60.2008.277
Istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità
16 settembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
60.2008.277
Data decisione, Autorità:
16.09.2008, CRP
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità
GRAVI E CONCRETI INDIZI DI COLPABILITÀ
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 230 CPP-TI
Incarto n.
60.2008.277
Lugano
16 settembre
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai
giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi,
vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/4.9.2008
presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del
carcere preventivo cui sono astretti CO 1, __________ (patr. da: lic. iur. PR
1, __________), CO 2, __________ (patr. da: dott. iur PR 2, __________) e CO
3, __________ (patr. da: lic. iur. PR 3, __________) in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 5.9.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella;
preso atto delle osservazioni 5/8.9.2008
del patrocinatore di CO 3 mediante le quali comunica di non opporsi all’istanza
di proroga;
preso atto dello scritto 8/9.9.2008 del patrocinatore
di CO 1, mediante il quale comunica di non presentare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nei
confronti di CO 1, CO 2 e CO 3 ,
tutti in detenzione preventiva dal 23.3.2008, il procuratore pubblico PI 1 ha emanato il 21.8.2008 un atto d’accusa (ACC __________), rinviandoli a processo per furto aggravato,
ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ed altri reati.
Il pubblico
dibattimento è stato aggiornato a giovedì 23.10.2008, con probabile continuazione nei giorni
seguenti.
2. Con la
presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali
di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva, cui
sono astretti gli imputati, fino al 23.10.2008, rispettivamente fino alla data della presumibile
conclusione del pubblico dibattimento.
3. L'art.
230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta
giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della
Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è
prolungato sino a sessanta giorni.
Entro questo
lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope
legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente,
il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé
d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi
penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103
cpv. 1 lit. b CPP).
Le istanze di
proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP):
per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice
del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare
celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della
proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare
la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga
della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto
del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce
della durata della proroga.
Queste due
prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti
di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di
recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento
dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché,
quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di
regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice
dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una
proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la
proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi
di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente
avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del
nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito
della proporzionalità.
4.Nel caso in esame, sono dati tutti i
presupposti per l’accoglimen-to dell'istanza, ritenuta anche la situazione esposta
dal presidente nella sua richiesta, e più in generale la situazione del Tribunale
penale cantonale.
5.Nel presente caso sono dati seri indizi di
colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico degli accusati, viste anche le loro
ammissioni. In tale ottica si rimanda per CO 1 al verbale del 6.6.2008, p. 3
ss., AI 78, per CO 2 al verbale del 6.6.2008, p. 4 ss., AI 79, e per CO 3 al
verbale del 6.6.2008, p. 3 ss., AI 80.
Inoltre, in
presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno
ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e
dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA /
Fatti
E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano
1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
6.Il mantenimento della carcerazione
preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse
pubblico.
7.Nel presente caso, e con riferimento alle
situazioni dei tre accusati, è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al
proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi
principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza
dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione
della pena che potrà essergli inflitta.
In
particolare, dalle loro situazioni personali (per CO 1, verbale del 15.7.2008,
p. 1, AI 120, per CO 2 verbale del 6.6.2008, p. 6/7, AI 79, per CO 3 verbale
del 6.6.2008, p. 8, AI 80) risulta che gli accusati non hanno legami
particolarmente significativi con il nostro territorio.
Per il che, gli accusati non hanno
evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella
prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da
scontare. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA /
E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio
che l’accusato in detenzione preventiva si sottragga al procedimento. La
tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o
Considerandi
all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed
il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile
in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
8.
La carcerazione preventiva cui sono
astretti CO 1, CO 2 e CO 3 è pertanto giustificata da seri indizi di
colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
9.
Nell’ottica del principio della
proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale
federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione
preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della
libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF
116.
Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.
4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).
Il protrarsi
del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando
al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve
dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza
interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,
in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità
penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.
10.
Occorre ritenere che la durata della proroga è di un
ventina di giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e le situazioni
personali degli accusati, la domanda di proroga rispetta il principio della
proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del
processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione
10.7.2007
del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________,
AI 4.6) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del
principio della celerità.
11.
L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di
giustizia e spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
pronuncia
1. L'istanza è
accolta.
§ Di
conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, CO 2 e CO 3 è prorogato fino al 23.10.2008, rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si
prelevano tassa di giustizia e spese.
3.Rimedio di diritto:
Contro
decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e
incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni
pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98
LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81
LTF.
4. Intimazione:
-
-
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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