60.2008.272
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. torto morale. ripetibili
9 marzo 2009Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
60.2008.272
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. accusato prosciolto. torto morale. ripetibili
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.272
Lugano
9 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/29.8.2008
presentata da
IS 1 ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione
all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio __________ della
Corte delle assise criminali (inc. TPC __________) – confermato il __________
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc.
CCRP __________), e il __________ dal Tribunale federale (____________________)
–, un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 5/10.9.2008 della
Divisione della giustizia, che comunica di rimettersi alle osservazioni che
presenterà il Ministero pubblico;
rilevato che il procuratore pubblico Mario
Branda – interpellato – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
con atto d’accusa __________ il procuratore pubblico Mario Branda ha posto in
stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali di __________ IS 1 –
in detenzione preventiva dal __________ [dapprima presso le carceri pretoriali
di __________ e in seguito (dal __________) presso il penitenziario cantonale
la Stampa di __________ (AI 7.7)] – siccome prevenuto colpevole di mancato omicidio
"per avere, il __________, a __________, nel
corso di una colluttazione, colpendo __________ __________ (__________)
ripetutamente ma almeno cinque volte, con un coltello da cucina munito di lama
della lunghezza di cm 21 tanto da procuragli ferite al volto, al collo,
all’orecchio, al petto, al braccio destro e alla gamba sinistra – e meglio come
al certificato medico ____________________, __________ – intenzionalmente
tentato di uccidere una persona", di violazione
del bando "per avere, dal __________ __________ al __________,
a __________ ed in altre località della Svizzera, continuando a soggiornare su
territorio elvetico malgrado le decisioni di bando pronunciate con sentenze __________
della Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ e __________
del Ministero pubblico del Canton Ticino, contravvenuto ad un decreto di
espulsione dal territorio della Confederazione", e di guida in stato di ebrietà "per avere, il __________, a __________, al
volante della vettura __________, con un tasso alcolemico compreso tra 1,01
(min) e 1,32 (max) g/kg, condotto un veicolo a motore in stato di ebrietà" (ACC __________);
che
in sede dei pubblici dibattimenti, il presidente della Corte delle assise
criminali, con l’accordo delle parti e in applicazione dell’art. 250 CPP, ha
notificato all’accusato l’imputazione subordinata di lesioni intenzionali gravi
e, in via ancora più subordinata, l’imputazione di lesioni semplici qualificate
(sentenza __________, p. 2/3, inc. TPC __________);
che
con giudizio __________ la suddetta Corte ha prosciolto il qui istante
dall’imputazione di mancato omicidio ai danni di __________ __________, rispettivamente
dal reato di lesioni personali per le ferite al volto, al collo, alla spalla e
al braccio; lo ha, per contro, dichiarato autore colpevole di lesioni semplici
qualificate, violazione del bando e circolazione in stato di ebrietà e lo ha
condannato – essendo recidivo e avendo ecceduto i limiti della legittima difesa
riguardo al reato di lesioni semplici qualificate – alla pena di tre mesi di
detenzione da espiare, in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto,
e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali nella misura
di 1/10 (cfr., nel dettaglio, sentenza __________, p. 42/43, inc. TPC __________);
che
con sentenza __________ la Corte di cassazione e di revisione penale ha respinto,
in quanto ammissibile, il ricorso interposto dal procuratore pubblico contro il
surriferito giudizio (inc. CCRP __________), decisione confermata dal Tribunale
federale – adito da quest’ultimo – il __________ (inc. TF __________);
che
con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia
condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento
penale, l’importo di CHF 22'900.-- oltre interessi al 5% dall’__________, di
cui CHF 21'900.-- per torto morale e CHF 1'000.-- per ripetibili di questa
sede;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte
delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni
accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della
rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e
della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de
procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R.
HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,
Schweizerisches Strafprozessrecht,
6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che
occorre anzitutto determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intenda
con il termine prosciolto di cui all’art. 317 CPP;
che
Fatti
i lavori preparatori non aiutano ad interpretare ulteriormente il termine prosciolto
dell’art. 317 CPP, segnatamente a sapere se il diritto valga solo in caso di
totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella
fattispecie in esame;
che
l’art. 429 del Codice di diritto processuale penale svizzero prevede invero che
l’imputato ha diritto ad un’indennità anche se è stato solo parzialmente
assolto (FF 2006 p. 1231);
che
nell’ambito della recente revisione delle norme sull’indennità a favore
dell’accusato prosciolto, entrata in vigore il 18.8.2006, il Consiglio di Stato
ha nondimeno rinunciato a specificare tale aspetto (Messaggio del Consiglio di
Stato n. 5749 del 25.1.2006, p. 3);
che
questa Camera ritiene di principio, nella propria giurisprudenza, che
un’indennità giusta l’art. 317 CPP sia possibile solo in presenza di un
proscioglimento totale dell’accusato;
che
eccezionalmente considera prosciolto anche l’accusato assolto da
imputazioni indipendenti da quelle che hanno portato alla sua condanna, ovvero
riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi (decisione 31.3.2007 in re
S.K., inc. 60.2006.243);
che
l’art. 317 CPP non si applica pertanto ai casi in cui le accuse che hanno
portato alla condanna e quelle per cui c’è stato un proscioglimento sono
riferite al medesimo fatto o complesso di fatti (decisione 7.12.2005 in re
M.S., inc. 60.2004.305, confermata dall’Alta Corte con giudizio 1P.35/2006 del
7.3.2006);
che in concreto, l’istante era stato
accusato di mancato omicidio – imputazione alla quale sono state formulate in
aula le subordinate di lesioni intenzionali gravi e lesioni semplici
qualificate –, violazione del bando e guida in stato di ebrietà; egli è stato
prosciolto dal reato di mancato omicidio (previsto dall’ACC) e dal reato di
lesioni personali per le ferite al volto, al collo, alla spalla e al braccio
(promosso a titolo subordinato in aula), ed è stato riconosciuto autore
colpevole di lesioni semplici qualificate (altra imputazione subordinata
promossa in aula), nonché per violazione del bando e per circolazione in stato
di ebrietà. Per il reato di lesioni semplici qualificate è stato tuttavia mandato
esente da pena considerando il suo gesto un eccesso di legittima difesa attribuibile
a scusabile eccitazione e sbigottimento (art. 33 cpv. 2 vCP) (sentenza __________,
p. 1/2 e 38 ss., inc. TPC __________; sentenza __________, p. 2/3, inc. CCRP __________;
decisione TF __________ del __________, p. 2);
che
l’istante è dunque stato condannato per i reati di violazione del bando e di
circolazione in stato di ebrietà (considerando anche la recidiva), ad una pena
3 (tre) mesi di detenzione da espiare, in cui è stato computato il carcere
preventivo sofferto, a fronte di una detenzione preventiva di 273
(duecentosettantatre) giorni;
che
le fattispecie per le quali è stata applicata una pena sono diverse rispetto al
complesso dei fatti e alle imputazioni principali per le quali è stato prosciolto
rispettivamente mandato esente da pena;
che
inoltre e manifestamente la detenzione preventiva subita eccede in modo evidente
la pena erogata;
che
in siffatte circostanze, l’art. 317 CPP è, di principio, applicabile al caso
concreto;
che
giova osservare che l’istante, con riferimento alle spese legali sostenute, non
ha chiesto alcun risarcimento essendo stato posto al beneficio del gratuito
patrocinio (istanza 27/29.8.2008, p. 5; decisione Giar 13.12.2004, inc. __________,
doc. TPC 3, inc. TPC __________);
che
l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno
morale patito dall'accusato prosciolto;
che
la determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento
del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità,
conformemente agli art. 42 ss. CO
(cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., §
109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un'indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269
e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione
della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113
Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
Considerandi
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP.
1998.
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere
un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione
della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistano particolari
motivi che ne giustifichino una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del
5.5.1997
e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di
transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S.
R., inc. n. 60.2001.111);
che
nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;
che al proposito l’istante
postula la rifusione di CHF 21'900.--(recte: CHF 21'960.--) [CHF 120.-- al
giorno per 183 (centoottantatre) giorni ingiustamente trascorsi in carcere],
oltre interessi al 5% dal __________;
che IS 1 è stato arrestato il
__________, a __________, verso le ore __________, con l’accusa di assassinio
mancato sub. omicidio mancato e violazione del bando (rapporto d’arresto __________,
p. 1, AI 1.2; cfr. anche richiesta di conferma d’arresto __________, AI 4.1);
che il giorno successivo il
giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha confermato il provvedimento
per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti
motivi di interesse pubblico (pericolo di fuga, bisogni dell’istruzione e pericolo
di recidiva) (AI 4.2);
che il __________ il procuratore
pubblico Mario Branda ha esteso l’accusa nei confronti di IS 1 per il reato di
circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cifra 1 LCStr) (AI 3.6);
che è stato scarcerato il __________;
che
l’istante è stato condannato ad una pena 3 (tre) mesi di detenzione da espiare,
in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto, a fronte di una
detenzione preventiva di complessivi 273 (duecentosettantatre) giorni;
che considerata la
carcerazione preventiva sofferta e la pena inflitta, deve anzitutto essere
riconosciuta un’indennità per la detenzione preventiva ingiustamente sofferta
limitatamente a 183 (come postulato), per un importo base complessivo di CHF
18'300.-- (CHF 100.--/giorno), oltre interessi dalla data di scarcerazione (__________),
come da prassi di questa Camera;
che va quindi esaminato se,
come fatto valere nell’istanza, sussistono nel caso di specie gli estremi per
ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un
aumento del suddetto importo, come richiesto dal qui istante che domanda, oltre
a CHF 18'300.--, l’importo di CHF 3'660.-- (CHF 20.--/giorno), oltre interessi;
che il suo patrocinatore
sostiene che la lesione della personalità del suo assistito è grave, essendo
stato in detenzione preventiva per 273 (duecentosettantatre) giorni, essendo
stato condannato ad una pena detentiva di soli 90 (novanta) giorni e avendo
subito un’ingiusta incarcerazione di 183 (centoottantatre) giorni, di cui oltre
tre settimane presso le carceri pretoriali di __________;
ritiene inoltre l’accusa di
mancato omicidio grave e molto infamante, trattandosi di uno dei reati più
gravi del nostro ordinamento penale, adducendo parimenti che alla vicenda la
stampa locale avrebbe dato ampio risalto;
che il reato di cui è stato
accusato e per il quale è stato prosciolto (mancato omicidio) era, certo, grave
e infamante, rispetto anche ai due reati minori (violazione del bando e circolazione
in stato di ebrietà) per i quali è stato condannato, fatto che può avere avuto
ripercussioni sulla sua persona;
che al riguardo l’istante non
ha tuttavia presentato alcun certificato attestante una specifica sofferenza
fisica o psichica riconducibile al procedimento penale e al carcere preventivo
sofferto, rispettivamente non ha comprovato di aver subito effettivamente un
pregiudizio riguardo alla sua reputazione personale;
che non ha nemmeno dimostrato
che sulla vicenda sia stato dato ampio risalto sui quotidiani locali (producendo,
ad esempio, copia degli articoli apparsi sui giornali);
che a prescindere da ciò va rilevato
che l’istante, cittadino __________, è recidivo, e non sembra che egli abbia
particolari legami con il nostro territorio, se non apparentemente per delinquere,
ove, per diversi motivi, non è peraltro riuscito a integrarsi (cfr., al
proposito, sentenza __________, p. 7/8 e 40, inc. TPC __________; sentenza __________,
p. 14, inc. CRPP __________);
che
di conseguenza – indipendentemente dal fatto che l’istante non abbia comprovato
che alla vicenda sia stato dato ampio risalto sui quotidiani ticinesi –, non si
può in ogni caso ritenere che egli in tal modo sarebbe stato colpito in modo significativo nella sua persona
(e ciò con riferimento alla sua situazione professionale, sociale e privata sul
territorio elvetico);
che alla luce di quanto sopra
esposto, in considerazione delle particolari accuse infamanti che sono state rivolte
all’istante (mancato omicidio) e della durata del carcere preventivo ingiustamente
sofferto di 183 (centoottantatre) giorni, questa Camera ritiene che un
riconoscimento del torto morale di complessivi CHF 21'960.-- (come postulato) sia
comunque giustificato;
che a questo importo vanno
aggiunti gli interessi al 5% dal __________ (dal giorno della sua scarcerazione),
come da prassi di questa Camera;
che, a titolo di ripetibili
di questa sede, l’istante chiede la somma di CHF 1'000.-- (4 ore a CHF
250.
--/ora);
che nella commisurazione
dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità, questa
Camera, oltre il principio di cui all'art. 15a cpv. 2 LAvv (art. 8 TOA), tiene
in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che
la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e
fattuale difficoltà particolari;
che
l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il
patrocinatore conosceva la fattispecie;
che
va pertanto riconosciuto un importo di CHF 800.-- comprendente onorario e spese;
che alla luce delle suddette
considerazioni, a IS 1 va quindi rifuso l’importo complessivo di CHF 22’760.--,
di cui CHF 21’960.--, oltre interessi, per torto morale, e CHF 800.-- per ripetibili
di questa sede;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
considerata la soccombenza minima dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia
e spese;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in
relazione al giudizio __________ della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________)
– confermato il __________ dalla Corte di cassazione e di revisione penale del
Tribunale d’appello (inc. CCRP __________), e il __________ dal Tribunale
federale (__________) –, rifonderà a IS 1, __________, cittadino __________, nato
a __________ (__________), a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,
l’importo di CHF 22'760.--, oltre interessi al 5% dal __________ su CHF 21’960.--.
2.Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale rispettivamente il ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82,
85 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81 e 89 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster