Lexipedia

Decisione

60.2008.273

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danno materiale. torto morale

1 ottobre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il

torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”

(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,

Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,

p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

che

nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,

della durata della detenzione;

che

questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere

un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998

n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

che

l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato

riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di

privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano

particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF

8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale

anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);

che

nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o

verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei

vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali

conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

che,

benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente

legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere

puramente simbolica;

che IS 1 è stato arrestato il 20.9.2006 nel pomeriggio

ed è stato rilasciato il giorno successivo nel pomeriggio [cfr. rapporto di arresto

20.9.2006 (AI 5) ed ordine di scarcerazione 21.9.2006 (AI 8)];

che

è quindi stato privato della libertà personale per una giornata, per cui gli

viene anzitutto assegnato l’importo base di CHF 250.--/giorno;

che

occorre ora verificare se sussiste una lesione della personalità a tal punto

grave da giustificare un aumento di detta somma;

che

per il periodo di un anno si sarebbe visto ingiustamente accusare di coazione

sessuale e di usurpazione di funzioni, vivendo con il costante timore di essere

condannato per qualcosa che non aveva fatto e subendo le angherie della moglie,

che avrebbe ripetutamente minacciato di voler divorziare, e delle persone a lui

vicine, agli occhi delle quali risultava essere colpevole;

che

avrebbe vissuto questo lasso di tempo con le estreme difficoltà che circostanze

così importanti possono creare all’interno di un nucleo famigliare: la gravità

dell’accusa avrebbe incrinato per un lungo periodo i rapporti con la moglie e

gli avrebbe arrecato importanti danni psicologici, comprovati dai certificati medici

(che attesterebbero una sindrome ansioso-depressiva, agitazione psicomotoria

con tendenza all’etero aggressività);

che

nel corso dell’anno in cui si sarebbe protratta l’istruttoria – in violazione

del principio della celerità – avrebbe subito svariati torti: la perquisizione

– rivelatasi superflua – presso il suo domicilio per reati che non avrebbero

necessitato tali accertamenti;

che,

considerati le piccole dimensioni del Canton Ticino e lo spazio che la vicenda

avrebbe avuto sulla stampa, il procedimento penale avrebbe cagionato un danno alla

sua immagine di cittadino;

che,

d’avviso di questa Camera, i reati ipotizzati – coazione sessuale ed usurpazione di funzioni,

oggettivamente gravi – erano tali, nel caso concreto, da giustificare le

perquisizioni ed i sequestri effettuati presso il domicilio dell’istante

rispettivamente la durata di circa un anno del procedimento penale;

che

IS 1, sebbene sostenga che la vicenda avrebbe trovato spazio sulla stampa, non

pretende di essere stato indicato con le generalità o di essere stato identificabile;

che

Considerandi

pertanto si può ritenere che l’esistenza del procedimento penale a suo carico

sia rimasta nel ristretto ambito famigliare;

che

l’istante ha prodotto tre scritti del dr. med. __________, FMH medicina

interna, __________ (doc. 2/3/4);

che

con certificato medico 14.3.2007 il dr. med. __________ ha attestato, tra

l’altro, “(…) d’aver visitato in data odierna il paziente a margine e di

averlo trovato in un grave stato d’agitazione psicomotoria. A quanto riferisce

il paziente, questo stato è stato peggiorato acutamente dall’ultima

perquisizione della polizia a casa propria. In attesa di un ricovero in

clinica, consiglio perciò alle autorità di evitare ulteriori perquisizioni a

sorpresa nell’abitazione del paziente specialmente in sua presenza. Sarebbe

utile aspettare che il paziente venga ricoverato in clinica per effettuare

eventuali ulteriori atti amministrativi” (doc. 2);

che

il giorno successivo, 15.3.2007, il dr. med. __________ ha scritto al dr. med. __________,

