60.2008.274
Istanza di ispezione degli atti. già querelata quale istante
14 ottobre 2008Italiano3 min
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Numero d'incarto:
60.2008.274
Data decisione, Autorità:
14.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti. già querelata quale istante
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.274
Lugano
14 ottobre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/27.8.2008
presentata da
IS 1
patr. da: PR 1
tendente ad ottenere copia dei verbali di
interrogatorio di un procedimento penale;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviata a questa Camera con
scritto 26/27.8.2008, preavvisandola favorevolmente;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A
seguito di una querela del 27.7.2007, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale a carico di IS 1 (inc. MP __________), conclusosi con un decreto di non
luogo a procedere del 6.8.2008 (NLP __________).
2. Con
la presente istanza, il patrocinatore di IS 1 chiede di poter ricevere copia
dei verbali dell’incarto penale surriferito.
3. L’art.
27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente
art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal
presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli
atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico
legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo,
segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei
periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel
presente caso, pur essendo stata l’istante parte (quale querelata) nel procedimento
nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e
dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come
ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste
di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato
(Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
Come
ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione
del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione
speciale dell’8.11.1994 p. 19).
5. L’istanza
è accolta. Fotocopie dei verbali di interrogatorio in polizia saranno allegate
alla copia della presente decisione inviata all’istante.
6. Tassa
di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono
contenute al minimo.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39
lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. La
tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF
130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Considerandi
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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