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Decisione

60.2008.267

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. colpa dell'accusato prosciolto

9 marzo 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 10);

che

lo scopo è quello di evitare che lo Stato, e di riflesso i contribuenti, debba

sopportare i costi di una procedura penale aperta in seguito al comportamento

riprovevole di un accusato (decisioni di questa Camera 14.3.2006 in re V.P.,

inc. __________; 13.1.2006 in re E.P., inc. __________; 14.3.2006 in re C.G.,

inc. __________; 10.7.2006 in re M.B., inc. __________; 28.6.2006 in re A.B.,

inc. __________; 24.7.2006 in re F.F., inc. __________);

che

il diritto civile non scritto vieta infatti di creare una situazione tale da

causare un danno ad altri senza prendere le necessarie precauzioni (DTF 126 III

113): i costi diretti ed indiretti di una procedura penale, compresa

l’indennità che deve eventualmente essere rifusa all’accusato prosciolto,

costituiscono certamente un danno per la collettività (decisione TF 1P.301/2002

del 22.7.2002);

che

il rifiuto o la riduzione dell’indennità

sono compatibili con la Costituzione (art. 32 cpv. 1 Cost.) e la Convenzione

europea dei diritti dell’uomo (art. 6 cifra 2 CEDU) quando l’interessato ha provocato

l’apertura del procedimento penale o ne ha complicato lo svolgimento con un

comportamento colpevole sotto il profilo del diritto civile, lesivo di una

regola giuridica, e che è in rapporto di causalità con l’importo imputatogli

(decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

il giudice deve riferirsi ai principi generali della responsabilità per atti

illeciti, fondare il suo giudizio su fatti incontestati o chiaramente stabiliti

e prendere in considerazione ogni norma giuridica, appartenente al diritto

federale o cantonale, pubblico, privato o penale, scritto o non scritto, per

determinare se il comportamento in questione giustifichi la riduzione

dell'indennità (decisione TF 1P.212/2006 del 10.4.2007);

che

anche il Codice di diritto processuale

penale prevede, all’art. 430, la possibilità di non accordare un indennizzo o

la riparazione del torto morale se l’imputato ha ad esempio provocato in modo

illecito o colpevole l’apertura del procedimento penale o ne ha ostacolato lo

svolgimento [il messaggio 21.12.2005 (FF 2006 p. 989 ss., p. 1232) indica che:

“Siffatto comportamento esclude in generale qualsiasi obbligo di indennizzo

o di riparazione del torto morale da parte dello Stato”];

che

IS 1, interrogato il 12.2.1996, ha dichiarato, tra l’altro, che “(…)

confermo di aver acquistato, credo verso la fine del 1993, da __________, 1280

kg di amoxicillina triidrata. Confermo che __________ mi ha venduto tale

sostanza con documenti che attestavano si trattava di vitamina A 500 (…)” (verbale

di interrogatorio PP 12.2.1996, p. 1);

che,

sentito il 14.2.1996, ha asserito, segnatamente, che “(…) mi dichiaro

disposto a dire tutta la verità in relazione al tentativo di importazione di

efedrina e della falsificazione del relativo certificato di importazione. (…)

Sta di fatto che io ho deciso di falsificare un permesso di importazione per

farlo avere al __________. Credo di aver chiesto a __________, persona molto

pratica nel maneggiare computer, di formare un falso certificato di importazione.

In effetti è stato creato un documento, copiato nella forma, nelle dimensioni e

nella scrittura somigliante ad un permesso di importazione rilasciato dall’Uff.

Fed. della Sanità Pubblica. Sullo stesso è stato messo il numero di un analogo

permesso relativo però ad altre sostanze, che la __________ aveva avuto tempo

prima. Poi una volta allestito lo schema base, da un altro permesso, è stato

ritagliato il timbro ufficiale “Federale” e lo stesso è stato applicato con

Considerandi

della colla. Dopo la falsificazione della firma il documento è stato fotocopiato

in diversi esemplari. (…) dichiaro che sono stato io a dare l’ordine di fare un

falso permesso di importazione e sono stato io a fornire le indicazioni

relative alla ditta fornitrice dell’efedrina ed al quantitativo della merce”

(verbale di interrogatorio 14.2.1996, p. 4 ss., allegato al rapporto di inchiesta

preliminare di polizia giudiziaria 16.12.1996);

che

il 16.2.1996, ore 09.15, l’accusato ha sostenuto, tra l’altro, che “ammetto

che questi ormoni ed altre sostanze le vendevo a delle persone o a delle ditte

per le quali né io né mio genero avevamo controllato se fossero a beneficio di

un’apposita autorizzazione delle rispettive autorità sanitarie, autorizzazioni

per trattare questo genere di medicamenti. (…) In pratica o il sottoscritto o

il signor __________ o il __________ consegnavano la merce, vale a dire gli

ormoni, a delle persone o ditte non autorizzate. Per eludere i controlli del

farmacista cantonale allestivamo quindi rendiconti semestrali che ci erano

richiesti indicando nomi di fantasia per i nostri clienti. Altrimenti si

sarebbero accorti che consegnavamo merce a gente non autorizzata. (…) Abbiamo

così trasferito sulla __________ delle attività per evitare i controlli del

farmacista cantonale per gli ormoni, dopo che il DOS ci aveva limitato

l’autorizzazione. (…) Per ciò che attiene la partita di 4000 kg di efedrina,

commercio che poi non si è realizzato, tengo a precisare che il cliente __________

non potendo più esportare direttamente negli __________, decise di passare

tramite la Svizzera in quanto dal nostro paese l’esportazione sarebbe poi stata

libera. In base alla legislazione __________, invece, un’eventuale importazione

dall’__________ avrebbe dovuto ottenere dei permessi speciali, per questo

motivo si giunse alla falsificazione del certificato di importazione. Ammetto

che ero a conoscenza che il destinatario __________ non era autorizzato

all’acquisto ed al commercio di questa merce. Una volta che la merce fosse

entrata in Punto Franco si prevedeva di sostituire le etichette, quindi di

esportarla negli __________ sotto un altro nome. Il passaggio attraverso la

Svizzera serviva per far perdere le tracce della sostanza e occultarla da

controlli” (verbale di interrogatorio 16.2.1996, ore 09.15, p. 1 ss.,

allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria 16.12.1996);

che,

il 16.2.1996, ore 10.15, IS 1 ha affermato che “sono io personalmente responsabile

di queste transazioni, avvenute senza presentazione della dichiarazione di

esportazione” (verbale di interrogatorio 16.2.1996, ore 10.15, p. 2,

allegato al rapporto di inchiesta preliminare di polizia giudiziaria

16.12

);

che,

in queste circostanze, si deve ritenere che IS 1 – che sapeva che il “(…) commercio

all’ingrosso di prodotti farmaceutici (che) avviene sotto la

sorveglianza delle autorità doganali e presuppone il rilascio di permessi da

parte delle autorità sanitarie (…)” (istanza 20/22.8.2008, p. 8) – ha

assunto comportamenti contrari in generale al diritto civile [inteso, in modo

generale, come violazione di qualsiasi obbligo sgorgante dalla legge (DTF 114

Ia 299)], in particolare contrari a precise norme amministrative, disattendendo

le autorizzazioni rilasciate dall’allora Dipartimento delle opere sociali, a

favore delle società a lui riconducibili, in applicazione segnatamente della

legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario allora in

vigore (art. 86/87 vLSan) rispettivamente, più in generale, i doveri previsti dalle

norme in materia di commercio di agenti terapeutici [cfr., in analogia, oggi, legge

federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti

terapeutici, RS 812.21)];

che

l’istante doveva peraltro immaginare che la sua condotta, come descritta nei

suoi verbali di audizione, in dispregio di chiare norme, era atta a provocare,

tra l’altro, anche l’apertura di un procedimento penale;

che

gli oneri dipendenti dal procedimento penale devono quindi essere sopportati da

IS 1 stesso, che li ha cagionati;

che

l’istanza deve di conseguenza essere respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 1'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 1'350.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza

è respinta.

2. La

tassa di giustizia di CHF 1’300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

1’350.-- (milletrecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, __________.

3. Rimedio

di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,

85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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