FMH psichiatria, __________, chiedendo di far ricoverare IS 1 “(…) al più

presto possibile (…) onde sottrarlo all’ambiente famigliare teso e alla possibilità

di scatenare nuovamente dell’etero aggressività sia verso la moglie sia verso

terzi. Il paziente ha avuto una colluttazione con una persona che lo aveva, a

suo dire, provocato, in quanto è molto teso per questioni penali. A causa delle

investigazioni, ha subito due perquisizioni a sorpresa al proprio domicilio e

ciò lo ha reso molto teso e nervoso. Attualmente sindrome ansioso depressiva in

parte reattiva agli eventi sopraccitati, ma anche al fatto che i rapporti con

la moglie sono molto tesi a causa di una sua infedeltà durante la gravidanza

della moglie. Quest’ultima è anche malata di sclerosi multipla e non se la

sente più di sopportare il marito al momento attuale al domicilio. (…) il

paziente è molto legato alla figlioletta, sembra intenzionato a chiudere la

storia extra matrimoniale ed a ritornare nell’ambito del matrimonio. Nella situazione

attuale, è però necessario un periodo di tranquillità ed eventuale

psicoterapia. (…) Il paziente è stato fatto oggetto di una riqualifica

professionale da parte dell’AI” (doc. 3);

che

il 25.1.2008 il dr. med. __________ ha certificato “(…) di aver visto il

paziente a margine il 14.3.2007 e di aver rilevato un grave stato d’agitazione

psicomotoria con tendenza all’etero aggressività, accompagnata da insonnia,

apatia, calo dell’umore e della libido. Questa sintomatologia veniva messa in

relazione dal paziente a una settimana di reclusione che lui riteneva ingiusta

e di cui non riusciva a farsene una ragione. Iniziai perciò una terapia con

psicofarmaci e scrissi una lettera al dr. __________ specialista in psichiatria

di __________ richiedendo il ricovero del paziente alla __________. In seguito

il paziente dopo la dimissione continuò con psicofarmaci e psicoterapia su base

ambulatoriale” (doc. 4);

che,

come si evince dal doc. 2, “(…)

questo stato è stato peggiorato acutamente dall’ultima perquisizione della

polizia a casa propria” (doc. 2): il fatto che la sua condizione sia peggiorata

implica quindi, anzitutto, necessariamente, che essa, già prima del

procedimento penale, fosse compromessa dal profilo psichico;

che

le perquisizioni hanno avuto luogo il 20.9.2006, al momento del fermo, ed il

giorno successivo 21.9.2006 (verbali di interrogatorio 20.9.2006, p. 8 s., e

21.9

, p. 1, entrambi di IS 1, allegati al rapporto di inchiesta di polizia

giudiziaria 23.3.2007, AI 29): in queste circostanze, se effettivamente il suo

stato psichico è stato peggiorato da detti atti, non si comprende perché abbia

atteso sei mesi prima di recarsi dal suo medico curante, peraltro non

psichiatra;

che

inoltre, come detto, IS 1 è stato

arrestato il 20.9.2006 nel pomeriggio ed è stato rilasciato il giorno successivo

nel pomeriggio: nell’ambito del procedimento penale sfociato nel decreto di

abbandono 27.8.2007 (ABB __________) è di conseguenza stato privato della libertà

personale per un giorno e non, come emerge dal doc. 4, per una settimana;

che,

in realtà, come si deduce dal doc. 3, sembra più verosimile ricondurre la condizione

psichica del qui istante “(…) al fatto che i rapporti con la moglie sono

molto tesi a causa di una sua infedeltà durante la gravidanza della moglie.

Quest’ultima è anche malata di sclerosi multipla e non se la sente più di

sopportare il marito al momento attuale al domicilio”: questa situazione famigliare

difficile deve tuttavia, manifestamente, essere attribuita al personale

comportamento di IS 1 [che ha peraltro ammesso di avere intrattenuto una

relazione con una prostituta (verbale di interrogatorio PP 25.10.2006, AI 15)]

e non già alla qualifica giuridica operata nel quadro del procedimento penale;

che

non è pertanto data una lesione della personalità a tal punto grave da

giustificare un aumento della somma di CHF 250.--, assegnata per il giorno di

detenzione preventiva sofferta;

che

l’istanza è accolta limitatamente a CHF 250.-- e deve per il resto essere respinta;

che

giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti

l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è

fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

che

la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi

CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente, per 5/6.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni

altra norma applicabile,

pronuncia

1. L’istanza è accolta.

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e

del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 27.8.2007

emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), rifonderà a IS

1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,

l’importo di CHF 250.--.

2. La

tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF

300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, per

5/6, compensate con l’importo di cui al dispositivo n. 1.

3. Rimedio

di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93

LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia

penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

4. Intimazione:

per

conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster