60.2008.273
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danno materiale. torto morale
1 ottobre 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
60.2008.273
Data decisione, Autorità:
01.10.2009, CRP
Titolo:
Istanza di indennità per ingiusto procedimento. danno materiale. torto morale
DIRITTO ALL'INDENNITÀ
INDENNITÀ PER INGIUSTO PROCEDIMENTO
PROCEDURA
art. 317 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.273
Lugano
1 ottobre
2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 27/29.8.2008
presentata da
IS 1, ,
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in
relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono
27.8.2007 emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________),
un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 2/4.9.2008 del
magistrato inquirente – che ha comunicato di non avere particolari osservazioni
– e 5/10.9.2008 della Divisione della giustizia – che si è rimessa alle
osservazioni del Ministero pubblico –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che
IS 1 – che il 3.9.2006, per ottenere prestazioni sessuali gratuite, si sarebbe
presentato ad una prostituta come commissario di polizia – è stato arrestato il
20.9.2006 per coazione sessuale ed usurpazione di funzioni (art. 189/287 CP);
che
l’accusato è stato scarcerato il giorno successivo;
che
il 27.8.2007 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale per
inesistenza degli estremi di reato in capo all’ipotesi di coazione sessuale e
per insufficienza di prove in capo all’ipotesi di usurpazione di funzioni (ABB __________);
che
con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320
cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della
Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento
del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 3'500.--
per danno materiale e per torto morale;
che
giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla
Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale
o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo
a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle
spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione
del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale
suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005,
§ 109 n. 1 ss.);
che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la
giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme
precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da
risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono
essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP.
1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa
del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del
lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p.
406 e 1988 p. 422);
che l’accusato prosciolto che postula il
risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il
nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato,
Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i
danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento
pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”]
(cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);
che
per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto
suppletivo, gli art. 42 ss. CO
(R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che IS 1 sostiene di avere perso il lavoro presso la
società di sicurezza privata in ragione del procedimento penale;
che,
sempre a suo dire, avrebbe voluto cominciare a lavorare quale tassista indipendente
per una ditta della città di __________;
che
l’autorizzazione per svolgere questo impiego gli sarebbe stata rifiutata a
causa del procedimento penale, fatto che gli avrebbe cagionato una perdita di
guadagno di CHF 2'200.-- (secondo una valutazione minima degli stipendi dei tassisti
indipendenti);
che
IS 1, al momento dell’arresto, ha dichiarato che “(…), attualmente, non lavoro per nessuna ditta di sicurezza e
faccio solo delle ore in nero, (…)” (verbale di interrogatorio 20.9.2006,
p. 7, allegato al rapporto di arresto 20.9.2006, AI 5);
che,
in ogni caso, non presenta alcun atto a
sostegno della pretesa perdita del posto presso l’ignota società
di sicurezza privata, che non poteva essere __________, __________, per la quale
al momento dell’apertura del procedimento penale non lavorava più (verbale di
interrogatorio 23.11.2006 di __________, allegato al rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 23.3.2007, AI 29), __________, __________, fallita il 3.2.2006,
oppure un’altra agenzia di __________, il quale non avrebbe mai stipulato contratti
o accordi verbali di lavoro con l’istante (verbale di interrogatorio 27.11.2006
di __________, p. 2, allegato al rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria
23.3.2007, AI 29);
che
ha prodotto la decisione 2.8.2007 del comandante della polizia comunale di __________
– con cui è stata negata a __________ l’autorizzazione all’assunzione di IS 1
quale autista indipendente per il periodo di quattro mesi in difetto dei requisiti
richiesti dall’Ordinanza municipale sul servizio taxi (doc. 5) – e la
risoluzione 2.10.2007 del Municipio di __________ in seguito a suo reclamo 14/17.8.2007,
che ha confermato la decisione 2.8.2007 per mancanza di buona reputazione (doc.
6);
che
il Municipio ha ritenuto che “(…) gli aspetti correlati con la procedura
penale in corso (per reati di un certo rilievo) e quelli relativi alla
solvibilità (93 atti di carenza beni) non consentivano, nel complesso, di
ritenere adempiuto tale requisito” (doc. 6, p. 2);
che
la mancata concessione della postulata autorizzazione non è quindi da ricondurre
(solo) al procedimento penale (conclusosi con il decreto di abbandono 27.8.2007,
ABB __________, prima dell’emanazione della risoluzione municipale), ma anche
al fatto che avesse novantatre attestati di carenza beni, circostanza che non
permetteva di riconoscergli una buona reputazione;
che
si deve pertanto negare l’esistenza di un nesso causale naturale ed adeguato
tra il procedimento penale e la non concessione della citata autorizzazione;
che,
per quanto concerne il fatto che si sarebbe visto accollare il mancato utilizzo
della pistola sequestrata presso lo stand di tiro di cui aveva pagato regolare
abbonamento, IS 1 non ha dimostrato, come gli incombeva, il preteso nocumento,
producendo – per esempio – gli atti attestanti il pagamento dei costi che gli sarebbero
stati personalmente addossati;
che
la pistola in questione è peraltro stata dissequestrata il 5/7.12.2006 (verbale
di interrogatorio 7.12.2006 di __________, allegato al rapporto di inchiesta di
polizia giudiziaria 23.3.2007, AI 25/29): il sequestro è quindi stato mantenuto
per poco più di due mesi e non per il periodo di un anno, come sembra, invece, insinuare
il qui istante nel suo gravame (p. 6);
che,
in capo al danno ad un computer oggetto di sequestro, che avrebbe fatto riparare,
ha prodotto la fattura 27.2.2007 di __________, __________, di CHF 265.90 (doc.
7): questa fattura, a prescindere dal fatto che non menziona alcun destinatario
e che di conseguenza non è necessariamente riconducibile al qui istante, non comprova
che il pregiudizio sia stato cagionato nell’ambito del procedimento penale, ovvero
in nesso causale naturale ed adeguato;
che
di conseguenza nulla gli è dovuto per danno materiale;
che
l’indennità prevista dall’art.
317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che
la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere
d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della
lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E.
SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è
concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi
e questa non sia stata riparata in altro modo;
che
è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare
del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione
dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a
conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale
dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e
412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che
la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della
personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto
all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia
Fatti
177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il
torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico”
(HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH,
Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998,
p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);
che
nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto,
della durata della detenzione;
che
questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere
un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998
n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);
che
l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato
riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di
privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano
particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF
8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale
anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. __________);
che
nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o
verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei
vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali
conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;
che,
benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente
legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere
puramente simbolica;
che IS 1 è stato arrestato il 20.9.2006 nel pomeriggio
ed è stato rilasciato il giorno successivo nel pomeriggio [cfr. rapporto di arresto
20.9.2006 (AI 5) ed ordine di scarcerazione 21.9.2006 (AI 8)];
che
è quindi stato privato della libertà personale per una giornata, per cui gli
viene anzitutto assegnato l’importo base di CHF 250.--/giorno;
che
occorre ora verificare se sussiste una lesione della personalità a tal punto
grave da giustificare un aumento di detta somma;
che
per il periodo di un anno si sarebbe visto ingiustamente accusare di coazione
sessuale e di usurpazione di funzioni, vivendo con il costante timore di essere
condannato per qualcosa che non aveva fatto e subendo le angherie della moglie,
che avrebbe ripetutamente minacciato di voler divorziare, e delle persone a lui
vicine, agli occhi delle quali risultava essere colpevole;
che
avrebbe vissuto questo lasso di tempo con le estreme difficoltà che circostanze
così importanti possono creare all’interno di un nucleo famigliare: la gravità
dell’accusa avrebbe incrinato per un lungo periodo i rapporti con la moglie e
gli avrebbe arrecato importanti danni psicologici, comprovati dai certificati medici
(che attesterebbero una sindrome ansioso-depressiva, agitazione psicomotoria
con tendenza all’etero aggressività);
che
nel corso dell’anno in cui si sarebbe protratta l’istruttoria – in violazione
del principio della celerità – avrebbe subito svariati torti: la perquisizione
– rivelatasi superflua – presso il suo domicilio per reati che non avrebbero
necessitato tali accertamenti;
che,
considerati le piccole dimensioni del Canton Ticino e lo spazio che la vicenda
avrebbe avuto sulla stampa, il procedimento penale avrebbe cagionato un danno alla
sua immagine di cittadino;
che,
d’avviso di questa Camera, i reati ipotizzati – coazione sessuale ed usurpazione di funzioni,
oggettivamente gravi – erano tali, nel caso concreto, da giustificare le
perquisizioni ed i sequestri effettuati presso il domicilio dell’istante
rispettivamente la durata di circa un anno del procedimento penale;
che
IS 1, sebbene sostenga che la vicenda avrebbe trovato spazio sulla stampa, non
pretende di essere stato indicato con le generalità o di essere stato identificabile;
che
Considerandi
pertanto si può ritenere che l’esistenza del procedimento penale a suo carico
sia rimasta nel ristretto ambito famigliare;
che
l’istante ha prodotto tre scritti del dr. med. __________, FMH medicina
interna, __________ (doc. 2/3/4);
che
con certificato medico 14.3.2007 il dr. med. __________ ha attestato, tra
l’altro, “(…) d’aver visitato in data odierna il paziente a margine e di
averlo trovato in un grave stato d’agitazione psicomotoria. A quanto riferisce
il paziente, questo stato è stato peggiorato acutamente dall’ultima
perquisizione della polizia a casa propria. In attesa di un ricovero in
clinica, consiglio perciò alle autorità di evitare ulteriori perquisizioni a
sorpresa nell’abitazione del paziente specialmente in sua presenza. Sarebbe
utile aspettare che il paziente venga ricoverato in clinica per effettuare
eventuali ulteriori atti amministrativi” (doc. 2);
che
il giorno successivo, 15.3.2007, il dr. med. __________ ha scritto al dr. med. __________,
FMH psichiatria, __________, chiedendo di far ricoverare IS 1 “(…) al più
presto possibile (…) onde sottrarlo all’ambiente famigliare teso e alla possibilità
di scatenare nuovamente dell’etero aggressività sia verso la moglie sia verso
terzi. Il paziente ha avuto una colluttazione con una persona che lo aveva, a
suo dire, provocato, in quanto è molto teso per questioni penali. A causa delle
investigazioni, ha subito due perquisizioni a sorpresa al proprio domicilio e
ciò lo ha reso molto teso e nervoso. Attualmente sindrome ansioso depressiva in
parte reattiva agli eventi sopraccitati, ma anche al fatto che i rapporti con
la moglie sono molto tesi a causa di una sua infedeltà durante la gravidanza
della moglie. Quest’ultima è anche malata di sclerosi multipla e non se la
sente più di sopportare il marito al momento attuale al domicilio. (…) il
paziente è molto legato alla figlioletta, sembra intenzionato a chiudere la
storia extra matrimoniale ed a ritornare nell’ambito del matrimonio. Nella situazione
attuale, è però necessario un periodo di tranquillità ed eventuale
psicoterapia. (…) Il paziente è stato fatto oggetto di una riqualifica
professionale da parte dell’AI” (doc. 3);
che
il 25.1.2008 il dr. med. __________ ha certificato “(…) di aver visto il
paziente a margine il 14.3.2007 e di aver rilevato un grave stato d’agitazione
psicomotoria con tendenza all’etero aggressività, accompagnata da insonnia,
apatia, calo dell’umore e della libido. Questa sintomatologia veniva messa in
relazione dal paziente a una settimana di reclusione che lui riteneva ingiusta
e di cui non riusciva a farsene una ragione. Iniziai perciò una terapia con
psicofarmaci e scrissi una lettera al dr. __________ specialista in psichiatria
di __________ richiedendo il ricovero del paziente alla __________. In seguito
il paziente dopo la dimissione continuò con psicofarmaci e psicoterapia su base
ambulatoriale” (doc. 4);
che,
come si evince dal doc. 2, “(…)
questo stato è stato peggiorato acutamente dall’ultima perquisizione della
polizia a casa propria” (doc. 2): il fatto che la sua condizione sia peggiorata
implica quindi, anzitutto, necessariamente, che essa, già prima del
procedimento penale, fosse compromessa dal profilo psichico;
che
le perquisizioni hanno avuto luogo il 20.9.2006, al momento del fermo, ed il
giorno successivo 21.9.2006 (verbali di interrogatorio 20.9.2006, p. 8 s., e
21.9
, p. 1, entrambi di IS 1, allegati al rapporto di inchiesta di polizia
giudiziaria 23.3.2007, AI 29): in queste circostanze, se effettivamente il suo
stato psichico è stato peggiorato da detti atti, non si comprende perché abbia
atteso sei mesi prima di recarsi dal suo medico curante, peraltro non
psichiatra;
che
inoltre, come detto, IS 1 è stato
arrestato il 20.9.2006 nel pomeriggio ed è stato rilasciato il giorno successivo
nel pomeriggio: nell’ambito del procedimento penale sfociato nel decreto di
abbandono 27.8.2007 (ABB __________) è di conseguenza stato privato della libertà
personale per un giorno e non, come emerge dal doc. 4, per una settimana;
che,
in realtà, come si deduce dal doc. 3, sembra più verosimile ricondurre la condizione
psichica del qui istante “(…) al fatto che i rapporti con la moglie sono
molto tesi a causa di una sua infedeltà durante la gravidanza della moglie.
Quest’ultima è anche malata di sclerosi multipla e non se la sente più di
sopportare il marito al momento attuale al domicilio”: questa situazione famigliare
difficile deve tuttavia, manifestamente, essere attribuita al personale
comportamento di IS 1 [che ha peraltro ammesso di avere intrattenuto una
relazione con una prostituta (verbale di interrogatorio PP 25.10.2006, AI 15)]
e non già alla qualifica giuridica operata nel quadro del procedimento penale;
che
non è pertanto data una lesione della personalità a tal punto grave da
giustificare un aumento della somma di CHF 250.--, assegnata per il giorno di
detenzione preventiva sofferta;
che
l’istanza è accolta limitatamente a CHF 250.-- e deve per il resto essere respinta;
che
giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti
l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è
fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che
la tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi
CHF 300.--, sono poste a carico del qui istante, soccombente, per 5/6.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni
altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e
del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 27.8.2007
emanato dal procuratore pubblico Nicola Respini (ABB __________), rifonderà a IS
1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP,
l’importo di CHF 250.--.
2. La
tassa di giustizia di CHF 250.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF
300.-- (trecento), sono poste a carico di IS 1, __________, __________, per
5/6, compensate con l’importo di cui al dispositivo n. 1.
3. Rimedio
di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93
LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia
penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per
conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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