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Decisione

60.2008.277

Istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di fuga. pericolo di recidiva. proporzionalità

16 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano

1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

6.Il mantenimento della carcerazione

preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse

pubblico.

7.Nel presente caso, e con riferimento alle

situazioni dei tre accusati, è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al

proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi

principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza

dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione

della pena che potrà essergli inflitta.

In

particolare, dalle loro situazioni personali (per CO 1, verbale del 15.7.2008,

p. 1, AI 120, per CO 2 verbale del 6.6.2008, p. 6/7, AI 79, per CO 3 verbale

del 6.6.2008, p. 8, AI 80) risulta che gli accusati non hanno legami

particolarmente significativi con il nostro territorio.

Per il che, gli accusati non hanno

evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella

prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da

scontare. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA /

E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio

che l’accusato in detenzione preventiva si sottragga al procedimento. La

tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o

Considerandi

all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed

il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile

in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

8.

La carcerazione preventiva cui sono

astretti CO 1, CO 2 e CO 3 è pertanto giustificata da seri indizi di

colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

9.

Nell’ottica del principio della

proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale

federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione

preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della

libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF

116.

Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid.

4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

Il protrarsi

del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando

al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve

dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza

interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete,

in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità

penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

10.

Occorre ritenere che la durata della proroga è di un

ventina di giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e le situazioni

personali degli accusati, la domanda di proroga rispetta il principio della

proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del

processo sono certamente inferiori alla possibile pena (cfr. anche decisione

10.7.2007

del giudice dell'istruzione e dell'arresto, p. 7, inc. GIAR __________,

AI 4.6) e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del

principio della celerità.

11.

L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di

giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1. L'istanza è

accolta.

§ Di

conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti CO 1, CO 2 e CO 3 è prorogato fino al 23.10.2008, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2. Non si

prelevano tassa di giustizia e spese.

3.Rimedio di diritto:

Contro

decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e

incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni

pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni

dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98

LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81

LTF.

4. Intimazione:

-

-

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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