale
di interrogatorio PP 12.2.1996, p. 1);
che,
sentito il 14.2.1996, ha asserito, segnatamente, che “(…) mi dichiaro
disposto a dire tutta la verità in relazione al tentativo di importazione di
efedrina e della falsificazione del relativo certificato di importazione. (…)
Sta di fatto che io ho deciso di falsificare un permesso di importazione per
farlo avere al __________. Credo di aver chiesto a __________, persona molto
pratica nel maneggiare computer, di formare un falso certificato di importazione.
In effetti è stato creato un documento, copiato nella forma, nelle dimensioni e
nella scrittura somigliante ad un permesso di importazione rilasciato dall’Uff.
Fed. della Sanità Pubblica. Sullo stesso è stato messo il numero di un analogo
permesso relativo però ad altre sostanze, che la __________ aveva avuto tempo
prima. Poi una volta allestito lo schema base, da un altro permesso, è stato
ritagliato il timbro ufficiale “Federale” e lo stesso è stato applicato con
Considerandi
della colla. Dopo la falsificazione della firma il documento è stato fotocopiato
in diversi esemplari. (…) dichiaro che sono stato io a dare l’ordine di fare un
falso permesso di importazione e sono stato io a fornire le indicazioni
relative alla ditta fornitrice dell’efedrina ed al quantitativo della merce”
(verbale di interrogatorio 14.2.1996, p. 4 ss., allegato al rapporto di inchiesta
preliminare di polizia giudiziaria 16.12.1996);
che
il 16.2.1996, ore 09.15, l’accusato ha sostenuto, tra l’altro, che “ammetto
che questi ormoni ed altre sostanze le vendevo a delle persone o a delle ditte
per le quali né io né mio genero avevamo controllato se fossero a beneficio di
un’apposita autorizzazione delle rispettive autorità sanitarie, autorizzazioni
per trattare questo genere di medicamenti. (…) In pratica o il sottoscritto o
il signor __________ o il __________ consegnavano la merce, vale a dire gli
ormoni, a delle persone o ditte non autorizzate. Per eludere i controlli del
farmacista cantonale allestivamo quindi rendiconti semestrali che ci erano
richiesti indicando nomi di fantasia per i nostri clienti. Altrimenti si
sarebbero accorti che consegnavamo merce a gente non autorizzata. (…) Abbiamo
così trasferito sulla __________ delle attività per evitare i controlli del
farmacista cantonale per gli ormoni, dopo che il DOS ci aveva limitato
l’autorizzazione. (…) Per ciò che attiene la partita di 4000 kg di efedrina,
commercio che poi non si è realizzato, tengo a precisare che il cliente __________
non potendo più esportare direttamente negli __________, decise di passare
tramite la Svizzera in quanto dal nostro paese l’esportazione sarebbe poi stata
libera. In base alla legislazione __________, invece, un’eventuale importazione
dall’__________ avrebbe dovuto ottenere dei permessi speciali, per questo
motivo si giunse alla falsificazione del certificato di importazione. Ammetto
che ero a conoscenza che il destinatario __________ non era autorizzato
all’acquisto ed al commercio di questa merce. Una volta che la merce fosse
entrata in Punto Franco si prevedeva di sostituire le etichette, quindi di
esportarla negli __________ sotto un altro nome. Il passaggio attraverso la
Svizzera serviva per far perdere le tracce della sostanza e occultarla da
controlli” (verbale di interrogatorio 16.2.1996, ore 09.15, p. 1 ss.,
allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 16.12.1996);
che,
il 16.2.1996, ore 10.15, IS 1 ha affermato che “sono io personalmente responsabile
di queste transazioni, avvenute senza presentazione della dichiarazione di
esportazione” (verbale di interrogatorio 16.2.1996, ore 10.15, p. 2,
allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria
16.12
);
che,
in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1 – che sapeva che il “(…) commercio
all’ingrosso di prodotti farmaceutici (che) avviene sotto la
sorveglianza delle autorità doganali e presuppone il rilascio di permessi da
parte delle autorità sanitarie (…)” (istanza 20/22.8.2008, p. 8) – ha
assunto comportamenti contrari in generale al diritto civile [inteso, in modo
generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114
Ia 299)], in particolare contrari a precise norme amministrative, disattendendo
le autorizzazioni rilasciate dall’allora Dipartimento delle opere sociali, a
favore delle società a lui riconducibili, in applicazione segnatamente della
legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario allora in
vigore (art. 86/87 vLSan) rispettivamente, più in generale, i doveri previsti dalle
norme in materia di commercio di agenti terapeutici [cfr., in analogia, oggi, legge
federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti
terapeutici, RS 812.21)];
che
l’istante doveva peraltro immaginare che la sua condotta, come descritta nei
suoi verbali di audizione, in dispregio di chiare norme, era atta a provocare,
tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;
che
gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da
IS 1 stesso, che li ha cagionati;
che
l’istanza deve di conseguenza essere respinta;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 1'350.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è respinta.
2. La
tassa di giustizia di CHF 1’300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
1’350.-- (milletrecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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