60.2008.275
Istanza di ispezione degli atti
1 ottobre 2008Italiano4 min
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Numero d'incarto:
60.2008.275
Data decisione, Autorità:
01.10.2008, CRP
Titolo:
Istanza di ispezione degli atti
SEGRETEZZA E PUBBLICITÀ DEL PROCEDIMENTO
art. 27 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.275
Lugano
1 ottobre
2008/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano
Ranzanici, assente)
segretaria:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.8/1.9.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere informazioni circa eventuali procedimenti
penali a carico di diverse persone in relazione a misure di protezione per la
minorenne __________;
premesso che la richiesta è stata inviata
direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa
Camera in data 29.8/1.9.2008, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 12/17.9.2008 di PI
4, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;
ritenuto che PI 2 e PI 1, interpellati, non
hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia/querela del 12.8.2008, il
Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
Inoltre, a carico del convivente della madre della piccola __________ esistono
dei precedenti penali.
2.In relazione al provvedimento di protezione della
minorenne __________, la commissione istante chiede informazioni su eventuali
procedimenti penali pendenti a carico dei genitori della minorenne e del
convivente della madre. Il procuratore pubblico ha preavvisato positivamente la
richiesta, mentre che PI 4 si è opposta. PI 2 e PI 1 non hanno presentato osservazioni.
3.L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha
precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce
che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi
penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di
copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti
personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti,
del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa
le modalità dell'ispezione".
4.Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i
presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1
istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore
l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente
spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente,
giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela
dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare
le loro relazioni personali con i genitori.
5.Il legittimo interesse giuridico della prevale anche
sugli interessi delle parti coinvolte, considerate per un verso la preminenza
della necessità di tutelare la piccola __________, e per altro verso la
necessità di mettere a disposizione della istante dati ed informazioni
certamente utili e pertinenti in relazione alle decisioni che la stessa è
chiamata a prendere, trattandosi di informazioni relative o ai rapporti con la
piccola, o a situazioni personali degli adulti che possono influire sul merito
dell’affidamento.
6.Non appena cresciuta in giudicato la presente
decisione, un rappresentante dalla istante potrà prendere visione degli atti
penali richiesti e delle informazioni sui precedenti, presso il Ministero
pubblico.
7.Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica
di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP
ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L'istanza
è accolta ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non
si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio
di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,
entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),
Considerandi
il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli
art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4.
Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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